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Pubblicato il 14 gennaio 2025

Pagamenti diretti per le aziende d’estivazione

La regione d’estivazione è gestita soltanto in estate. Su questa pagina trovate maggiori informazioni sulle aziende d’estivazione e con pascoli comunitari.

Cosa si intende per aziende d’estivazione e con pascoli comunitari

Nelle aziende d’estivazione si detengono bovini, ovini, caprini, equini, lama e alpaca per l'estivazione. L'azienda d’estivazione dispone di pascoli per l'estivazione, nonché degli edifici e delle strutture necessarie. È separata dalle aziende dei proprietari del bestiame estivato.
L'azienda con pascoli comunitari serve alla messa al pascolo in comune di animali. Comprende pascoli comunitari e dispone di edifici e installazioni per il pascolo. Il gestore è un ente di diritto pubblico, un’almenda o una società di persone.

Cos'è la regione d’estivazione

La regione d’estivazione comprende la superficie tradizionalmente utilizzata per l'economia alpestre. I caratteristici paesaggi alpini della Svizzera vengono curati e preservati attraverso un utilizzo adeguato con animali da pascolo.

La regione d'estivazione, riportata in verde sulla carta, indica le superfici utilizzate per l'estivazione. Essa è delimitata rispetto alla superficie agricola utile. Le superfici improduttive come pietre, rocce, ghiacciai, eccetera, invece, non sono delimitate. Maggiori informazioni sono disponibili sotto Zone agricole.

Che tipi di contributi ricevono le aziende d’estivazione e con pascoli comunitari

Su richiesta, le aziende ricevono il

Chi riceve i pagamenti diretti per un'azienda d’estivazione o con pascoli comunitari

I contributi sono versati a

  • gestori di aziende d’estivazione e con pascoli comunitari con domicilio civile o sede in Svizzera
  • persone fisiche e giuridiche, nonché enti di diritto pubblico e Comuni

Non hanno diritto ai contributi le aziende d’estivazione e con pascoli comunitari della Confederazione e dei Cantoni.

Come devono essere gestite le aziende d’estivazione e con pascoli comunitari

Le aziende d’estivazione e con pascoli comunitari devono essere gestite in modo adeguato e rispettoso dell'ambiente. Gli edifici, gli impianti e gli accessi devono essere in condizioni adeguate e deve essere effettuata la relativa manutenzione.

Il pascolo sulle superfici d’estivazione contribuisce a preservare il pregiato paesaggio rurale e a promuovere la biodiversità. Con provvedimenti adeguati si evita l’avanzamento del bosco e l’abbandono.

Esigenze relative alla detenzione di animali

Gli animali estivati devono essere controllati almeno una volta alla settimana. Si nutrono dell'erba dell'alpe. Per il superamento di situazioni eccezionali dovute alle condizioni meteorologiche e per gli animali munti è ammesso un apporto di foraggi in quantità limitata.

Conformemente all'ordinanza sulla protezione degli animali, il gestore è tenuto a garantire che gli addetti alla cura degli animali siano sorvegliati da una persona con una formazione agricola.

Esigenze relative all’utilizzo e alla cura dei pascoli d’estivazione

I pascoli devono essere protetti contro l’avanzamento del bosco e l’abbandono. Occorre lottare contro le piante problematiche. Possono essere impiegati erbicidi per principio soltanto per il trattamento pianta per pianta. Le superfici che non possono essere adibite a pascolo devono essere rese inaccessibili agli animali al pascolo.

Le superfici che rientrano nella protezione della natura devono essere gestite secondo le prescrizioni. La concimazione dei pascoli deve mirare a una composizione botanica equilibrata e ricca di specie nonché a un’utilizzazione moderata e graduata. Le superfici pascolative possono essere concimate soltanto con letame e liquame prodotti sull’alpe. Sono vietati i concimi minerali azotati e i concimi liquidi non prodotti sull’alpe.

È consentita la pacciamatura

La pacciamatura è ammessa per la cura del pascolo e per la lotta contro piante problematiche erbacee. La cotica erbosa deve rimanere intatta. Sulle superfici LPN non è ammessa la pacciamatura.

Per il decespugliamento delle superfici è ammessa la pacciamatura a partire dal 15 agosto con un’autorizzazione preliminare del Cantone. Dopo la pacciamatura risulta danneggiato al massimo il 10% della superficie del suolo lavorata. Dopo l'intervento la superficie presenta un mosaico di pascoli aperti e arbusti, fermo restando che questi ultimi devono essere lasciati su almeno 1 ara su 10.

Informazioni complementari