Modalità di calcolo dei contributi per i provvedimenti agricoli

Considerazioni generali sulla valutazione dei costi 

Conformemente all'articolo 62a LPAc, i provvedimenti presi nell'ambito di progetti di protezione delle acque vengono indennizzati se non sono economicamente sostenibili, ovvero se vanno oltre le esigenze in ambito legislativo e PER.

Conformemente all'articolo 54 OPAc, l'ammontare delle indennità è stabilito in base alle caratteristiche e al quantitativo delle sostanze di cui si impediscono il convogliamento e il dilavamento, nonché in base ai costi dei provvedimenti che non vengono indennizzati mediante contributi secondo la legge sull'agricoltura o la legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio. L'ammontare delle indennità globali è negoziato tra la Confederazione e i Cantoni.

Per il calcolo delle indennità la Confederazione raccomanda di utilizzare il metodo forfettario e quello di riferimento. Con il primo, per i provvedimenti previsti vengono versati contributi forfettari, indipendentemente dall'intensità di gestione o dall'indirizzo aziendale. Esso costituisce una procedura semplificata nell'ambito dell'elaborazione del progetto. Il metodo di riferimento sarà trattato in altra sede.

Esiste anche una terza modalità, la procedura del preventivo parziale, che utilizza, quale base di calcolo dell'indennizzo, il confronto tra la situazione reale e quella auspicata (situazione di partenza confrontata a quella da raggiungere tramite i provvedimenti secondo l'art. 62a) individuale (per ogni azienda) dei contributi di copertura (CC).

Il Cantone può adeguare le indennità a seconda delle esigenze delle singole aziende.

Allo scadere dei sei anni, in caso di proroga del progetto, la base di calcolo per le indennità di una seconda o terza fase progettuale non è la stessa di quella considerata nella situazione di partenza prima dell'avvio del progetto. In seguito ai provvedimenti presi, infatti, la situazione agronomica nel comprensorio del progetto non corrisponde più a quella iniziale (contesto); inoltre, sono cambiati i prezzi e i costi.

Per il calcolo delle indennità in caso di proroga di un progetto, quindi, si devono considerare l'evoluzione dei prezzi e dei costi, nonché i cambiamenti nell'utilizzazione delle superfici. A tale scopo, si definisce un comprensorio di riferimento (CR) tramite il quale si confronta la situazione all'interno del comprensorio del progetto.

Per i nuovi progetti, si deve utilizzare il metodo di riferimento sin dall'inizio, al fine di valutare la situazione economica di partenza nel comprensorio del progetto.

Definizione del comprensorio di riferimento 

La gestione nel comprensorio di riferimento rispecchia il potenziale locale del comprensorio del progetto (CP). Il comprensorio di riferimento comprende tutti i Comuni interessati dal comprensorio del progetto, nonché tutti i Comuni confinanti.

Procedura di registrazione del comprensorio di riferimento 

Il responsabile del progetto comunica all'UFAG i Comuni sulla base della definizione del comprensorio di riferimento. L'UFAG, sulla base della banca data AGIS, produce un file excel nel quale inserisce l'utilizzazione delle superfici nel comprensorio di riferimento per i sei anni precedenti l'inizio del progetto.Tale sintesi comprende l'utilizzazione delle superfici nelle zone di pianura e collinare; sono esclusi i vigneti, le siepi, i boschetti rivieraschi e campestri nonché le colture speciali su piccole superfici (meno di 10 are). Il file excel viene inoltrato immediatamente al responsabile del progetto.

Calcoli in dettaglio

Informazioni complementari

Ultima modifica 30.08.2016

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