Pagamenti diretti per le aziende d’estivazione
La regione d’estivazione è gestita soltanto in estate. Su questa pagina trovate maggiori informazioni sulle aziende d’estivazione e con pascoli comunitari.
Cosa si intende per aziende d’estivazione e con pascoli comunitari
Cos'è la regione d’estivazione
La regione d’estivazione comprende la superficie tradizionalmente utilizzata per l'economia alpestre. I caratteristici paesaggi alpini della Svizzera vengono curati e preservati attraverso un utilizzo adeguato con animali da pascolo.
Che tipi di contributi ricevono le aziende d’estivazione e con pascoli comunitari
Su richiesta, le aziende ricevono il
- contributo d'estivazione
- contributo per la qualità del paesaggio
- contributo per la biodiversità per le superfici inerbite e i terreni da strame ricchi di specie
Chi riceve i pagamenti diretti per un'azienda d’estivazione o con pascoli comunitari
I contributi sono versati a
- gestori di aziende d’estivazione e con pascoli comunitari con domicilio civile o sede in Svizzera
- persone fisiche e giuridiche, nonché enti di diritto pubblico e Comuni
Non hanno diritto ai contributi le aziende d’estivazione e con pascoli comunitari della Confederazione e dei Cantoni.
Come devono essere gestite le aziende d’estivazione e con pascoli comunitari
Il pascolo sulle superfici d’estivazione contribuisce a preservare il pregiato paesaggio rurale e a promuovere la biodiversità. Con provvedimenti adeguati si evita l’avanzamento del bosco e l’abbandono.
Esigenze relative alla detenzione di animali
Conformemente all'ordinanza sulla protezione degli animali, il gestore è tenuto a garantire che gli addetti alla cura degli animali siano sorvegliati da una persona con una formazione agricola.
Esigenze relative all’utilizzo e alla cura dei pascoli d’estivazione
I pascoli devono essere protetti contro l’avanzamento del bosco e l’abbandono. Occorre lottare contro le piante problematiche. Possono essere impiegati erbicidi per principio soltanto per il trattamento pianta per pianta. Le superfici che non possono essere adibite a pascolo devono essere rese inaccessibili agli animali al pascolo.
Le superfici che rientrano nella protezione della natura devono essere gestite secondo le prescrizioni. La concimazione dei pascoli deve mirare a una composizione botanica equilibrata e ricca di specie nonché a un’utilizzazione moderata e graduata. Le superfici pascolative possono essere concimate soltanto con letame e liquame prodotti sull’alpe. Sono vietati i concimi minerali azotati e i concimi liquidi non prodotti sull’alpe.
È consentita la pacciamatura
La pacciamatura è ammessa per la cura del pascolo e per la lotta contro piante problematiche erbacee. La cotica erbosa deve rimanere intatta. Sulle superfici LPN non è ammessa la pacciamatura.
Per il decespugliamento delle superfici è ammessa la pacciamatura a partire dal 15 agosto con un’autorizzazione preliminare del Cantone. Dopo la pacciamatura risulta danneggiato al massimo il 10% della superficie del suolo lavorata. Dopo l'intervento la superficie presenta un mosaico di pascoli aperti e arbusti, fermo restando che questi ultimi devono essere lasciati su almeno 1 ara su 10.




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