In virtù dell'ordinanza sulle dichiarazioni agricole (ODAgr; RS 916.51), i prodotti agricoli ottenuti mediante metodi di produzione vietati in Svizzera devono essere obbligatoriamente dichiarati all'atto della consegna ai consumatori. È vietata in Svizzera: la produzione di carne utilizzando sostanze ormonali e non ormonali o la tenuta di conigli domestici e galline ovaiole per la produzione di uova in sistemi di detenzione vietati in svizzera.
L'elenco dei Paesi ODAgr (RS 916.511) riporta i Paesi in cui per determinati prodotti vige un divieto legale equiparabile. Su domanda dell'importatore (modulo in basso) l'UFAG può riconoscere, previa decisione, l'equivalenza di divieti di produzione sulla base delle direttive di produzione, per un periodo di un anno al massimo.
Per Lista delle decisioni concernenti l’ODAgr , vedere "Documentazione"