Agricoltura e prodotti biologici

Kennzeichnung Bio

Il biologico è una forma di agricoltura rispettosa dell’ambiente e delle risorse. Le aziende che fabbricano prodotti biologici sono gestite secondo i principi e le norme dell’agricoltura biologica, definiti nell’ordinanza svizzera sull’agricoltura biologica.

Sia la produzione agricola sia la preparazione di derrate alimentari e alimenti per animali biologici avviene secondo le prescrizioni dell’agricoltura biologica. Tali prescrizioni sono costituite da severe norme che mirano alla tutela dell’ambiente e delle risorse.

Ogni azienda che fabbrica, prepara, commercializza o importa prodotti biologici è controllata e certificata almeno una volta all’anno da uno dei quattro enti di certificazione accreditati e omologati in Svizzera.

La base legale per la coltivazione biologica è costituita dalle tre ordinanze seguenti:

- Ordinanza sull’agricoltura biologica (RS 910.18)

- Ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica (RS 910.181)

- Ordinanza dell’UFAG sull’agricoltura biologica (RS 910.184)

A titolo integrativo, nelle Istruzioni dell’UFAG concernenti l'ordinanza sull'agricoltura biologica sono trattate e disciplinate in modo più dettagliato le prescrizioni su determinati ambiti tematici.

Nell’ordinanza sull’agricoltura biologica (RS 910.18) è definito esattamente secondo quali principi i prodotti e le derrate alimentari agricoli designati come prodotti biologici devono essere ottenuti e fabbricati. Le norme valgono per la produzione, la preparazione, lo stoccaggio, la commercializzazione, l’importazione e l’esportazione di prodotti biologici.

Il sistema di controllo che correda tutto il processo di produzione e il commercio è orientato al rischio.

L’ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica (RS 910.181) concretizza questi principi formulando precise disposizioni d’esecuzione. In queste sono disciplinati ad esempio i prodotti e le sostanze omologate nell’agricoltura biologica e per la
preparazione di derrate alimentari e alimenti per animali biologici nonché le prescrizioni per il loro utilizzo.

L’ordinanza dell’UFAG sull’agricoltura biologica (RS 910.184) è di notevole importanza per l’importazione di prodotti biologici. Contiene l’elenco dei Paesi (allegato 1) nonché l’elenco degli enti di controllo e delle autorità di controllo degli Stati terzi
riconosciuti (allegato 2). Le disposizioni di produzione e di controllo dei Paesi elencati nell’elenco sono riconosciute come equivalenti dalla Svizzera. Quindi i prodotti biologici importati da questi Paesi possono essere designati come biologici.

I prodotti biologici certificati da enti di controllo di Stati terzi UE riconosciuti (cfr. procedura giusta l’art. 10 del Regolamento (CE) n. 1235/2008), possono essere importati anche in Svizzera. All’allegato 2 dell’ordinanza dell’UFAG sull’agricoltura biologica (RS 910.184) è presente un elenco con altri enti di certificazione e autorità di controllo che, in deroga al Regolamento UE, sono omologati per le importazioni da determinati Paesi in Svizzera.

Conformemente all’ordinanza sull’agricoltura biologica, la designazione «biologico / ecologico» può essere utilizzata solo per i prodotti che rientrano nel suo campo d’applicazione (RS 910.18, art. 1). Non rientrano invece nel campo d’applicazione: insetti,
prodotti della pesca, dell’acquacoltura e della caccia. Pertanto questi non possono essere certificati secondo l’ordinanza sull’agricoltura biologica.

In Svizzera non esiste un logo biologico statale. Esistono invece label di diritto privato che appartengono a un’associazione, a un gruppo di lavoro o possono essere marchi propri di un’azienda.

Esportazione di prodotti biologigi svizzeri

Le condizioni imposte per l'esportazione di prodotti biologici vengono fissate dalle competenti autorità del Paese di destinazione. Per l'esportazione di prodotti biologici nell'UE non sono necessari documenti aggiuntivi. In rari casi un certificato di controllo è necessario per l'esportazione in alcuni Paesi terzi. Questo documento è rilasciato da un ente di certificazione riconosciuto dal Paese di destinazione.

Informazioni complementari

Moduli

Utilizzazione di un ingrediente di origine agricola non ottenuto biologicamente

L’Ufficio federale dell’agricoltura può autorizzare temporaneamente e in quantitativi limitati l’utilizzazione di un ingrediente non omologato dal Dipartimento.

Ultima modifica 03.01.2023

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