Per i vigneti viene versato un contributo di declività separato. Il versamento viene effettuato a partire da una declività del 30 per cento, ma l'importo dei contributi è superiore a quello per le restanti superfici. I vigneti in zone terrazzate danno diritto agli importi più cospicui.
Com'è il caso per il contributo di declività, non vengono considerate le superfici che misurano meno di 1 ara, né le superfici totali per azienda inferiori a 10 are. Per determinare la dimensione della particella fa stato la misurazione orizzontale (cfr. commento all'art. 43).
Le zone terrazzate vanno delimitate applicando i seguenti criteri.
- Il vigneto deve presentare diversi livelli (terrazzamenti), limitati da muri di sostegno a monte e a valle.
- La distanza fra i muri di sostegno di un livello a valle e quello a monte non deve essere mediamente superiore a 30 m.
- L'altezza dei muri di sostegno a valle, misurata a partire dal terreno naturale fino al bordo superiore del muro, deve ammontare almeno a 1 m. Vengono tenuti in considerazione anche singoli muri con un'altezza inferiore a 1 m.
- I muri di sostegno devono essere tipi di muro usuali; sono considerati usuali i muri in pietra naturale, le opere murarie in calcestruzzo rivestito con sassi o con calcestruzzo strutturato, in elementi per il consolidamento delle scarpate, in pietra artificiale, in elementi prefabbricati in calcestruzzo nonché i muri a secco ciclopici. Non sono considerati usuali i muri in calcestruzzo lisci (muri in calcestruzzo convenzionali).
- Le zone terrazzate devono avere una superficie di almeno 1 ettaro.
- Vigneti in zone terrazzate devono essere indicati su un piano cartografico o su una carta.