Aziende d'estivazione

Le aziende d’estivazione sono gestite durante la stagione alpestre e sono destinate all’alpeggio di ruminanti. La loro gestione stagionale è la differenza principale rispetto alle aziende annuali. Un’altra caratteristica delle aziende d’estivazione è la loro specializzazione nel pascolo, esclusivamente su terreni inerbiti che vanno utilizzati in maniera adeguata al luogo e con intensità variabili. La regione d’estivazione comprende le superfici tradizionalmente utilizzate a scopo alpestre. Normalmente i pascoli alpestri sono situati ad altitudini elevate, ma possono anche trovarsi a quote comparativamente basse, in quanto per essere definiti tali è determinante l’utilizzazione tradizionale. La regione d’estivazione è delimitata verso il basso rispetto alla superficie agricola utile, ma non verso l’alto rispetto alle superfici improduttive (pietre, ghiacci, rocce, ecc.).

ab20_soemmerungsgebiet_i-720

Di seguito sono elencati i principali elementi del diritto ai pagamenti diretti delle aziende d’estivazione e con pascoli comunitari. Per un quadro dettagliato delle disposizioni vigenti si rimanda all’ordinanza sui pagamenti diretti (OPD).

Gestori aventi diritto ai contributi

Hanno diritto ai contributi (art. 10 OPD):

  • i gestori di aziende d'estivazione e con pascoli comunitari con domicilio civile o sede in Svizzera
  • fisiche, giuridiche nonché collettività di diritto pubblico e Comuni
  • Non hanno diritto ai contributi le aziende della Confederazione e dei Cantoni

Tipi di contributi autorizzati

Hanno diritto al (art. 83 OPD):

  • contributo d'estivazione
  • contributo per la qualità del paesaggio
  • contributo per la biodiversità per le superfici inerbite e terreni da strame ricchi di specie nella regione d'estivazione

Condizioni per i contributi

  • della domanda entro i termini fissati (art. 99 OPD)

A differenza delle aziende annuali, i seguenti criteri non si possono applicare:

  • il limite d'età
  • le esigenze relative alla formazione
  • il volume di lavoro minimo
  • la quota minima dei lavori della manodopera propria dell'azienda
  • la limitazione dei contributi per unità standard di manodopera
  • la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate

Esigenze in materia di gestione

I pascoli alpestri devono essere gestiti in modo sostenibile; tale principio è concretizzato come segue (art. 26-34 OPD):

  • Le aziende d'estivazione devono essere gestite in modo adeguato e rispettoso dell'ambiente
  • Deve essere effettuata l'adeguata manutenzione degli edifici, degli impianti e degli accessi
  • Gli animali estivati devono essere controllati almeno una volta alla settimana
  • I pascoli devono essere protetti contro l'avanzamento del bosco e l'abbandono. Una guida Invasione arbustiva e piante problematiche nelle regioni d’estivazione.
  • Le superfici sulle quali non è ammesso il pascolo vanno rese inaccessibili agli animali al pascolo
  • Le superfici che rientrano nella protezione della natura devono essere gestite secondo le prescrizioni
  • La concimazione dei pascoli avviene in linea di principio con concimi prodotti sull’alpe (letame, liquame).
  • L'impiego di concimi minerali azotati e di concimi liquidi non prodotti sull'alpe è vietato
  • Per l'apporto di altri concimi (p.es. fosforo o calce) è necessaria un'autorizzazione del Cantone.
  • Gli animali sono foraggiati con erba dell’alpe. Per il superamento di situazioni eccezionali dovute alle condizioni meteorologiche possono essere utilizzati al massimo 50 kg di foraggi essiccati o 140 kg di foraggi insilati per CN.
  • Per gli animali munti è inoltre ammesso l'apporto di al massimo 100 kg di foraggi essiccati e 100 kg di foraggi concentrati per CN
  • La somministrazione di foraggio concentrato ai suini è autorizzata soltanto a complemento dei sottoprodotti del latte ottenuti sull'alpe
  • Occorre lottare contro le piante problematiche. Maggiori informazioni sulle piante problematiche sono disponibili anche su www.patura-alpina.ch.
  • L'impiego di erbicidi è per principio autorizzato soltanto per il trattamento pianta per pianta. Nel quadro di un piano di risanamento è possibile il trattamento su tutta la superficie
  • Vanno rispettate eventuali indicazioni nel piano di gestione
  • Nessuna utilizzazione troppo intensiva o troppo estensiva

Informazioni complementari

Link

Per maggiori informazioni sui contributi d’estivazione e di alpeggio si rimanda alla pagina dei contributi per il paesaggio rurale (www.blw.admin.ch > Strumenti > Pagamenti diretti > Contributi per il paesaggio rurale).


Per maggiori informazioni sullo sviluppo delle aziende d’estivazione si rimanda al Rapporto agricolo (www.agrarbericht.ch > Azienda > Strutture > Aziende d’estivazione).

Ultima modifica 06.09.2021

Inizio pagina

https://www.blw.admin.ch/content/blw/it/home/instrumente/direktzahlungen/voraussetzungen-begriffe/soemmerungsbetriebe.html