Diritto del gestore ai pagamenti diretti (escl. i contributi nella regione d'estivazione). Di seguito sono riportati gli elementi principali concernenti il diritto ai pagamenti diretti. Le disposizioni dettagliate sono contenute nell'ordinanza sui pagamenti diretti (OPD).
- fisiche con domicilio civile in Svizzera nonché SA o Sagl "contadine". Le persone giuridiche con sede in Svizzera nonché Comuni e Cantoni hanno diritto unicamente a contributi per la biodiversità e per la qualità del paesaggio (art. 3 OPD).
- Età del gestore: inferiore a 65 anni (art. 3 cpv. 1 lett. b OPD)
- Gestione di un'azienda ai sensi dell'ordinanza sulla terminologia agricola (OTerm)
- Formazione agricola o altra formazione professionale con formazione continua o attività pratica comprovata (art. 4 cpv. 2 OPD)
- Volume di lavoro dell'azienda di almeno 0,20 unità standard di manodopera (art. 5 OPD)
- Attività svolta almeno in ragione del 50 per cento dalla manodopera propria dell'azienda (art. 6 OPD)
- Il numero di animali dell'azienda non deve superare i limiti dell'ordinanza sugli effettivi massimi (art. 7 OPD)
- Nel caso di società di persone, i pagamenti diretti di un'azienda sono ridotti proporzionalmente per ogni persona che prima del 1° gennaio dell'anno di contribuzione ha compiuto i 65 anni (art. 9 OPD)
- Fornitura della prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (art. 11-25 OPD)
- Presentazione corretta della domanda di pagamenti diretti e notifica per determinati tipi di contributo (art. 97-100 OPD)