Di seguito sono riportati gli elementi principali concernenti il diritto ai pagamenti diretti delle aziende d'estivazione e con pascoli comunitari. Le disposizioni dettagliate sono contenute nell'ordinanza sui pagamenti diretti (OPD).
Hanno diritto ai contributi (art. 10 OPD):
- i gestori di aziende d'estivazione e con pascoli comunitari con domicilio civile o sede in Svizzera
- fisiche, giuridiche nonché collettività di diritto pubblico e Comuni
- Non hanno diritto ai contributi le aziende della Confederazione e dei Cantoni
Hanno diritto al (art. 83 OPD):
- contributo d'estivazione
- contributo per la qualità del paesaggio
- contributo per la biodiversità per le superfici inerbite e terreni da strame ricchi di specie nella regione d'estivazione
Condizioni per i contributi:
- della domanda entro i termini fissati (art. 99 OPD)
Non sono applicabili:
- il limite d'età
- le esigenze relative alla formazione
- il volume di lavoro minimo
- la quota minima dei lavori della manodopera propria dell'azienda
- la limitazione dei contributi per unità standard di manodopera
- la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate
Esigenze in materia di gestione (art. 26-34 OPD):
- Le aziende d'estivazione devono essere gestite in modo adeguato e rispettoso dell'ambiente
- Deve essere effettuata l'adeguata manutenzione degli edifici, degli impianti e degli accessi
- Gli animali estivati devono essere controllati almeno una volta alla settimana
- I pascoli devono essere protetti contro l'avanzamento del bosco e l'abbandono
- Le superfici sulle quali non è ammesso il pascolo vanno rese inaccessibili agli animali al pascolo
- Le superfici che rientrano nella protezione della natura devono essere gestite secondo le prescrizioni
- L'impiego di concimi minerali azotati e di concimi liquidi non prodotti sull'alpe è vietato
- Per l'apporto di altri concimi è necessaria un'autorizzazione
- Per il superamento di situazioni eccezionali dovute alle condizioni meteorologiche possono essere utilizzati al massimo 50 kg di foraggi essiccati o 140 kg di foraggi insilati per CN
- Per gli animali munti è inoltre ammesso l'apporto di al massimo 100 kg di foraggi essiccati e 100 kg di foraggi concentrati per CN
- La somministrazione di foraggio concentrato ai suini è autorizzata soltanto a complemento dei sottoprodotti del latte ottenuti sull'alpe
- Occorre lottare contro le piante problematiche
- L'impiego di erbicidi è per principio autorizzato soltanto per il trattamento pianta per pianta. Nel quadro di un piano di risanamento è possibile il trattamento su tutta la superficie
- Vanno rispettate eventuali indicazioni nel piano di gestione
- Nessuna utilizzazione troppo intensiva o troppo estensiva
Informazioni complementari
Ultima modifica 17.05.2016