Programma sulla protezione delle acque

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Le acque sotterranee o superficiali presenti nelle zone utilizzate a scopo agricolo possono essere contaminate, tramite dilavamento o convogliamento, da sostanze quali nitrati (NO3-), fosforo (P) e prodotti fitosanitari (PF).

Se le concentrazioni di queste ultime in un corso d'acqua superano quelle (esigenze espresse in valori numerici) consentite dall'ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc), il Cantone deve comunicare la portata e le cause della contaminazione, verificare l'efficacia delle misure e prendere i provvedimenti necessari per un risanamento.

Con l'articolo 62a della legge sulla protezione delle acque (LPAc) il Parlamento ha creato, nel 1998, le basi per il risanamento delle acque inquinate tramite incentivi finanziari mirati a favore delle aziende agricole. Da questa data, infatti, l'articolo consente alla Confederazione di sostenere considerevolmente i Cantoni che realizzano progetti di risanamento di corsi d'acqua con carichi di sostanze riconducibili all'attività agricola. A questo fine, la Confederazione finanzia gran parte dei costi e dei minori ricavi cui devono far fronte le aziende agricole in seguito all'applicazione di provvedimenti agricoli volti a ridurre queste immissioni. Vongono sostenuti soltanto i provvedimenti coordinati tra di loro (intesi come un pacchetto di misure), tecnicamente all'avanguardia (sono cioè più severi rispetto alle prescrizioni della PER e delle leggi determinanti), economicamente non sostenibili e adatti, con un'alta probabilità, per la riuscita del risanamento (mancato raggiungimento delle esigenze espresse in valori numerici nell'OPAc). La genesi dell'articolo 62a LPAc è riportata nell'allegato del Concetto globale N.

L'obiettivo dei progetti di risanamento ai sensi dell'articolo 62a LPAc è fornire contributi sufficienti a coprire i costi sostenuti dai contadini che, nell'ambito di un progetto di risanamento, attuano misure convenute contrattualmente per la riduzione del carico eccessivo di nitrati, fosforo o prodotti fitosanitari nei corsi d'acqua. La maggior parte dei costi viene sostenuta dalla Confederazione, il restante importo si suddivide tra diverse parti (Cantoni, Comuni, fornitori d'acqua, sponsor).

Nel Concetto globale sono indicate le modalità di attuazione delle esigenze legali dei progetti di risanamento ai sensi dell'articolo 62a LPAc e riportati i presupposti e le procedure per l'elaborazione di progetti di risanamento e delle domande di versamento dei contributi. Esso contiene inoltre ausili quali le liste di controllo e le tabelle di calcolo, nonché esempi esplicativi.

La Confederazione fornisce ai Cantoni le linee guida per l'attuazione e li sostiene nell'esecuzione dei progetti, verifica le domande da essi presentate e assicura la quota federale delle indennità ponendo, se necessario, delle condizioni. Alla Confederazione, inoltre, compete l'alta vigilanza sull'attuazione dei progetti convenuti.

I Cantoni hanno invece il compito di elaborare progetti concreti e mirati e di attuarli.

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Ultima modifica 14.12.2023

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