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Organizzazioni
di categoria e di produttori |
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Vanno
fissate delle regole |
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Le
organizzazioni di categoria e di produttori svolgono un ruolo
importante nell’ambito della liberalizzazione del mercato agricolo.
Esse rappresentano una valida piattaforma negoziale e di discussione
per i rappresentanti di una categoria o per i produttori di un
determinato prodotto o gruppo di prodotti. Fissando regole specifiche,
soprattutto in materia di qualità dei prodotti, esse contribuiscono
al buon funzionamento dei mercati. Inoltre, adottano provvedimenti
comuni per la promozione del consumo e dello smercio. Infine, offrono
ai propri membri numerose prestazioni di servizio quali: consulenza
tecnica e legale, elaborazione di contratti modello, informazione
sull’evoluzione di mercato, rappresentanza e difesa degli interessi
a livello nazionale ed internazionale, finanziamento di programmi di
ricerca.

In
virtù degli articoli 8 e 9 LAgr, il Consiglio federale è autorizzato
a sostenere le misure di solidarietà adottate dalle organizzazioni di
categoria e di produttori. In concreto, nell’interesse di un
prodotto o di un operatore del settore non affiliato ad
un’organizzazione di categoria o di produttori, esso può far valere
l’obbligo della partecipazione a misure di solidarietà attuate da
tali organizzazioni. Si tratta di un sostegno sussidiario, in quanto
sono i partner che, in base alla legislazione, decidono direttamente
quali misure vanno attuate, prima di richiedere eventualmente il
sostegno del Consiglio federale. Esso può intervenire in tre ambiti
ben precisi: miglioramento della qualità, promozione dello smercio
nonché adeguamento della produzione e dell’offerta alle esigenze di
mercato.
Gli
interventi del Consiglio federale consentono di procedere contro
utilizzatori di frodo, che approfittano illecitamente di misure
collettive o non partecipano ai relativi costi. A titolo d’esempio:
se nell’ottica della promozione generale di un prodotto
un’organizzazione di categoria dispone la riscossione di 40
centesimi il chilogrammo di formaggio, i contributi complessivi pagati
volontariamente dai membri consentono di finanziare una campagna
pubblicitaria che va a vantaggio di tutti i fabbricanti del prodotto
in oggetto, indipendentemente dal fatto che siano membri
dell’organizzazione oppure no. Gli operatori, che sono disposti a
partecipare finanziariamente ad una misura collettiva, saranno ben
presto demotivati, se notano che anche gli operatori esterni
all’organizzazione che non versano alcun contributo ne traggono
comunque beneficio. Un sostegno da parte dello Stato è giustificato
siccome è impossibile evitare che gli operatori che non versano alcun
contributo non godano degli effetti positivi di una misura collettiva.
L’intervento sussidiario del Consiglio federale rafforza, quindi, la
dinamica generale dei mercati agricoli liberalizzati. È estremamente
importante che gli sforzi della maggioranza delle aziende di una
categoria o di un settore a favore di un migliore posizionamento sul
mercato e della promozione dello smercio dei propri prodotti non
vengano pregiudicati da una minoranza di aziende che vuole trarre
esclusivamente un vantaggio fine a sé stesso. |
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inizio
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Condizioni
da adempiere |
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La
LAgr fissa determinate condizioni in merito al sostegno di misure di
solidarietà da parte del Consiglio federale. Innanzitutto,
dev’essere provato che, in mancanza di questo sostegno, la misura
adottata dall’organizzazione di categoria o di produttori potrebbe
essere messa a repentaglio. Nella propria domanda l’organizzazione
richiedente deve motivare la necessità della misura nonché il
pericolo e l’interesse generale a giustificazione del sostegno da
parte del Consiglio federale. Inoltre, l’organizzazione deve
adempiere tre criteri: (a) dev’essere rappresentativa, (b) non
dev’essere attiva nel settore della produzione né della
trasformazione o vendita e (c) le misure di solidarietà devono essere
decise a larga maggioranza.
Un’organizzazione di categoria è rappresentativa se i propri
membri fabbricano, trasformano o eventualmente vendono almeno la metà
del quantitativo di prodotto in commercio, se le aree di produzione o
di trasformazione sono rappresentate in maniera adeguata e se, a
livello della produzione, ad essa è affiliato almeno il 60 per cento
dei gestori.
Un’organizzazione di categoria o di produttori non
dev’essere attiva nel settore della produzione né della
trasformazione o nel commercio, in quanto ciò creerebbe un conflitto
con l’attività dei propri membri e più che mai con quella degli
operatori non affiliati. Inoltre, il sostegno da parte del Consiglio
federale non è finalizzato ad agevolare l’attività commerciale di
un’azienda a scapito di un’altra. La misura per la quale viene
richiesto il sostegno del Consiglio federale dev’essere a favore di
tutti i livelli, ossia dell’intera categoria.
c)
Le decisioni di un’organizzazione di categoria o di produttori
devono essere appoggiate dalla larga maggioranza dei membri. Nel caso
delle organizzazioni di categoria si tratta della maggioranza a
livello dei produttori, degli addetti alla trasformazione e
eventualmente al commercio. Se una categoria decide di collaborare con
un partner per un determinato prodotto, nessun raggruppamento
professionale dell’altro livello deve prendersi carico di misure non
precedentemente concordate. Le misure per cui si richiede un sostegno
devono godere di un ampio consenso.
Inoltre,
il Consiglio federale attribuisce un notevole significato alla
rappresentatività e alle strutture democratiche delle organizzazioni
di categoria e di produttori richiedenti. La legittimità di
un’organizzazione è essenziale per l’estensione di una misura
agli operatori non affiliati. Le decisioni devono essere prese da un
rappresentante scelto democraticamente, possibilmente rispecchiando le
cerchie interessate.
L’ordinanza
concernente le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di
produttori contiene le disposizioni d’esecuzione relative agli
articoli 8 e 9 LAgr. Le domande di sostegno finanziario vanno
inoltrate all’UFAG che verifica la legittimità
dell’organizzazione richiedente e la conformità della misura in
oggetto. L’UFAG trasmette la domanda corredata del proprio parere al
Consiglio federale. Quest’ultimo decide in maniera definitiva se la
misura va dichiarata vincolante.
In
data 1o gennaio 2002, il Consiglio federale ha deciso di
sostenere le misure a favore della promozione dello smercio e del
miglioramento della qualità convenute da tre organizzazioni di
produttori (Unione Svizzera dei Contadini, Produttori Svizzeri di
Latte, GalloSuisse) e da tre organizzazioni di categoria (Emmentaler
Switzerland, Interprofession du Gruyère, Interprofession du Vacherin
fribourgeois). Questo sostegno finanziario è stato concesso per due
anni tramite ordinanza. Le organizzazioni di categoria e di produttori
in questione sono tenute annualmente a fare rapporto al DFE circa
l’attuazione delle misure e i loro effetti. |
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Prospettiva |
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Dalle
prime esperienze relative al trattamento dei fascicoli da parte
dell’UFAG è emerso che le esigenze poste dalle basi legali lasciano
un margine d’interpretazione in relazione alla struttura
dell’organizzazione, alla propria rappresentatività e alla
procedura decisionale. Nel corso del 2002, quindi, si prevede di rivedere
l’ordinanza concernente le organizzazioni di categoria e le
organizzazioni di produttori, precisando i concetti di processo
democratico in seno all’organizzazione, di legittimità e di
trasparenza delle decisioni per quanto concerne la domanda di sostegno
finanziario da parte del Consiglio federale. Gli operatori non affiliati a queste organizzazioni devono
poter usufruire di maggiori informazioni. |
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Promozione
dello smercio
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Come
vengono ripartiti i mezzi finanziari?
Tabella
26
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I
mezzi finanziari a favore della promozione dello smercio devono essere
stanziati per prodotti o gruppi di prodotti in modo che, utilizzando
gli strumenti a disposizione, possa essere raggiunto un più ampio
beneficio per l’agricoltura.
Per
la ripartizione dei mezzi, sono stati formati settori di prodotti di
mercato (SPM) valutati sulla base di un portafoglio. Per SPM
s’intendono settori di prodotti possibilmente indipendenti tra di
loro, come, ad esempio, formaggio, verdura, carne. Ciò consente di
valutare l’attrattiva dal profilo dell’investimento in funzione
dell’attrattiva di mercato e della competitività dei singoli SPM.
I
mezzi finanziari messi a disposizione per i singoli SPM vanno
richiesti per iscritto all’UFAG, utilizzando un apposito modulo. Con
la domanda vanno presentati la descrizione del progetto, il preventivo
e il piano finanziario. Le domande vengono valutate in base a criteri
prestabiliti e, se le esigenze sono rispettate, gli aiuti finanziari
vengono di regola stanziati entro la fine di settembre per il
successivo anno civile.
Questa
procedura consente una ripartizione mirata dei mezzi finanziari sia in
relazione all’attrattiva del prodotto dal profilo
dell’investimento sia in funzione delle esigenze delle
organizzazioni attive nel settore della promozione dello smercio. La
quota minima di capitale proprio del richiedente del 50 per cento
garantisce che i progetti vengano realizzati in maniera efficiente.
Le
beneficiarie sono soprattutto le organizzazioni di categoria e, in
pochi casi, le organizzazioni di marketing, che operano
nell’interesse di numerosi membri indipendenti. A titolo d’esempio
di organizzazione di marketing va citata la Switzerland Cheese
Marketing AG, che promuove all’estero la maggior parte dei formaggi
esportati. |
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Prospettiva |
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Dalle
prime esperienze relative al trattamento dei fascicoli da parte
dell’UFAG è emerso che le esigenze poste dalle basi legali lasciano
un margine d’interpretazione in relazione alla struttura
dell’organizzazione, alla propria rappresentatività e alla
procedura decisionale. Nel corso del 2002, quindi, si prevede di rivedere
l’ordinanza concernente le organizzazioni di categoria e le
organizzazioni di produttori, precisando i concetti di processo
democratico in seno all’organizzazione, di legittimità e di
trasparenza delle decisioni per quanto concerne la domanda di sostegno
finanziario da parte del Consiglio federale.
Gli operatori non affiliati a queste organizzazioni devono
poter usufruire di maggiori informazioni.>
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Promozione
della qualità |
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Prescrizioni
concernenti l’apicoltura biologica |
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Al fine di creare un quadro legale anche in materia di apicoltura biologica,
che protegga i produttori dalla concorrenza sleale e migliori la
tutela dei consumatori, nell’anno oggetto del rapporto sono state
elaborate nuove disposizioni concernenti l’apicoltura e i prodotti
apicoli, che vanno ad ampliare l’ordinanza sull’agricoltura
biologica. Il Consiglio federale ha messo in vigore tali disposizioni
il 1o gennaio 2002.
L’apicoltura svizzera è estremamente variata. Con una media di sette
colonie per metro quadrato, la Svizzera appartiene ai Paesi con la
maggiore densità di api a livello mondiale. L’apicoltura è
un’attività importante dal punto di vista ecologico, in quanto la
distribuzione degli apiari sull’intero territorio nazionale
garantisce l’impollinazione di piante coltivate e selvatiche.
La qualità dei prodotti apicoli, segnatamente del miele, dipende fortemente
dalla modalità di detenzione delle colonie d’api e dalla qualità
ambientale. Sulla qualità dei prodotti incidono pure le condizioni in
cui il miele ottenuto viene trasformato e stoccato. Studi scientifici
hanno dimostrato che la maggior parte dei fattori che compro mettono
la qualità del miele, quali ad esempio la presenza di residui di
pesticidi, sono riconducibili non tanto all’ubicazione dei campi in
cui le api vanno a bottinare, bensì all’attività degli apicoltori
negli apiari. L’ordinanza sull’agricoltura biologica limita in
particolare l’impiego di sostanze ausiliarie negli apiari. Per
quanto concerne la profilassi vanno privilegiati prodotti di
prevenzione alternativi. Si può far ricorso a trattamenti a base di
prodotti chemioterapeutici soltanto se questi sono indispensabili e su
prescrizione di un veterinario. Per evitare l’immissione negli altri
apiari di sostanze dannose, le api che necessitano di un trattamento
vanno collocate in luoghi che non presentano rischi.
Accordi
di prestazione
La
LAgr crea le basi legali per gli accordi di prestazione in ambito
agricolo. In diversi settori di prodotti è più opportuno affidare a
terzi alcuni compiti inerenti all’esecuzione. Ciò può consistere
nella delega di mansioni di ordinaria amministrazione o
dell’esecuzione di provvedimenti relativi al mercato. La seguente
tabella, allestita in risposta all’interpellanza Sommaruga
(01.3593), fornisce indicazioni concernenti le organizzazioni e le
società con cui nell’anno oggetto del rapporto esistevano accordi
scritti di prestazione, in base all’organizzazione di mercato.
L’UFAG è competente in materia di vigilanza e controllo della loro
applicazione. Per quanto concerne il settore della carne, spetta al
Controllo federale delle finanze verificare se la Proviande svolge i
propri compiti rispettando i principi dell’economicità. |
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La
colonna “Indennizzo per l’accordo di prestazione” mostra il
contributo ricevuto dalla mandataria in virtù del contratto per
l’esecuzione della prestazione di servizio amministrativa. Nella
colonna “Mezzi finanziari gestiti nel 2001” sono illustrati i
mezzi finanziari concessi nel 2001 per il sostegno del mercato. In
linea di massima si possono distinguere due gruppi di accordi di
prestazione.
Nei
settori lattiero, della carne e delle colture speciali alle mandatarie
spetta un indennizzo per le prestazioni amministrative nell’ambito
dell’esecuzione, come ad esempio la compilazione dei giustificativi
relativi ai conteggi, la registrazione ed il controllo della
prestazione all’interno del Paese o l’attuazione ed il controllo
dell’immagazzinamento della carne. Le mandatarie non amministrano
alcun mezzo finanziario.
Nei
settori dello zucchero, dei semi oleosi, delle patate da tavola e da
semina, del granturco da semina e delle sementi di piante foraggere,
invece, le mandatarie amministrano i mezzi finanziari federali
destinati a mandati di trasformazione, di ripartizione o di
produzione, che però non devono essere utilizzati per finanziare i
costi d’amministrazione. Essi, infatti, vanno coperti ad esempio
mediante quote sociali. Eventuali tasse previste a copertura dei costi
d’amministrazione devono essere approvate dal DFE.
L’accordo
di prestazione per i semi oleosi è limitato alla fine del 2003. Il
primo mandato di trasformazione per lo zucchero ed i mandati di
valorizzazione per le patate da tavola e da semina sono validi invece
soltanto fino al raccolto 2002 compreso. Gli effetti e l’efficacia
di questi accordi di prestazione, pertanto, vanno verificati già nel
2002. I risultati in merito influenzeranno la struttura futura.
Entrambi i mandati di prestazione per il granturco da semina e per le
sementi di piante foraggere non sono limitati temporalmente e sono
prorogabili di anno in anno senza alcuna modifica d’ordinanza. |
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Strumenti
del commercio esterno
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Adeguamento
del disciplinamento delle importazioni |
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A sostegno di un’agricoltura produttiva, le importazioni di prodotti
agricoli sono regolate mediante disposizioni d’importazione. Benché
simili strumenti siano utilizzati da molto tempo, essi vengono
costantemente adeguati alla situazione. L’evoluzione del settore
primario sia a livello internazionale sia a livello nazionale ha una
notevole influenza sul disciplinamento delle importazioni.
I seguenti paragrafi forniscono una panoramica, da un lato, dei cambiamenti
intervenuti negli ultimi anni in relazione al disciplinamento delle
importazioni di singoli prodotti o gruppi di prodotti e, dall’altro,
delle innovazioni a livello di esecuzione delle relative disposizioni. |
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Mutamenti
relativi ai criteri di assegnazione di contingenti doganali |
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Sia per gli importatori sia per l’Amministrazione, la sequenza degli
sdoganamenti in funzione dell’ordine d’entrata alla frontiera è
la procedura più semplice per assegnare un contingente doganale. Il
contingente doganale non dev’essere assegnato anticipatamente e gli
importatori possono costantemente informarsi in merito allo stato di
utilizzazione sul sito Internet dell’Amministrazione federale delle
dogane (AFD), all’indirizzo www.zoll.admin.ch. Negli ultimi anni i
seguenti contingenti doganali sono stati assegnati in base
all’ordine d’entrata alla frontiera:
-
vino (dal 1o
gennaio 2001 precedentemente due disciplinamenti del mercato
separati: vendita all’asta per il contingente doganale del vino
bianco e assegnazione secondo l’ordine d’entrata alla
frontiera per il vino rosso);
-
uova destinate
al consumo e uova di trasformazione (dal 1o gennaio
2002 precedentemente assegnazione in funzione della prestazione
all’interno del Paese, rispettivamente secondo l’ordine
d’entrata delle domande presso il servizio preposto alla
concessione di autorizzazioni);
-
asini, muli e
bardotti (dal 1o gennaio 2002 precedentemente vendita
all’asta).
Anche le concessioni della Svizzera nel quadro degli accordi bilaterali con
l’UE, che autorizzano importazioni esenti da dazio quantitativamente
limitate, vengono in parte ripartite secondo questa modalità. Vanno
tuttavia rispettati alcuni presupposti al fine di poter applicare tale
procedura. Il contingente doganale dev’essere sufficientemente
voluminoso rispetto alla domanda indigena di prodotti d’importazione
e le importazioni devono avvenire, in ragione di determinate proprietà
dei prodotti, secondo determinate scadenze, in modo da impedire a
singoli importatori di acquisire una posizione dominante sul mercato
attraverso importazioni rapide e notevoli dal punto di vista
quantitativo. Pertanto altri criteri di assegnazione continueranno a
rivestire un notevole significato.
La vendita all’asta consente una ripartizione del contingente doganale che
tiene maggiormente conto delle condizioni di competitività. Essa
garantisce a tutti gli operatori di mercato le stesse possibilità di
acquisire quote di contingente doganale. Pertanto questo criterio,
negli ultimi anni, è stato introdotto per:
-
animali della
specie bovina (precedentemente assegnazione secondo l’ordine
d’entrata delle domande presso il servizio preposto alla
concessione di autorizzazioni);
-
formaggio
(precedentemente assegnazione in base alle importazioni effettuate
nell’anno precedente);
-
cereali
panificabili (precedentemente prestazione all’interno del Paese)
e
-
cavalli da
reddito e da sella (precedentemente prestazione all’interno del
Paese).
Nel messaggio PA 2007, licenziato dal Consiglio federale il 29 maggio 2002,
la vendita all’asta viene proposta anche per i contingenti nel
settore della carne. |
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I
diritti d’importazione sono ripartiti in maniera parziale? |
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La ripartizione dei diritti d’importazione in maniera parziale potrebbe
provocare distorsioni del mercato. Con l’ausilio di mezzi idonei,
quindi, si deve provvedere affinché l’accesso ai diritti
d’importazione sia consentito possibilmente a tutti gli interessati.
Per adempiere tale esigenza, vengono privilegiati strumenti che
tendenzialmente comportano una ripartizione delle quote di contingente
doganale su una base più ampia. Occorre inoltre evitare che i diritti
d’importazione siano assegnati a operatori di mercato che vogliano
farne un uso speculativo o che non hanno intenzione di effettuare
alcuna importazione. In un commercio vieppiù specializzato le aziende
che effettuano importazioni tendono maggiormente a concentrarsi su
singoli prodotti o gruppi di prodotti. Questi sono argomenti a favore
di una ripartizione mirata e limitata.
Presupposto per avere diritto ad una quota di contingente doganale è il
permesso generale d’importazione (PGI) per un determinato prodotto o
gruppo di prodotti. A tal proposito, le persone fisiche o giuridiche
nonché le comunità di persone devono adempiere diversi oneri. Per
poter acquisire determinate quote di contingente doganale, il
richiedente deve provare di svolgere un’attività a titolo
professionale, ad esempio nel settore della frutta o in quello della
verdura fresca. In tal modo vengono limitate le acquisizioni di quote
di contingente doganale.
Grazie ad altri provvedimenti è possibile evitare che le quote vengano
assegnate soltanto a singoli importatori. Mediante la procedura
secondo l’ordine di entrata delle domande presso il servizio
competente per la concessione di autorizzazioni dev’essere garantito
che le quote assegnate siano anche importate. Tale aspetto viene
assicurato tramite l’imposizione di un termine d’utilizzazione,
decorso il quale i quantitativi inutilizzati verranno nuovamente
assegnati. Inoltre esiste un limite relativo alla quota massima di
contingente doganale per domanda o per importatore.
Laddove un contingente doganale viene messo all’asta, è importante
evitare che gli interessati si accordino sui prezzi. Qualora vi fosse
il sospetto che gli offerenti si siano accordati sui prezzi, l’UFAG
informa immediatamente la segreteria della Commissione della
concorrenza, affinché essa possa adottare senza indugio le misure
necessarie volte eventualmente ad escludere dalla procedura di
assegnazione gli offerenti che si sono accordati sui prezzi.
Per quanto concerne i criteri di assegnazione in base alla prestazione
all’interno del Paese, alle importazioni effettuate l’anno
precedente o ad una combinazione di entrambi i criteri, di norma,
viene garantita un’ampia ripartizione dei diritti d’importazione.
Questa è sostenuta tramite l’assegnazione di quantitativi minimi
(p.es. nel caso dei fiori recisi), quote di contingente doganale
destinate esclusivamente alle persone che presentano una domanda per
la prima volta (p.es. verdura congelata), o fasi durante le quali non
sono in vigore restrizioni alle importazioni (fasi libere nel caso di
frutta e verdura). Inoltre, anche le importazioni al di fuori del
contingente doganale generano diritti d’importazioni per l’anno
successivo. Se la prestazione all’interno del Paese è, parzialmente
o integralmente, la base per un’assegnazione, la forza del mercato
indigeno si rispecchia nei diritti d’importazione. Ciò può
comportare una certa concentrazione di quote.
Una panoramica dell’assegnazione delle quote di contingente doganale e
della relativa utilizzazione è offerta dall’estratto del rapporto
annuale del Consiglio federale sulle misure doganali e tariffali. Già
il volume della pubblicazione mostra che la maggior parte dei
contingenti doganali sono assegnati su un’ampia base. Per i
contingenti doganali che vengono utilizzati soltanto da un esiguo
numero di aziende che effettuano importazioni, si tratta in parte di
una concentrazione riconducibile al trasferimento dei diritti
d’utilizzazione giusta l’articolo 14 dell’ordinanza sulle
importazioni agricole. |
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Incasso
delle tasse all’importazione |
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In relazione ai diversi disciplinamenti d’importazione non sono rare le
irregolarità. Sono numerosi i casi in cui le quote di contingente
doganale vengono superate o le importazioni vengono effettuate
all’aliquota di dazio del contingente (ADC) inferiore, pur non
avendone il diritto. Dal 1998, se constata irregolarità del genere,
l’UFAG sottopone agli importatori un documento di controllo dei
contingenti affinché esprimano un parere in merito. In caso non sia
possibile regolare la questione in base al parere espresso
dall’importatore, l’UFAG apre una pratica all’attenzione
dell’AFD in qualità di responsabile dell’ulteriore trattamento
dei casi in conformità dell’articolo 175 capoverso 2 LAgr. Per gli
sdoganamenti a partire dal 1o gennaio 2002, il Consiglio
federale ha delegato all’UFAG la competenza di fatturare le tasse
all’importazione su mandato dell’AFD. Se l’importatore versa le
tasse entro i termini stabiliti, la questione è chiusa. Se invece
l’importatore non effettua il versamento, è recidivo o vi è il
sospetto fondato di atto doloso, i casi passano all’AFD. Sono fatte
salve pure misure amministrative ai sensi della LAgr.
Con
la delega della competenza dall’AFD all’UFAG le procedure
amministrative vengono razionalizzate e gli importatori informati
meglio degli errori eventuali. Inoltre, questi ultimi hanno la
possibilità di rimediare ai propri errori senza ulteriore ritardo.
Con l’ausilio di tali misure si auspica, in futuro, un’incidenza
minore di irregolarità. Gli interessati possono adempiere meglio il
proprio dovere di diligenza, una volta preso atto delle notevoli
divergenze tra le aliquote di dazio del contingente e quelle al di
fuori del contingente. |
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Importazione
ed esportazione di prodotti trasformati (legge sul cioccolato) |
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Nel
primo semestre dell’anno oggetto del rapporto, i prezzi praticati
all’estero, elevati rispetto ai prezzi stabili praticati a livello
indigeno, hanno comportato una riduzione della differenza di prezzo
delle materie prime. Rispetto all’inizio dell’anno, ad esempio, i
contributi all’esportazione per i latticini hanno potuto essere
ridotti del 6–8 per cento. Nel secondo semestre, invece, i prezzi
praticati all’estero hanno registrato una flessione, che ha assunto
proporzioni enormi nell’ultimo trimestre (riduzione del prezzo del
latte in polvere UE del 27% in tre mesi). Queste riduzioni di prezzo
si ripercuoteranno sui contributi all’esportazione soltanto nel
2002. Dell’importo di 114,9 milioni di franchi – secondo il limite
fissato dall’OMC – previsto nel preventivo federale 2001 per i
contributi all’esportazione, sono stati utilizzati soltanto 98,6
milioni di franchi, sebbene nei mesi di novembre e dicembre 2001 il
burro avesse potuto essere facoltativamente importato ed esportato nel
quadro del traffico di perfezionamento o esportato con contributi
all’esportazione.
L’evoluzione
del mercato lattiero lascia presupporre che nel 2002 non saranno più
necessarie importazioni supplementari di burro. Le richieste dei
produttori lattieri sono state tenute in considerazione. A partire
dall’aprile 2002 essi hanno infatti, la possibilità di scegliere di
esportare il burro nel quadro del traffico di perfezionamento o con
contributi all’esportazione. In tal modo potrebbe essere esportato
un maggior quantitativo di burro indigeno in prodotti di
trasformazione e l’importo a disposizione per i contributi
all’esportazione potrebbe essere sfruttato meglio.


Le
quantità esportate illustrate nelle relative tabelle comprendono ora
anche burro, semolino di grano duro, grassi vegetali e zucchero
importati ed esportati nel quadro del traffico di perfezionamento. |
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Prospettiva |
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Le disposizioni in materia d’importazione continueranno ad essere adeguate
agli sviluppi. Nel quadro di trattative internazionali l’accesso al
mercato e l’ammontare dei dazi resteranno temi di primaria
importanza. A livello nazionale, l’ampliamento del sistema
elettronico di sdoganamento dell’AFD, in futuro, potrebbe
soppiantare la procedura dispendiosa della riscossione a posteriori
delle tasse all’importazione. Il progetto prevede che le quote di
contingente doganale dei singoli importatori siano inserite in un
sistema elettronico di elaborazione dei dati. Se una partita di merce
da sdoganare supera la relativa quota, soltanto il quantitativo di
merce corrispettivo alla quota verrà sdoganato all’aliquota di
dazio del contingente. Sarà quindi possible evitare già all’atto
dello sdoganamento elettronico il superamento di contingente o
importazioni all’aliquota di dazio del contingente senza la relativa
quota.
Controlli e inchieste
Il
nuovo orientamento della politica agricola, che ha comportato una
maggiore separazione tra la politica dei prezzi e quella dei redditi,
ha avuto effetti anche nel settore del controllo dell’UFAG. Con
l’integrazione delle attività dell’Ispettorato delle finanze
(l’organo di revisione interno dell’Ufficio), la già esistente
Sezione Ispettorato è stata riorganizzata, ha cambiato nome e
gestione ed è diventata la Sezione Ispettorato delle finanze. Nella
parte 2.4 Ispettorato delle finanze, questo processo riorganizzativo
viene esaminato e descritto più approfonditamente.
Gli
ispettori del settore Controlli sul campo effettuano controlli,
accertamenti, rilevazioni e inchieste in tutti gli ambiti della
legislazione agricola inerenti alla produzione e allo smercio o per i
servizi specializzati dell’Ufficio. Gli accertamenti, le inchieste e
le indagini concernenti infrazioni della legislazione agricola vengono
effettuati in collaborazione con autorità di inchiesta federali,
cantonali e comunali, con organizzazioni private e altri servizi di
assistenza giuridica. |
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Attività
di controllo nell’anno oggetto del rapporto |
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Nell’anno
oggetto del rapporto, il settore Controlli sul campo ha eseguito 1'241
controlli e 17 revisioni finanziarie. Queste verifiche hanno
riguardato i seguenti settori:
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produzione
di latte e latticini: 568 controlli e 2 revisioni finanziarie;
-
produzione
di cereali: 316 controlli e 1 revisione finanziaria;
-
produzione
di patate: 202 controlli e 2 revisioni finanziarie;
-
produzione
di frutta, verdura e fiori recisi: 111 controlli e 1
revisione finanziaria;
-
produzione
di carne e uova: 43 controlli e 2 revisioni finanziarie;
-
ricerca
agronomica: 6 revisioni finanziarie;
protezione
dei vegetali: 1 controllo; ecologia, produzione di zucchero e
promozione dello smercio: 1 revisione finanziaria ciascuna. |
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Infrazioni |
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La
Sezione Ispettorato delle finanze esegue controlli ed inchieste in
conformità del mandato conferitole dalle sezioni specifiche. A
dipendenza dell’esito, i documenti vengono trasmessi, per il
disbrigo
-
alle sezioni mandanti
affinché adottino i necessari provvedimenti amministrativi
e/o
-
dalla giurista della
Sezione Ispettorato delle finanze alla Sezione Diritto e procedure
per la valutazione delle fattispecie legali di reato.
Nell’anno
oggetto del rapporto sono stati aperti e trasmessi per valutazione 29
casi d’infrazione. Al termine del primo semestre del 2002, 27 di
questi casi erano stati risolti. |
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