Notifica controllo

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Notifica (= base per la pianificazione e il coordinamento dei controlli da parte del Cantone)

  • per:
    a.  la PER, organo di controllo PER desiderato incl.*;
    b.   i contributi per la biodiversità;
    c.  i contributi per i sistemi di produzione;
    d.   i contributi per l'efficienza delle risorse.
  • Quando:
    entro il 31 agosto precedente l'anno di contribuzione
  • A chi:all'autorità designata dal Cantone di domicilio o, nel caso di persone giuridiche, all'autorità designata dal Cantone dove hanno sede

*    Con la notifica (art. 97 OPD) il gestore comunica al Cantone quale organo di controllo desidera che effettui il controllo PER nella sua azienda. L'organo di controllo può essere scelto tra tutti quelli che hanno concluso con il Cantone competente un contratto di collaborazione per i controlli PER (informazioni più dettagliate sono reperibili presso il Cantone competente).

Pianificazione dei controlli

Il Cantone pianifica i controlli in base alle notifiche e alle prescrizioni legali concernenti gli intervalli tra controlli. A pianificazione conclusa, comunica a tutti gli organi di controllo le aziende nelle quali va effettuato, in quell'anno di contribuzione, un controllo PER ed eventualmente altri controlli.

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Controllo

All’atto del controllo, i gestori sono tenuti a dimostrare che adempiono o hanno adempiuto le esigenze dei rispettivi tipi di pagamenti diretti, comprese quelle della PER, nell’intera azienda (art. 101 OPD).

I controlli sulla protezione degli animali nell’ambito della PER vanno svolti secondo le disposizioni della legislazione sulla protezione degli animali (art. 102 cpv. 2 OPD).

La persona addetta al controllo deve comunicare senza indugio al gestore le lacune o i dati errati riscontrati all’atto del controllo.

Informazioni complementari

Ultima modifica 31.08.2023

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