Per poter beneficiare di contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento devono essere coltivate colture che servono a mantenere la capacità di produzione di derrate alimentari. Questa comprende la produttività del suolo (fertilità), il know-how e il capitale necessario per la produzione. Danno quindi diritto ai contributi, da un lato, le superfici con colture che servono direttamente o indirettamente (quali foraggi per gli animali da reddito) all'alimentazione umana, dall'altro, le superfici con colture che consentono di mantenere la capacità di produzione di derrate alimentari, utilizzando il medesimo know-how e tecniche (macchinari) identiche o simili (p.es. colza e mais per la produzione di energia o tabacco). A favore di maggesi, alberi di Natale, canne, siepi, boschetti campestri e rivieraschi, eccetera non possono essere versati contributi, in quanto non sono adempiuti i suddetti presupposti (cfr. Promemoria n. 6.2 Catalogo delle superfici).
Il contributo di base è versato per le superfici permanentemente inerbite sulle quali è raggiunta la densità minima di animali. Se questa non è raggiunta per tutte le superfici, i contributi di base vengono determinati proporzionalmente. Esempio: un'azienda situata nella zona di pianura con 20 ettari di prato perenne sfruttato in modo intensivo e 10 ettari di prato sfruttato in modo estensivo deve raggiungere una densità minima di animali di 23 UBGFG. Qualora questa sia di soli 18,4 UBGFG (80% della densità minima di animali), all'azienda viene versato l'80 per cento dell'importo dei contributi di base (20 x 600 fr./ha + 10 x 300 fr.), ovvero 12'000 franchi.
Il contributo di base viene versato anche a favore delle superfici coltivate per tradizione familiare nella zona di confine estera.