Le aziende d’estivazione sono gestite durante la stagione alpestre e sono destinate all’alpeggio di ruminanti. La loro gestione stagionale è la differenza principale rispetto alle aziende annuali. Un’altra caratteristica delle aziende d’estivazione è la loro specializzazione nel pascolo, esclusivamente su terreni inerbiti che vanno utilizzati in maniera adeguata al luogo e con intensità variabili. La regione d’estivazione comprende le superfici tradizionalmente utilizzate a scopo alpestre. Normalmente i pascoli alpestri sono situati ad altitudini elevate, ma possono anche trovarsi a quote comparativamente basse, in quanto per essere definiti tali è determinante l’utilizzazione tradizionale. La regione d’estivazione è delimitata verso il basso rispetto alla superficie agricola utile, ma non verso l’alto rispetto alle superfici improduttive (pietre, ghiacci, rocce, ecc.).
Di seguito sono elencati i principali elementi del diritto ai pagamenti diretti delle aziende d’estivazione e con pascoli comunitari. Per un quadro dettagliato delle disposizioni vigenti si rimanda all’ordinanza sui pagamenti diretti (OPD).
Gestori aventi diritto ai contributi
Hanno diritto ai contributi (art. 10 OPD):
- i gestori di aziende d'estivazione e con pascoli comunitari con domicilio civile o sede in Svizzera
- fisiche, giuridiche nonché collettività di diritto pubblico e Comuni
- Non hanno diritto ai contributi le aziende della Confederazione e dei Cantoni
Tipi di contributi autorizzati
Hanno diritto al (art. 83 OPD):
- contributo d'estivazione
- contributo per la qualità del paesaggio
- contributo per la biodiversità per le superfici inerbite e terreni da strame ricchi di specie nella regione d'estivazione
Condizioni per i contributi
- della domanda entro i termini fissati (art. 99 OPD)
A differenza delle aziende annuali, i seguenti criteri non si possono applicare:
- il limite d'età
- le esigenze relative alla formazione
- il volume di lavoro minimo
- la quota minima dei lavori della manodopera propria dell'azienda
- la limitazione dei contributi per unità standard di manodopera
- la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate
Esigenze in materia di gestione
I pascoli alpestri devono essere gestiti in modo sostenibile; tale principio è concretizzato come segue (art. 26-34 OPD):
- Le aziende d'estivazione devono essere gestite in modo adeguato e rispettoso dell'ambiente
- Deve essere effettuata l'adeguata manutenzione degli edifici, degli impianti e degli accessi
- Gli animali estivati devono essere controllati almeno una volta alla settimana
- I pascoli devono essere protetti contro l'avanzamento del bosco e l'abbandono. Una guida Invasione arbustiva e piante problematiche nelle regioni d’estivazione.
- Le superfici sulle quali non è ammesso il pascolo vanno rese inaccessibili agli animali al pascolo
- Le superfici che rientrano nella protezione della natura devono essere gestite secondo le prescrizioni
- La concimazione dei pascoli avviene in linea di principio con concimi prodotti sull’alpe (letame, liquame).
- L'impiego di concimi minerali azotati e di concimi liquidi non prodotti sull'alpe è vietato
- Per l'apporto di altri concimi (p.es. fosforo o calce) è necessaria un'autorizzazione del Cantone.
- Gli animali sono foraggiati con erba dell’alpe. Per il superamento di situazioni eccezionali dovute alle condizioni meteorologiche possono essere utilizzati al massimo 50 kg di foraggi essiccati o 140 kg di foraggi insilati per CN.
- Per gli animali munti è inoltre ammesso l'apporto di al massimo 100 kg di foraggi essiccati e 100 kg di foraggi concentrati per CN
- La somministrazione di foraggio concentrato ai suini è autorizzata soltanto a complemento dei sottoprodotti del latte ottenuti sull'alpe
- Occorre lottare contro le piante problematiche. Maggiori informazioni sulle piante problematiche sono disponibili anche su www.patura-alpina.ch.
- L'impiego di erbicidi è per principio autorizzato soltanto per il trattamento pianta per pianta. Nel quadro di un piano di risanamento è possibile il trattamento su tutta la superficie
- Vanno rispettate eventuali indicazioni nel piano di gestione
- Nessuna utilizzazione troppo intensiva o troppo estensiva
Informazioni complementari
Documentazione
Link
Per maggiori informazioni sui contributi d’estivazione e di alpeggio si rimanda alla pagina dei contributi per il paesaggio rurale (www.blw.admin.ch > Strumenti > Pagamenti diretti > Contributi per il paesaggio rurale).
Per maggiori informazioni sullo sviluppo delle aziende d’estivazione si rimanda al Rapporto agricolo (www.agrarbericht.ch > Azienda > Strutture > Aziende d’estivazione).
Ultima modifica 06.09.2021