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Pubblicato il 6 febbraio 2025

Ordinanza sulle dichiarazioni agricole

L’ordinanza sulle dichiarazioni agricole disciplina la caratterizzazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi di produzione vietati in Svizzera.

Banco di carne all'estero

Considerazioni generali

In virtù dell'ordinanza sulle dichiarazioni agricole (ODAgr), i prodotti agricoli ottenuti mediante metodi di produzione vietati in Svizzera devono essere obbligatoriamente dichiarati all'atto della consegna ai consumatori finali nel commercio al dettaglio e nella ristorazione.

  • la produzione di carne utilizzando sostanze ormonali e non ormonali;
  • la tenuta di conigli domestici per la produzione di carne e di galline ovaiole per la produzione di uova in sistemi di detenzione vietati in Svizzera.

Dichiarazione

La carne, i preparati di carne e i prodotti a base di carne devono essere dichiarati utilizzando, a seconda del caso, la menzione «Può essere stato prodotto con sostanze ormonali per aumentare le prestazioni degli animali» o «Può essere stato prodotto con sostanze non ormonali, come gli antibiotici, per aumentare le prestazioni degli animali». All’occorrenza, vanno utilizzate entrambe le menzioni.

La carne, i preparati di carne e i prodotti a base di carne di coniglio domestico devono essere dichiarati utilizzando la menzione «Proveniente da metodo di tenuta non autorizzato in Svizzera».

Elenco dei Paesi ODAgr

Negli elenchi dei Paesi ODAgr sono riportati i Paesi in cui per determinati prodotti vigono divieti legali equivalenti di metodi di produzione.

Decisioni concernenti l’ODAgr

Su domanda dell’importatore (cfr. modulo in basso) l’UFAG può riconoscere, emanando una decisione, l’equivalenza di divieti di produzione sulla base delle direttive di produzione, per un periodo di un anno al massimo. Ai fini del riconoscimento di una direttiva di produzione di diritto privato la domanda deve contenere informazioni complete e veritiere, le firme dell’importatore e dell’ente di certificazione nonché i documenti richiesti nella domanda. La Lista delle decisioni concernenti l’ODAgr è disponibile alla rubrica «Documentazione» sotto «Informazioni complementari».

Domande elettroniche

È possibile effettuare diverse transazioni con l'Ufficio federale dell'agricoltura per via elettronica con valore giuridicamente vincolante, come ad esempio procedure per permessi, autorizzazioni o approvazioni, e tra le altre cose anche domande di riconoscimento di direttive di produzione di diritto privato per prodotti ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera (cfr. domanda elettronica di riconoscimento in basso).

Domande frequenti

Informazioni complementari