Nello scambio di merci a titolo commerciale (con l'UE e all'interno della Svizzera) per alcune piante o materiale vegetale è necessario un passaporto delle piante, che confermi la provenienza della merce e garantisca una determinata qualità. Per immettere sul mercato merci assoggettate all'obbligo del passaporto delle piante, produttori e rivenditori devono essere registrati presso l'Ufficio federale dell'agricoltura (Domanda di autorizzazione). La produzione di tali merci deve rispondere a criteri specifici. Le condizioni da rispettare vengono controllate regolarmente.

Immissione sul mercato di piante assoggettate all'obbligo del passaporto fitosanitario
Di base, si distinguono piante e materiale vegetale generalmente assoggettati all'obbligo del passaporto delle piante da quelli per cui tale obbligo vige solo se si continuano a coltivare a scopo commerciale (vedi anche Materiale vegetale assoggettato all'obbligo del passaporto delle piante). Di regola il passaporto delle piante non viene rilasciato ai privati.
I produttori di piante assoggettate all'obbligo di passaporto sono chiamati a notificare, ogni anno, le loro particelle di produzione o popolamenti. Una volta giunta la notifica, un organo autorizzato effettua un controllo fitosanitario (Concerplant, Vitiplant o la CSO). Se non si rilevano organismi di quarantena e l'azienda soddisfa i requisiti in vigore, il materiale prodotto può essere immesso sul mercato con un passaporto delle piante secondo le prescrizioni delle Direttive concernenti il rilascio e l'uso del passaporto delle piante.
I rivenditori di piante assoggettate all'obbligo di passaporto, ricevono quest'ultimo con la fornitura della merce. Se non dovesse accadere, il rivenditore dovrà richiederlo al fornitore. Al momento della rivendita dovrà esser rilasciato un passaporto RP (passaporto sostitutivo).
Tutte le aziende omologate hanno l'obbligo di tenere un elenco relativo all'acquisto e alla vendita. I passaporti delle piante devono essere conservati per almeno tre anni. Il controllo delle registrazioni contabili viene effettuato regolarmente dal Servizio fitosanitario federale (SFF).
Per zona protetta si intende una zona in cui non è nota la presenza di un organismo nocivo particolarmente pericoloso nonostante condizioni ambientali favorevoli alla sua presenza (possibilità di insediamento). Tali zone (lat. Zona protecta - ZP) sono definite in base agli organismi (p.es. fuoco batterico = b2, flavescenza dorata della vite = d4) ed esistono per l'UE e la Svizzera. Vi si possono introdurre solo piante e materiale vegetale corredati del relativo passaporto ZP (p.es ZP-b2 per l' Erwinia amylovora).I passaporti ZP possono essere rilasciati esclusivamente dalle aziende autorizzate.
Il materiale vegetale corrisponde allo stato Zona protetta oppure è reso equivalente da particolari esigenze di produzione (zona di sicurezza).
Su richiesta può essere accordata un'autorizzazione per lo spostamento di materiale vegetale senza passaporto fitosanitario. Sono da osservare le condizioni di cui alla promemoria n. 17 "Spostamento soggetto ad autorizzazione di materiale vegetale senza passaporto fitosanitario".
Informazioni complementari
Ultima modifica 26.11.2019
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Organigramma (PDF, 18 kB, 27.07.2016)