Contributi per singole colture

In virtù dell'articolo 54 della legge sull'agricoltura (LAgr) e dell’ordinanza sui contributi per singole colture (OCSC), vengono versati contributi per singole colture per semi oleosi, leguminose a granelli, barbabietole da zucchero nonché sementi di patate, mais, graminacee da foraggio e leguminose da foraggio. In tal modo si promuove la coltivazione di queste colture e un adeguato arricchimento dell'avvicendamento colturale. I contributi per singole colture sono una misura di sostegno del mercato e vengono versati solo se le colture vengono raccolte quando sono mature. Per ragioni pratiche (stessi processi), l'esecuzione della misura avviene insieme ai pagamenti diretti.

Per ettaro e anno il contributo per singole colture ammonta a:

a. colza, girasoli, zucche per l'estrazione di olio, lino per l'estrazione di olio, papavero e cartamo 700 fr.

b. sementi di patate e mais, 700 fr.

c. sementi di graminacee da foraggio e leguminose da foraggio 1 000 fr.

d. soia 1 000 fr.

e. fagioli (Phaseolus), piselli (Pisum), lupini (Lupinus), vecce (Vicia), ceci (Cicer) e lenticchie (Lens) nonché le loro miscele1 con cereali o dorella 1 000 fr.

f. barbabietole da zucchero per la produzione di zucchero 2 100 fr.

g. contributo supplementare per le barbabietole da zucchero per la produzione di zucchero 200 fr.

1 Proporzione in peso di leguminose a granelli nel raccolto di almeno il 30 per cento.

Informazioni complementari

Ultima modifica 30.11.2023

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