Ordinanza sulle dichiarazioni agricole ODAgr

In virtù dell'ordinanza sulle dichiarazioni agricole (ODAgr; RS 916.51), i prodotti agricoli ottenuti mediante metodi di produzione vietati in Svizzera devono essere obbligatoriamente dichiarati all'atto della consegna ai consumatori. È vietata in Svizzera: la produzione di carne utilizzando sostanze ormonali e non ormonali o la tenuta di conigli domestici e galline ovaiole per la produzione di uova in sistemi di detenzione vietati in svizzera.

L'elenco dei Paesi ODAgr (RS 916.511) riporta i Paesi in cui per determinati prodotti vige un divieto legale equiparabile. Su domanda dell'importatore (modulo in basso) l'UFAG può riconoscere, previa decisione, l'equivalenza di divieti di produzione sulla base delle direttive di produzione, per un periodo di un anno al massimo.

Per Lista delle decisioni concernenti l’ODAgr , vedere "Documentazione"

Domanda elettronica

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È possibile effettuare diverse transazioni con l'Ufficio federale dell'agricoltura per via elettronica, come ad esempio procedure per permessi, autorizzazioni o approvazioni.

Potete accedere e compilare la domanda elettronica qui sotto direttamente tramite il link. Una piattaforma elettronica certificata consente una comunicazione sicura tra i richiedenti e l'Ufficio federale.

Informazioni complementari

Ultima modifica 12.04.2024

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