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Per l’esportazione di prodotti agricoli in molti casi vengono richiesti certificati o documenti d’accompagnamento che attestano, in maniera ufficiale, determinate proprietà del prodotto quali origine, qualità o l’assenza di vettori di malattie e sostanze nocive. Di seguito riportiamo le principali attestazioni di questo tipo.
Origine preferenziale
Prodotti interessati: prodotti agricoli oggetto di un accordo bilaterale agricolo.
Ente competente: Amministrazione federale delle dogane.
Descrizione: la Svizzera ha concluso accordi agricoli con diversi Stati e Comunità di Stati. Il regime preferenziale di tali accordi vale tuttavia solo per le merci che adempiono le disposizioni concernenti l'origine e la procedura. Informazioni complementari:
Origine non preferenziale
Prodotti interessati: tutti i prodotti agricoli e in particolare quelli esportati in Stati con cui la Svizzera non ha concluso alcun accordo agricolo.
Ente competente: Camere di commercio e dell'Industria della Svizzera, Amministrazione federale delle dogane.
Descrizione: L'origine non preferenziale si applica laddove, all'atto dell'importazione e dell'esportazione, le merci sono soggette a misure economiche esterne. Essa costituisce la base anche per l'applicazione di altre prescrizioni, come ad esempio nell'ambito degli appalti pubblici o dei marchi d'origine. Informazioni complementari:
Condizioni veterinarie imposte per l'esportazione di animali e prodotti di origine animale
Prodotti interessati: Animali da reddito, da compagnia e selvatici; sperma, embrioni e ovuli; derrate alimentari di origine animale e sottoprodotti animali.
Enti competenti: servizi cantonali di veterinaria, Ufficio federale di veterinaria.
Descrizione: Per l'esportazione della maggior parte di animali è necessario un certificato veterinario ufficiale. Per l'esportazione di derrate alimentari di origine animale e di sottoprodotti animali della categoria 3 sono richiesti generalmente soltanto i documenti commerciali. Informazioni complementari:
Certificati per l'esportazione di derrate alimentari
Prodotti interessati: le merci destinate all'esportazione che derogano alle prescrizioni della legislazione svizzera sulle derrate alimentari, perché richiesto o ammesso dalle prescrizioni del Paese di destinazione.
Enti competenti: Organi cantonali per il controllo delle derrate alimentari, Ufficio federale della sanità pubblica.
Descrizione: i certificati devono fornire alle autorità di controllo del Paese di destinazione informazioni sufficientemente attendibili che attestino che i prodotti possono essere destinati alla vendita. I certificati per l'esportazione vanno rilasciati soltanto se le autorità di controllo del Paese di destinazione li richiedono. Informazioni complementari:
Esigenze fitosanitarie
Prodotti interessati: piante; in parte anche materiale di origine vegetale (sementi, frutti, ecc.).
Enti competenti: Ispettorato fitosanitario Agroscope Changins-Wädenswil; Ufficio federale dell'agricoltura.
Descrizione: le esigenze fitosanitarie per l'esportazione sono fissate dal Paese di destinazione e dipendono dal tipo di materiale vegetale e dalla sua provenienza. I documenti d'accompagnamento fitosanitari hanno lo scopo di evitare il diffondersi di malattie e parassiti particolarmente pericolosi per l'agricoltura attraverso il commercio internazionale. Informazioni complementari:
Condizioni imposte per l'esportazione di vino, vino-mosto, succo d'uva e mosto d'uva
Prodotti interessati: vino, vino-mosto, succo d'uva e mosto d'uva.
Ente competente: Ufficio federale dell'agricoltura.
Descrizione: per l'esportazione di vino, succo e mosto d'uva nell'UE è richiesto un documento d'accompagnamento. Per l'esportazione in Paesi terzi, nella maggior parte dei casi, è necessario un certificato che può essere richiesto attraverso una "domanda di controllo" presso l'Ufficio federale dell'agricoltura. Per la riesportazione di vini esteri nell'UE serve anche il Documento UE IV 1. Informazioni complementari:
Condizioni imposte per l'esportazione di prodotti dell'agricoltura biologica
Prodotti interessati: tutti i prodotti dell'agricoltura biologica.
Enti competenti: competenti autorità nel Paese di destinazione; per informazioni rivolgersi all'Ufficio federale dell‘agricoltura.
Descrizione: le condizioni imposte per l'esportazione di prodotti biologici vengono fissate dal Paese di destinazione. Per l'esportazione di prodotti biologici nell'UE non sono necessari documenti aggiuntivi. L'obbligo del certificato di controllo per l'esportazione di prodotti biologici negli Stati membri dell'UE è stato soppresso il 1° giugno 2009. In rari casi un certificato di controllo è necessario per l'esportazione in alcuni Paesi terzi. Questo documento è rilasciato da un ente di certificazione riconosciuto dal Paese di destinazione. Informazioni complementari:
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