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Organizzazioni di categoria e di produttori
   
Vanno fissate delle regole

Le organizzazioni di categoria e di produttori svolgono un ruolo importante nell’ambito della liberalizzazione del mercato agricolo. Esse rappresentano una valida piattaforma negoziale e di discussione per i rappresentanti di una categoria o per i produttori di un determinato prodotto o gruppo di prodotti. Fissando regole specifiche, soprattutto in materia di qualità dei prodotti, esse contribuiscono al buon funzionamento dei mercati. Inoltre, adottano provvedimenti comuni per la promozione del consumo e dello smercio. Infine, offrono ai propri membri numerose prestazioni di servizio quali: consulenza tecnica e legale, elaborazione di contratti modello, informazione sull’evoluzione di mercato, rappresentanza e difesa degli interessi a livello nazionale ed internazionale, finanziamento di programmi di ricerca.

Struttura delle organizzazioni di categoria e di produttori

In virtù degli articoli 8 e 9 LAgr, il Consiglio federale è autorizzato a sostenere le misure di solidarietà adottate dalle organizzazioni di categoria e di produttori. In concreto, nell’interesse di un prodotto o di un operatore del settore non affiliato ad un’organizzazione di categoria o di produttori, esso può far valere l’obbligo della partecipazione a misure di solidarietà attuate da tali organizzazioni. Si tratta di un sostegno sussidiario, in quanto sono i partner che, in base alla legislazione, decidono direttamente quali misure vanno attuate, prima di richiedere eventualmente il sostegno del Consiglio federale. Esso può intervenire in tre ambiti ben precisi: miglioramento della qualità, promozione dello smercio nonché adeguamento della produzione e dell’offerta alle esigenze di mercato.

Gli interventi del Consiglio federale consentono di procedere contro utilizzatori di frodo, che approfittano illecitamente di misure collettive o non partecipano ai relativi costi. A titolo d’esempio: se nell’ottica della promozione generale di un prodotto un’organizzazione di categoria dispone la riscossione di 40 centesimi il chilogrammo di formaggio, i contributi complessivi pagati volontariamente dai membri consentono di finanziare una campagna pubblicitaria che va a vantaggio di tutti i fabbricanti del prodotto in oggetto, indipendentemente dal fatto che siano membri dell’organizzazione oppure no. Gli operatori, che sono disposti a partecipare finanziariamente ad una misura collettiva, saranno ben presto demotivati, se notano che anche gli operatori esterni all’organizzazione che non versano alcun contributo ne traggono comunque beneficio. Un sostegno da parte dello Stato è giustificato siccome è impossibile evitare che gli operatori che non versano alcun contributo non godano degli effetti positivi di una misura collettiva. L’intervento sussidiario del Consiglio federale rafforza, quindi, la dinamica generale dei mercati agricoli liberalizzati. È estremamente importante che gli sforzi della maggioranza delle aziende di una categoria o di un settore a favore di un migliore posizionamento sul mercato e della promozione dello smercio dei propri prodotti non vengano pregiudicati da una minoranza di aziende che vuole trarre esclusivamente un vantaggio fine a sé stesso.

    
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Condizioni da adempiere

La LAgr fissa determinate condizioni in merito al sostegno di misure di solidarietà da parte del Consiglio federale. Innanzitutto, dev’essere provato che, in mancanza di questo sostegno, la misura adottata dall’organizzazione di categoria o di produttori potrebbe essere messa a repentaglio. Nella propria domanda l’organizzazione richiedente deve motivare la necessità della misura nonché il pericolo e l’interesse generale a giustificazione del sostegno da parte del Consiglio federale. Inoltre, l’organizzazione deve adempiere tre criteri: (a) dev’essere rappresentativa, (b) non dev’essere attiva nel settore della produzione né della trasformazione o vendita e (c) le misure di solidarietà devono essere decise a larga maggioranza.

Un’organizzazione di categoria è rappresentativa se i propri membri fabbricano, trasformano o eventualmente vendono almeno la metà del quantitativo di prodotto in commercio, se le aree di produzione o di trasformazione sono rappresentate in maniera adeguata e se, a livello della produzione, ad essa è affiliato almeno il 60 per cento dei gestori.

Un’organizzazione di categoria o di produttori non dev’essere attiva nel settore della produzione né della trasformazione o nel commercio, in quanto ciò creerebbe un conflitto con l’attività dei propri membri e più che mai con quella degli operatori non affiliati. Inoltre, il sostegno da parte del Consiglio federale non è finalizzato ad agevolare l’attività commerciale di un’azienda a scapito di un’altra. La misura per la quale viene richiesto il sostegno del Consiglio federale dev’essere a favore di tutti i livelli, ossia dell’intera categoria.

c) Le decisioni di un’organizzazione di categoria o di produttori devono essere appoggiate dalla larga maggioranza dei membri. Nel caso delle organizzazioni di categoria si tratta della maggioranza a livello dei produttori, degli addetti alla trasformazione e eventualmente al commercio. Se una categoria decide di collaborare con un partner per un determinato prodotto, nessun raggruppamento professionale dell’altro livello deve prendersi carico di misure non precedentemente concordate. Le misure per cui si richiede un sostegno devono godere di un ampio consenso.

Inoltre, il Consiglio federale attribuisce un notevole significato alla rappresentatività e alle strutture democratiche delle organizzazioni di categoria e di produttori richiedenti. La legittimità di un’organizzazione è essenziale per l’estensione di una misura agli operatori non affiliati. Le decisioni devono essere prese da un rappresentante scelto democraticamente, possibilmente rispecchiando le cerchie interessate.

L’ordinanza concernente le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori contiene le disposizioni d’esecuzione relative agli articoli 8 e 9 LAgr. Le domande di sostegno finanziario vanno inoltrate all’UFAG che verifica la legittimità dell’organizzazione richiedente e la conformità della misura in oggetto. L’UFAG trasmette la domanda corredata del proprio parere al Consiglio federale. Quest’ultimo decide in maniera definitiva se la misura va dichiarata vincolante.

In data 1o gennaio 2002, il Consiglio federale ha deciso di sostenere le misure a favore della promozione dello smercio e del miglioramento della qualità convenute da tre organizzazioni di produttori (Unione Svizzera dei Contadini, Produttori Svizzeri di Latte, GalloSuisse) e da tre organizzazioni di categoria (Emmentaler Switzerland, Interprofession du Gruyère, Interprofession du Vacherin fribourgeois). Questo sostegno finanziario è stato concesso per due anni tramite ordinanza. Le organizzazioni di categoria e di produttori in questione sono tenute annualmente a fare rapporto al DFE circa l’attuazione delle misure e i loro effetti.

Prospettiva

Dalle prime esperienze relative al trattamento dei fascicoli da parte dell’UFAG è emerso che le esigenze poste dalle basi legali lasciano un margine d’interpretazione in relazione alla struttura dell’organizzazione, alla propria rappresentatività e alla procedura decisionale.

Nel corso del 2002, quindi, si prevede di rivedere l’ordinanza concernente le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori, precisando i concetti di processo democratico in seno all’organizzazione, di legittimità e di trasparenza delle decisioni per quanto concerne la domanda di sostegno finanziario da parte del Consiglio federale.

Gli operatori non affiliati a queste organizzazioni devono poter usufruire di maggiori informazioni.

  
   

Promozione dello smercio

     

Come vengono ripartiti i mezzi finanziari?

 

Tabella 26

I mezzi finanziari a favore della promozione dello smercio devono essere stanziati per prodotti o gruppi di prodotti in modo che, utilizzando gli strumenti a disposizione, possa essere raggiunto un più ampio beneficio per l’agricoltura.

Per la ripartizione dei mezzi, sono stati formati settori di prodotti di mercato (SPM) valutati sulla base di un portafoglio. Per SPM s’intendono settori di prodotti possibilmente indipendenti tra di loro, come, ad esempio, formaggio, verdura, carne. Ciò consente di valutare l’attrattiva dal profilo dell’investimento in funzione dell’attrattiva di mercato e della competitività dei singoli SPM.

I mezzi finanziari messi a disposizione per i singoli SPM vanno richiesti per iscritto all’UFAG, utilizzando un apposito modulo. Con la domanda vanno presentati la descrizione del progetto, il preventivo e il piano finanziario. Le domande vengono valutate in base a criteri prestabiliti e, se le esigenze sono rispettate, gli aiuti finanziari vengono di regola stanziati entro la fine di settembre per il successivo anno civile.

Questa procedura consente una ripartizione mirata dei mezzi finanziari sia in relazione all’attrattiva del prodotto dal profilo dell’investimento sia in funzione delle esigenze delle organizzazioni attive nel settore della promozione dello smercio. La quota minima di capitale proprio del richiedente del 50 per cento garantisce che i progetti vengano realizzati in maniera efficiente.

Le beneficiarie sono soprattutto le organizzazioni di categoria e, in pochi casi, le organizzazioni di marketing, che operano nell’interesse di numerosi membri indipendenti. A titolo d’esempio di organizzazione di marketing va citata la Switzerland Cheese Marketing AG, che promuove all’estero la maggior parte dei formaggi esportati.

Prospettiva

Dalle prime esperienze relative al trattamento dei fascicoli da parte dell’UFAG è emerso che le esigenze poste dalle basi legali lasciano un margine d’interpretazione in relazione alla struttura dell’organizzazione, alla propria rappresentatività e alla procedura decisionale.

Nel corso del 2002, quindi, si prevede di rivedere l’ordinanza concernente le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori, precisando i concetti di processo democratico in seno all’organizzazione, di legittimità e di trasparenza delle decisioni per quanto concerne la domanda di sostegno finanziario da parte del Consiglio federale.

Gli operatori non affiliati a queste organizzazioni devono poter usufruire di maggiori informazioni.>

 

Promozione della qualità

Prescrizioni concernenti l’apicoltura biologica

Al fine di creare un quadro legale anche in materia di apicoltura biologica, che protegga i produttori dalla concorrenza sleale e migliori la tutela dei consumatori, nell’anno oggetto del rapporto sono state elaborate nuove disposizioni concernenti l’apicoltura e i prodotti apicoli, che vanno ad ampliare l’ordinanza sull’agricoltura biologica. Il Consiglio federale ha messo in vigore tali disposizioni il 1o gennaio 2002.

L’apicoltura svizzera è estremamente variata. Con una media di sette colonie per metro quadrato, la Svizzera appartiene ai Paesi con la maggiore densità di api a livello mondiale. L’apicoltura è un’attività importante dal punto di vista ecologico, in quanto la distribuzione degli apiari sull’intero territorio nazionale garantisce l’impollinazione di piante coltivate e selvatiche.

La qualità dei prodotti apicoli, segnatamente del miele, dipende fortemente dalla modalità di detenzione delle colonie d’api e dalla qualità ambientale. Sulla qualità dei prodotti incidono pure le condizioni in cui il miele ottenuto viene trasformato e stoccato. Studi scientifici hanno dimostrato che la maggior parte dei fattori che compro mettono la qualità del miele, quali ad esempio la presenza di residui di pesticidi, sono riconducibili non tanto all’ubicazione dei campi in cui le api vanno a bottinare, bensì all’attività degli apicoltori negli apiari. L’ordinanza sull’agricoltura biologica limita in particolare l’impiego di sostanze ausiliarie negli apiari. Per quanto concerne la profilassi vanno privilegiati prodotti di prevenzione alternativi. Si può far ricorso a trattamenti a base di prodotti chemioterapeutici soltanto se questi sono indispensabili e su prescrizione di un veterinario. Per evitare l’immissione negli altri apiari di sostanze dannose, le api che necessitano di un trattamento vanno collocate in luoghi che non presentano rischi.

Accordi di prestazione

La LAgr crea le basi legali per gli accordi di prestazione in ambito agricolo. In diversi settori di prodotti è più opportuno affidare a terzi alcuni compiti inerenti all’esecuzione. Ciò può consistere nella delega di mansioni di ordinaria amministrazione o dell’esecuzione di provvedimenti relativi al mercato. La seguente tabella, allestita in risposta all’interpellanza Sommaruga (01.3593), fornisce indicazioni concernenti le organizzazioni e le società con cui nell’anno oggetto del rapporto esistevano accordi scritti di prestazione, in base all’organizzazione di mercato. L’UFAG è competente in materia di vigilanza e controllo della loro applicazione. Per quanto concerne il settore della carne, spetta al Controllo federale delle finanze verificare se la Proviande svolge i propri compiti rispettando i principi dell’economicità.

Accordi di prestazioni-2001

Accordi di prestazione

   

La colonna “Indennizzo per l’accordo di prestazione” mostra il contributo ricevuto dalla mandataria in virtù del contratto per l’esecuzione della prestazione di servizio amministrativa. Nella colonna “Mezzi finanziari gestiti nel 2001” sono illustrati i mezzi finanziari concessi nel 2001 per il sostegno del mercato. In linea di massima si possono distinguere due gruppi di accordi di prestazione.

Nei settori lattiero, della carne e delle colture speciali alle mandatarie spetta un indennizzo per le prestazioni amministrative nell’ambito dell’esecuzione, come ad esempio la compilazione dei giustificativi relativi ai conteggi, la registrazione ed il controllo della prestazione all’interno del Paese o l’attuazione ed il controllo dell’immagazzinamento della carne. Le mandatarie non amministrano alcun mezzo finanziario.

Nei settori dello zucchero, dei semi oleosi, delle patate da tavola e da semina, del granturco da semina e delle sementi di piante foraggere, invece, le mandatarie amministrano i mezzi finanziari federali destinati a mandati di trasformazione, di ripartizione o di produzione, che però non devono essere utilizzati per finanziare i costi d’amministrazione. Essi, infatti, vanno coperti ad esempio mediante quote sociali. Eventuali tasse previste a copertura dei costi d’amministrazione devono essere approvate dal DFE.

L’accordo di prestazione per i semi oleosi è limitato alla fine del 2003. Il primo mandato di trasformazione per lo zucchero ed i mandati di valorizzazione per le patate da tavola e da semina sono validi invece soltanto fino al raccolto 2002 compreso. Gli effetti e l’efficacia di questi accordi di prestazione, pertanto, vanno verificati già nel 2002. I risultati in merito influenzeranno la struttura futura. Entrambi i mandati di prestazione per il granturco da semina e per le sementi di piante foraggere non sono limitati temporalmente e sono prorogabili di anno in anno senza alcuna modifica d’ordinanza.

  
  

Strumenti del commercio esterno

Adeguamento del disciplinamento delle importazioni

A sostegno di un’agricoltura produttiva, le importazioni di prodotti agricoli sono regolate mediante disposizioni d’importazione. Benché simili strumenti siano utilizzati da molto tempo, essi vengono costantemente adeguati alla situazione. L’evoluzione del settore primario sia a livello internazionale sia a livello nazionale ha una notevole influenza sul disciplinamento delle importazioni.

I seguenti paragrafi forniscono una panoramica, da un lato, dei cambiamenti intervenuti negli ultimi anni in relazione al disciplinamento delle importazioni di singoli prodotti o gruppi di prodotti e, dall’altro, delle innovazioni a livello di esecuzione delle relative disposizioni.

   

Mutamenti relativi ai criteri di assegnazione di contingenti doganali

Sia per gli importatori sia per l’Amministrazione, la sequenza degli sdoganamenti in funzione dell’ordine d’entrata alla frontiera è la procedura più semplice per assegnare un contingente doganale. Il contingente doganale non dev’essere assegnato anticipatamente e gli importatori possono costantemente informarsi in merito allo stato di utilizzazione sul sito Internet dell’Amministrazione federale delle dogane (AFD), all’indirizzo www.zoll.admin.ch. Negli ultimi anni i seguenti contingenti doganali sono stati assegnati in base all’ordine d’entrata alla frontiera:

  • vino (dal 1o gennaio 2001 precedentemente due disciplinamenti del mercato separati: vendita all’asta per il contingente doganale del vino bianco e assegnazione secondo l’ordine d’entrata alla frontiera per il vino rosso);

  • uova destinate al consumo e uova di trasformazione (dal 1o gennaio 2002 precedentemente assegnazione in funzione della prestazione all’interno del Paese, rispettivamente secondo l’ordine d’entrata delle domande presso il servizio preposto alla concessione di autorizzazioni);

  • asini, muli e bardotti (dal 1o gennaio 2002 precedentemente vendita all’asta).

Anche le concessioni della Svizzera nel quadro degli accordi bilaterali con l’UE, che autorizzano importazioni esenti da dazio quantitativamente limitate, vengono in parte ripartite secondo questa modalità. Vanno tuttavia rispettati alcuni presupposti al fine di poter applicare tale procedura. Il contingente doganale dev’essere sufficientemente voluminoso rispetto alla domanda indigena di prodotti d’importazione e le importazioni devono avvenire, in ragione di determinate proprietà dei prodotti, secondo determinate scadenze, in modo da impedire a singoli importatori di acquisire una posizione dominante sul mercato attraverso importazioni rapide e notevoli dal punto di vista quantitativo. Pertanto altri criteri di assegnazione continueranno a rivestire un notevole significato.

La vendita all’asta consente una ripartizione del contingente doganale che tiene maggiormente conto delle condizioni di competitività. Essa garantisce a tutti gli operatori di mercato le stesse possibilità di acquisire quote di contingente doganale. Pertanto questo criterio, negli ultimi anni, è stato introdotto per:

  • animali della specie bovina (precedentemente assegnazione secondo l’ordine d’entrata delle domande presso il servizio preposto alla concessione di autorizzazioni);

  • formaggio (precedentemente assegnazione in base alle importazioni effettuate nell’anno precedente);

  • cereali panificabili (precedentemente prestazione all’interno del Paese) e

  • cavalli da reddito e da sella (precedentemente prestazione all’interno del Paese).

Nel messaggio PA 2007, licenziato dal Consiglio federale il 29 maggio 2002, la vendita all’asta viene proposta anche per i contingenti nel settore della carne.

   

I diritti d’importazione sono ripartiti in maniera parziale?

La ripartizione dei diritti d’importazione in maniera parziale potrebbe provocare distorsioni del mercato. Con l’ausilio di mezzi idonei, quindi, si deve provvedere affinché l’accesso ai diritti d’importazione sia consentito possibilmente a tutti gli interessati. Per adempiere tale esigenza, vengono privilegiati strumenti che tendenzialmente comportano una ripartizione delle quote di contingente doganale su una base più ampia. Occorre inoltre evitare che i diritti d’importazione siano assegnati a operatori di mercato che vogliano farne un uso speculativo o che non hanno intenzione di effettuare alcuna importazione. In un commercio vieppiù specializzato le aziende che effettuano importazioni tendono maggiormente a concentrarsi su singoli prodotti o gruppi di prodotti. Questi sono argomenti a favore di una ripartizione mirata e limitata.

Presupposto per avere diritto ad una quota di contingente doganale è il permesso generale d’importazione (PGI) per un determinato prodotto o gruppo di prodotti. A tal proposito, le persone fisiche o giuridiche nonché le comunità di persone devono adempiere diversi oneri. Per poter acquisire determinate quote di contingente doganale, il richiedente deve provare di svolgere un’attività a titolo professionale, ad esempio nel settore della frutta o in quello della verdura fresca. In tal modo vengono limitate le acquisizioni di quote di contingente doganale.

Grazie ad altri provvedimenti è possibile evitare che le quote vengano assegnate soltanto a singoli importatori. Mediante la procedura secondo l’ordine di entrata delle domande presso il servizio competente per la concessione di autorizzazioni dev’essere garantito che le quote assegnate siano anche importate. Tale aspetto viene assicurato tramite l’imposizione di un termine d’utilizzazione, decorso il quale i quantitativi inutilizzati verranno nuovamente assegnati. Inoltre esiste un limite relativo alla quota massima di contingente doganale per domanda o per importatore.

Laddove un contingente doganale viene messo all’asta, è importante evitare che gli interessati si accordino sui prezzi. Qualora vi fosse il sospetto che gli offerenti si siano accordati sui prezzi, l’UFAG informa immediatamente la segreteria della Commissione della concorrenza, affinché essa possa adottare senza indugio le misure necessarie volte eventualmente ad escludere dalla procedura di assegnazione gli offerenti che si sono accordati sui prezzi.

Per quanto concerne i criteri di assegnazione in base alla prestazione all’interno del Paese, alle importazioni effettuate l’anno precedente o ad una combinazione di entrambi i criteri, di norma, viene garantita un’ampia ripartizione dei diritti d’importazione. Questa è sostenuta tramite l’assegnazione di quantitativi minimi (p.es. nel caso dei fiori recisi), quote di contingente doganale destinate esclusivamente alle persone che presentano una domanda per la prima volta (p.es. verdura congelata), o fasi durante le quali non sono in vigore restrizioni alle importazioni (fasi libere nel caso di frutta e verdura). Inoltre, anche le importazioni al di fuori del contingente doganale generano diritti d’importazioni per l’anno successivo. Se la prestazione all’interno del Paese è, parzialmente o integralmente, la base per un’assegnazione, la forza del mercato indigeno si rispecchia nei diritti d’importazione. Ciò può comportare una certa concentrazione di quote.

Una panoramica dell’assegnazione delle quote di contingente doganale e della relativa utilizzazione è offerta dall’estratto del rapporto annuale del Consiglio federale sulle misure doganali e tariffali. Già il volume della pubblicazione mostra che la maggior parte dei contingenti doganali sono assegnati su un’ampia base. Per i contingenti doganali che vengono utilizzati soltanto da un esiguo numero di aziende che effettuano importazioni, si tratta in parte di una concentrazione riconducibile al trasferimento dei diritti d’utilizzazione giusta l’articolo 14 dell’ordinanza sulle importazioni agricole.

Incasso delle tasse all’importazione

In relazione ai diversi disciplinamenti d’importazione non sono rare le irregolarità. Sono numerosi i casi in cui le quote di contingente doganale vengono superate o le importazioni vengono effettuate all’aliquota di dazio del contingente (ADC) inferiore, pur non avendone il diritto. Dal 1998, se constata irregolarità del genere, l’UFAG sottopone agli importatori un documento di controllo dei contingenti affinché esprimano un parere in merito. In caso non sia possibile regolare la questione in base al parere espresso dall’importatore, l’UFAG apre una pratica all’attenzione dell’AFD in qualità di responsabile dell’ulteriore trattamento dei casi in conformità dell’articolo 175 capoverso 2 LAgr. Per gli sdoganamenti a partire dal 1o gennaio 2002, il Consiglio federale ha delegato all’UFAG la competenza di fatturare le tasse all’importazione su mandato dell’AFD. Se l’importatore versa le tasse entro i termini stabiliti, la questione è chiusa. Se invece l’importatore non effettua il versamento, è recidivo o vi è il sospetto fondato di atto doloso, i casi passano all’AFD. Sono fatte salve pure misure amministrative ai sensi della LAgr.

Con la delega della competenza dall’AFD all’UFAG le procedure amministrative vengono razionalizzate e gli importatori informati meglio degli errori eventuali. Inoltre, questi ultimi hanno la possibilità di rimediare ai propri errori senza ulteriore ritardo. Con l’ausilio di tali misure si auspica, in futuro, un’incidenza minore di irregolarità. Gli interessati possono adempiere meglio il proprio dovere di diligenza, una volta preso atto delle notevoli divergenze tra le aliquote di dazio del contingente e quelle al di fuori del contingente.

   

Importazione ed esportazione di prodotti trasformati (legge sul cioccolato)

Nel primo semestre dell’anno oggetto del rapporto, i prezzi praticati all’estero, elevati rispetto ai prezzi stabili praticati a livello indigeno, hanno comportato una riduzione della differenza di prezzo delle materie prime. Rispetto all’inizio dell’anno, ad esempio, i contributi all’esportazione per i latticini hanno potuto essere ridotti del 6–8 per cento. Nel secondo semestre, invece, i prezzi praticati all’estero hanno registrato una flessione, che ha assunto proporzioni enormi nell’ultimo trimestre (riduzione del prezzo del latte in polvere UE del 27% in tre mesi). Queste riduzioni di prezzo si ripercuoteranno sui contributi all’esportazione soltanto nel 2002. Dell’importo di 114,9 milioni di franchi – secondo il limite fissato dall’OMC – previsto nel preventivo federale 2001 per i contributi all’esportazione, sono stati utilizzati soltanto 98,6 milioni di franchi, sebbene nei mesi di novembre e dicembre 2001 il burro avesse potuto essere facoltativamente importato ed esportato nel quadro del traffico di perfezionamento o esportato con contributi all’esportazione.

L’evoluzione del mercato lattiero lascia presupporre che nel 2002 non saranno più necessarie importazioni supplementari di burro. Le richieste dei produttori lattieri sono state tenute in considerazione. A partire dall’aprile 2002 essi hanno infatti, la possibilità di scegliere di esportare il burro nel quadro del traffico di perfezionamento o con contributi all’esportazione. In tal modo potrebbe essere esportato un maggior quantitativo di burro indigeno in prodotti di trasformazione e l’importo a disposizione per i contributi all’esportazione potrebbe essere sfruttato meglio.

Quantità esportate

Cintributi all'esportazione

Le quantità esportate illustrate nelle relative tabelle comprendono ora anche burro, semolino di grano duro, grassi vegetali e zucchero importati ed esportati nel quadro del traffico di perfezionamento.

Prospettiva

Le disposizioni in materia d’importazione continueranno ad essere adeguate agli sviluppi. Nel quadro di trattative internazionali l’accesso al mercato e l’ammontare dei dazi resteranno temi di primaria importanza. A livello nazionale, l’ampliamento del sistema elettronico di sdoganamento dell’AFD, in futuro, potrebbe soppiantare la procedura dispendiosa della riscossione a posteriori delle tasse all’importazione. Il progetto prevede che le quote di contingente doganale dei singoli importatori siano inserite in un sistema elettronico di elaborazione dei dati. Se una partita di merce da sdoganare supera la relativa quota, soltanto il quantitativo di merce corrispettivo alla quota verrà sdoganato all’aliquota di dazio del contingente. Sarà quindi possible evitare già all’atto dello sdoganamento elettronico il superamento di contingente o importazioni all’aliquota di dazio del contingente senza la relativa quota.

 

Controlli e inchieste

Il nuovo orientamento della politica agricola, che ha comportato una maggiore separazione tra la politica dei prezzi e quella dei redditi, ha avuto effetti anche nel settore del controllo dell’UFAG. Con l’integrazione delle attività dell’Ispettorato delle finanze (l’organo di revisione interno dell’Ufficio), la già esistente Sezione Ispettorato è stata riorganizzata, ha cambiato nome e gestione ed è diventata la Sezione Ispettorato delle finanze. Nella parte 2.4 Ispettorato delle finanze, questo processo riorganizzativo viene esaminato e descritto più approfonditamente.

Gli ispettori del settore Controlli sul campo effettuano controlli, accertamenti, rilevazioni e inchieste in tutti gli ambiti della legislazione agricola inerenti alla produzione e allo smercio o per i servizi specializzati dell’Ufficio. Gli accertamenti, le inchieste e le indagini concernenti infrazioni della legislazione agricola vengono effettuati in collaborazione con autorità di inchiesta federali, cantonali e comunali, con organizzazioni private e altri servizi di assistenza giuridica.

   

Attività di controllo nell’anno oggetto del rapporto

Nell’anno oggetto del rapporto, il settore Controlli sul campo ha eseguito 1'241 controlli e 17 revisioni finanziarie. Queste verifiche hanno riguardato i seguenti settori:

  • produzione di latte e latticini: 568 controlli e 2 revisioni finanziarie;

  • produzione di cereali: 316 controlli e 1 revisione finanziaria;

  • produzione di patate: 202 controlli e 2 revisioni finanziarie;

  • produzione di frutta, verdura e fiori recisi: 111 controlli e 1      revisione finanziaria;

  • produzione di carne e uova: 43 controlli e 2 revisioni finanziarie;

  • ricerca agronomica: 6 revisioni finanziarie;

protezione dei vegetali: 1 controllo; ecologia, produzione di zucchero e promozione dello smercio: 1 revisione finanziaria ciascuna.

   
Infrazioni

La Sezione Ispettorato delle finanze esegue controlli ed inchieste in conformità del mandato conferitole dalle sezioni specifiche. A dipendenza dell’esito, i documenti vengono trasmessi, per il disbrigo

  • alle sezioni mandanti affinché adottino i necessari provvedimenti  amministrativi e/o

  • dalla giurista della Sezione Ispettorato delle finanze alla Sezione Diritto e procedure per la valutazione delle fattispecie legali di reato.

Nell’anno oggetto del rapporto sono stati aperti e trasmessi per valutazione 29 casi d’infrazione. Al termine del primo semestre del 2002, 27 di questi casi erano stati risolti.

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Ufficio federale dell'agricoltura, Mattenhofstrasse 5, 3003 Bern, tel. +41 (0)31 322 25 11, fax +41 (0)31 322 26 34, info@blw.admin.ch