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parti di vegetali, frutta e verdura, terra e terreno di coltura, nonché legno
Considerazioni generali
L'importazione in Svizzera di merci che comportano un rischio fitosanitario (piante vive, particolari parti di vegetali e sementi, nonché legno di conifere da determinati Paesi UE) è vietata, soggetta all'obbligo di passaporto delle piante o libera. È vietato importare cotognastro (Cotoneaster sp.) e stranvesia (Photinia davidiana). Per alcune specie vegetali vi è o no l'obbligo di passaporto delle piante a seconda che siano coltivate a scopo commerciale o destinate a consumatori finali privati. Piante e prodotti vegetali dal basso rischio fitosanitario non sono soggetti all'obbligo di passaporto delle piante e possono essere importati senza documenti di accompagnamento fitosanitari. Sono fatte salve le disposizioni per le specie vegetali protette (CITES). Informazioni sulla protezione delle specie sono disponibili presso l'Ufficio federale di veterinaria.
A destinatari in Svizzera non attivi professionalmente nella produzione di vegetali (privati)
Nel traffico viaggiatori sono previste delle agevolazioni: piante, prodotti vegetali e sementi provenienti dall'UE e destinati all'uso privato possono essere importati in Svizzera senza documenti di accompagnamento fitosanitari. Tuttavia, tale importazione è sottoposta a limiti quantitativi indicati per persona, fissati e controllati dalla dogana.
Attenzione: le importazioni per le quali è previsto lo sdoganamento e gli invii postali sono considerati spedizioni commerciali e sono trattati come le importazioni destinate a persone attive professionalmente nella produzione di vegetali!
A destinatari in Svizzera attivi nella produzione di vegetali
Le merci soggette all'obbligo di passaporto delle piante provenienti dall'UE devono essere munite, al momento dell'importazione in Svizzera, da un passaporto delle piante. La successiva immissione sul mercato (rivendita) di merci soggette all'obbligo di passaporto delle piante, è consentita solo ad aziende omologate dal Servizio fitosanitario federale (SFF). Per il rilascio e le pratiche concernenti il passaporto delle piante gli importatori/i rivenditori sottostanno a oneri specifici, quali in particolare la registrazione dei flussi di merci, allo scopo di garantirne la tracciabilità.
Attenzione: il legno di conifere (inclusi i materiali da imballaggio) proveniente dal Portogallo sottostà a disposizioni particolari.
A destinatari in Svizzera non attivi nella produzione di vegetali (privati)
Per l'importazione da Paesi terzi di piante e prodotti vegetali soggetti alle disposizioni fitosanitarie è richiesto un certificato fitosanitario (CF). Questo viene rilasciato dal servizio fitosanitario del Paese d'esportazione. Nel traffico viaggiatori sono previste agevolazioni per frutta, verdura (patate escl.) e fiori recisi in quantità minime. Tale limite quantitativo è controllato dalla dogana. Quantitativi maggiori e piante vive sono soggetti ai controlli del Servizio fitosanitario federale (SFF) anche nel quadro del traffico viaggiatori e devono essere dichiarati alla dogana. Tale procedura può richiedere diverso tempo e comportare costi elevati. Sono fatte salve le disposizioni per le specie vegetali protette (CITES). Informazioni sulla protezione delle specie sono disponibili presso l'Ufficio federale di veterinaria.
A destinatari in Svizzera attivi nella produzione di vegetali
L'importazione da Paesi terzi di merci soggette alle disposizioni fitosanitarie (cfr. Promemoria n. 1) è consentita solo ad aziende omologate. Generalmente è necessario un certificato fitosanitario che l'esportatore deve richiedere al servizio fitosanitario del Paese d'esportazione. I relativi invii devono essere notificati al SFF al più tardi un giorno prima dell'importazione. L'elenco degli uffici doganali che svolgono i controlli fitosanitari è pubblicato nell'Avviso n. 1. Per gli invii non notificati è necessario prevedere un ritardo nello sdoganamento dal profilo fitosanitario. Sono fatte salve le disposizioni per le specie vegetali protette (CITES). Informazioni sulla protezione delle specie sono disponibili presso l'Ufficio federale di veterinaria.
Per merci la cui importazione è vietata (cfr. Promemoria n. 1), in casi giustificati e su richiesta, il SFF può rilasciare, un'autorizzazione eccezionale.
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