Il biologico è una forma di agricoltura rispettosa dell’ambiente e delle risorse. Le aziende che fabbricano prodotti biologici sono gestite secondo i principi e le norme dell’agricoltura biologica, definiti nell’ordinanza svizzera sull’agricoltura biologica.
Sia la produzione agricola sia la preparazione di derrate alimentari e alimenti per animali biologici avviene secondo le prescrizioni dell’agricoltura biologica. Tali prescrizioni sono costituite da severe norme che mirano alla tutela dell’ambiente e delle risorse.
Ogni azienda che fabbrica, prepara, commercializza o importa prodotti biologici è controllata e certificata almeno una volta all’anno da uno dei quattro enti di certificazione accreditati e omologati in Svizzera.
La base legale per la coltivazione biologica è costituita dalle tre ordinanze seguenti:
- Ordinanza sull’agricoltura biologica (RS 910.18)
- Ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica (RS 910.181)
- Ordinanza dell’UFAG sull’agricoltura biologica (RS 910.184)
A titolo integrativo, nelle Istruzioni dell’UFAG concernenti l'ordinanza sull'agricoltura biologica sono trattate e disciplinate in modo più dettagliato le prescrizioni su determinati ambiti tematici.
Nell’ordinanza sull’agricoltura biologica (RS 910.18) è definito esattamente secondo quali principi i prodotti e le derrate alimentari agricoli designati come prodotti biologici devono essere ottenuti e fabbricati. Le norme valgono per la produzione, la preparazione, lo stoccaggio, la commercializzazione, l’importazione e l’esportazione di prodotti biologici.
Il sistema di controllo che correda tutto il processo di produzione e il commercio è orientato al rischio.
L’ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica (RS 910.181) concretizza questi principi formulando precise disposizioni d’esecuzione. In queste sono disciplinati ad esempio i prodotti e le sostanze omologate nell’agricoltura biologica e per la
preparazione di derrate alimentari e alimenti per animali biologici nonché le prescrizioni per il loro utilizzo.
L’ordinanza dell’UFAG sull’agricoltura biologica (RS 910.184) è di notevole importanza per l’importazione di prodotti biologici. Contiene l’elenco dei Paesi (allegato 1) nonché l’elenco degli enti di controllo e delle autorità di controllo degli Stati terzi
riconosciuti (allegato 2). Le disposizioni di produzione e di controllo dei Paesi elencati nell’elenco sono riconosciute come equivalenti dalla Svizzera. Quindi i prodotti biologici importati da questi Paesi possono essere designati come biologici.
I prodotti biologici certificati da enti di controllo di Stati terzi UE riconosciuti (cfr. procedura giusta l’art. 10 del Regolamento (CE) n. 1235/2008), possono essere importati anche in Svizzera. All’allegato 2 dell’ordinanza dell’UFAG sull’agricoltura biologica (RS 910.184) è presente un elenco con altri enti di certificazione e autorità di controllo che, in deroga al Regolamento UE, sono omologati per le importazioni da determinati Paesi in Svizzera.
Conformemente all’ordinanza sull’agricoltura biologica, la designazione «biologico / ecologico» può essere utilizzata solo per i prodotti che rientrano nel suo campo d’applicazione (RS 910.18, art. 1). Non rientrano invece nel campo d’applicazione: insetti,
prodotti della pesca, dell’acquacoltura e della caccia. Pertanto questi non possono essere certificati secondo l’ordinanza sull’agricoltura biologica.
In Svizzera non esiste un logo biologico statale. Esistono invece label di diritto privato che appartengono a un’associazione, a un gruppo di lavoro o possono essere marchi propri di un’azienda.