La base legale per l'importazione di prodotti biologigi è costituita dalle versioni aggiornate delle ordinanze sull'agricoltura biologica (SR 910.18 e SR 910.184), segnatamente dagli articoli 22 – 24a e 26 (SR 910.18)
L'ordinanza del DEFR (SR 910.181) sull'agricoltura biologica concretizza le esigenze fissate nell'ordinanza sull'agricoltura biologica.
L'elenco dei paesi con una produzione biologica equivalente e disposizioni di controllo da cui possono essere importati prodotti biologici in Svizzera si trova ora nell'appendice 1 della nuova ordinanza sul biologico dell'UFAG (RS 910.184).
Nell'elenco degli organismi di ispezione di paesi terzi riconosciuti, si fa ora riferimento all'elenco corrispondente nel Regolamento UE 1235/2008. Ciò significa che i prodotti che sono stati certificati da organismi di controllo di paesi terzi riconosciuti dall'UE possono anche essere importati in Svizzera. Solo pochi altri centri di controllo di paesi terzi (casi speciali) sono ora elencati nell'appendice 2 del regolamento biologico dell'UFAG.
Esportazione di prodotti biologigi svizzeri
Le condizioni imposte per l'esportazione di prodotti biologici vengono fissate dalle competenti autorità del Paese di destinazione. Per l'esportazione di prodotti biologici nell'UE non sono necessari documenti aggiuntivi. In rari casi un certificato di controllo è necessario per l'esportazione in alcuni Paesi terzi. Questo documento è rilasciato da un ente di certificazione riconosciuto dal Paese di destinazione.
Accordi sull'equivalenza
Le autorità dell'Unione europea (UE), del Canada, del Giappone, degli Stati Uniti d'America (USA), del Cile e del Regno Unito (UK) hanno confermato ufficialmente all'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) di aver riconosciuto l'equivalenza delle norme svizzere in materia di produzione biologica rispetto alle loro norme nazionali.
Dal canto suo la Svizzera riconosce l'equivalenza delle norme dei succitati Paesi per l'agricoltura biologica, la trasformazione e l'etichettatura dei relativi prodotti nonché i sistemi di controllo rispetto alle norme elvetiche sulla produzione biologica.
I reciproci riconoscimenti sono frutto di intensi negoziati bilaterali. Agevolano e incentivano il commercio di prodotti biologici.