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L'Accordo sul riconoscimento reciproco delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) dei prodotti agricoli e alimentari è entrato in vigore il 1° dicembre 2011. Esso è stato integrato, come dodicesimo allegato, nell'Accordo agricolo concluso nel 1999 tra la Svizzera e l'UE.
Con tale Accordo, la Svizzera e l'UE si impegnano a riconoscere reciprocamente le loro DOP e IGP e a proteggerle, in virtù di norme transitorie distinte, da qualsiasi usurpazione, imitazione o allusione. Pertanto, i prodotti DOP e IGP registrati in Svizzera e nell'UE ottengono sul territorio dell'altra Parte la stessa protezione giuridica di cui godono sul territorio d'origine. La protezione delle DOP e IGP svizzere contenute nell'Accordo, quindi, è estesa all'intero territorio dell'UE, vale a dire a un mercato di 500 milioni di consumatori circa.
Clausola di revisione
Gli elenchi delle denominazioni protette (annesso 1 dell'allegato 12) vanno aggiornati regolarmente. Affinché una denominazione venga inserita nell'Accordo, tuttavia, deve essere
1) già protetta sul territorio d'origine e
2) superare la procedura di ammissione prevista dall'Accordo stesso
(esame e consultazione pubblica).
Nel quadro di un primo sviluppo dell'allegato 12 dell'Accordo agricolo tra la Svizzera e l'UE del 1999 relativo alla protezione delle denominazioni di origine (DOP) e delle indicazioni geografiche (IGP), di seguito menzionate come indicazioni geografiche (IG), dei prodotti agricoli e alimentari, attualmente la Svizzera sta vagliando la possibilità di proteggere come IG le denominazioni presentate di seguito, che sono registrate nell'UE in conformità della rispettiva legislazione pertinente. Le schede riassuntive delle domande di registrazione di tali IG possono essere consultate nella banca dati DOOR sotto http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html.
La Svizzera invita, in particolare, gli Stati terzi, i Cantoni elvetici e le persone fisiche o giuridiche interessate a presentare osservazioni debitamente motivate in riferimento all'eventuale protezione di tali denominazioni dell'UE sul territorio elvetico.
Queste ultime devono essere trasmesse entro due mesi dalla pubblicazione della presente comunicazione nel FUSC del 12 aprile 2012 all'Ufficio federale dell'agricoltura, all'indirizzo di posta elettronica: gi@blw.admin.ch. Saranno prese in considerazione soltanto se stabiliscono che la protezione della denominazione proposta potrebbe, in particolare,
I criteri succitati sono valutati rispetto al territorio svizzero, il quale, per quanto concerne i diritti di proprietà intellettuale, è costituito esclusivamente dai o dal territori(o) per cui tali diritti sono protetti.
Una protezione di tali denominazioni dell'UE sul territorio svizzero dipende da una decisione positiva del Comitato misto per l'Accordo sull'agricoltura giusta l'articolo 6 dell'Accordo bilaterale sull'agricoltura del 1999.
Lista delle IG dei prodotti agricoli e alimentari:
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