Principio
La Confederazione può partecipare ai costi degli esami preliminari per le ricerche "sulle cause dell'insufficiente qualità di acque importanti, al fine di stabilire le misure di risanamento necessarie" (art. 64 LPAc). Le indennità in questo caso rappresentano il 30 per cento dei costi computabili (art. 58 OPAc), ovvero "i costi direttamente connessi con l'esecuzione del progetto sussidiabile" (art. 58 OPAc).
I contributi possono essere calcolati con la tabella excel qui a lato.
Quali ricerche possono essere indennizzate?
Danno diritto all'indennizzo:
- le ricerche idrogeologiche per la determinazione del settore di alimentazione ZU (se i dati a disposizione sulla base della delimitazione delle zone di protezione delle acque sotterranee o di altre ricerche non sono sufficienti),
- la cartografia del rischio di dilavamento di nitrati (se necessaria per la pianificazione dei provvedimenti), la delimitazione del comprensorio del progetto (CP; quota computabile = 50%),
- l'inventario e la rappresentazione cartografica della situazione della gestione del suolo nel CP (quota computabile = 50%) e
- la simulazione del dilavamento di nitrati nella situazione reale e in quella auspicata (quota computabile = 50%).
Tali ricerche possono essere considerate necessarie per altri fini oltre all'individuazione delle cause dell'insufficiente qualità delle acque.
Nella delimitazione del settore di alimentazione ZU, nella cartografia del rischio di dilavamento dei nitrati e nella determinazione della situazione della gestione del suolo nel comprensorio del progetto, le spese devono essere commisurate ai risultati ottenuti, indispensabili per preparare e attuare con successo il progetto di risanamento. A tal fine, giusta l'articolo 29 capoverso 4 OPAc si dovrebbero utilizzare al meglio i dati già disponibili (p.es. rapporti sulla delimitazione delle zone di protezione, ricerche sulle falde freatiche, analisi del suolo nell'esecuzione di bonifiche, inventari delle superfici coltivate nell'ambito dell'attuazione dell'ordinanza sui pagamenti diretti, ecc.).
Le domande di finanziamento di ricerche e lavori volti a diversi obiettivi comuni vanno completate, dopo deduzione dei costi chiaramente imputabili a terzi, con una ripartizione dei costi secondo il principio di causalità.
Per l'acquisto di dispositivi riutilizzabili non si ha diritto a contributi; lo stesso vale per tutti i lavori non indispensabili (p.es ricerche scientifiche volte a determinare esattamente il settore di alimentazione Zu se questo può essere individuato con un'approssimazione sufficiente per il progetto di risanamento, già sulla base delle analisi idrogeologiche per la delimitazione delle zone di protezione S1-S3). In linea di massima le analisi chimiche, le valutazioni degli isotopi e le prove di colore non sono indennizzate, essendo, nella maggior parte dei casi, inutili per una determinazione sufficientemente precisa del settore d'alimentazione ZU. Non sono indennizzate nemmeno le analisi del suolo in bacini imbriferi piccoli e omogenei.
Vi sono, in linea di principio, due modalità d'indennizzo:
- indennizzo forfettario (caso standard): stanziamento di un importo forfettario dipendente dalle dimensioni della superficie agricola utile nel settore di alimentazione Zu. Tramite questa variante si semplifica la procedura d'indennizzo e si evitano analisi superflue. Il calcolo dell'indennizzo forfettario avviene conformemente all'articolo 64 LPAc, in base ai seguenti documenti contenuti in una domanda di contributo completa ai sensi dell'articolo 62 LPAc:
- superficie del settore di alimentazione;
- quota della superficie agricola utile rispetto a quella totale del settore di alimentazione;
rapporti disponibili e perizie idrogeologiche (bibliografia).
Provvedimenti nell'ambito dei programmi sui nitrati di cui all'articolo 62a LPAc vengono adottati esclusivamente per la superficie agricola utile (SAU); lo stesso vale per lavori quali la cartografia pedologica e la rilevazione della situazione agronomica reale. Una delimitazione precisa del settore di alimentazione nelle zone boschive e d'insediamento è inoltre irrilevante per il risanamento dai nitrati (eccetto nel caso in cui tali superfici influenzano notevolmente i modelli di calcolo). Di conseguenza, in caso di indennizzo forfettario (riferito alle superfici) non si giustifica l'inserimento delle superfici boschive e d'insediamento poiché la loro estensione per i lavori da retribuire non è rilevante a livello di costi.
- indennizzo dettagliato (caso particolare, solo per bacini imbriferi complessi): per un indennizzo dettagliato e differenziato in base ai costi effettivi, i richiedenti devono presentare altresì almeno i seguenti documenti:
- conteggio dettagliato dei lavori effettuati con menzione del servizio o ufficio che se ne occupa. Si devono indicare chiaramente i costi per le ricerche che vanno oltre l'individuazione delle cause dell'insufficiente qualità delle acque, nonché quelli per la normale esecuzione della legge sulla protezione delle acque (p.es. la delimitazione cresciuta in giudicato delle zone di protezione delle acque sotterranee per il bacino di captazione di acqua potabile da risanare).
In entrambi i casi, le indennità possono essere versate solo se, al contempo, viene presentato un progetto atto a risanare le falde freatiche inquinate. Il versamento delle indennità avviene non appena il progetto viene attuato secondo la relativa convenzione dell'UFAG.
Non possono essere indennizzati ai sensi dell'articolo 64 LPAc i seguenti lavori: trattative con agricoltori, elaborazione della gestione auspicata, calcolo delle perdite di raccolto, consulenza agricola e aziendale degli agricoltori coinvolti, elaborazione di nuovi piani gestionali, organizzazione di manifestazioni informative, coordinamento e allestimento dei documenti per il progetto, attuazione e valutazione del progetto, eccetera.