Carne, carne di pollame, prodotti carnei e insaccati

Bilderserie Einfuhr Fleisch, Wurstwaren, Geflügel

Cos'è richiesto?

Innanzitutto è necessaria una voce di tariffa doganale del prodotto da importare. Nel caso in cui questa non sia nota, può informarsi presso l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC www.dogana.ch -> Informazioni tariffali. Si può anche consultare la Tariffa doganale elettronica al sito www.tares.ch.
Per sapere se è necessario un permesso generale d'importazione (PGI) per l'importazione basta inserire la voce di tariffa doganale nella tariffa doganale elettronica.

Com'è disciplinata l'importazione di carne, carne di pollame, prodotti carnei e insaccati?

Per l'importazione a titolo professionale dei summenzionati prodotti, è necessario un permesso generale d'importazione PGI per quantità superiori a 20 kg lordi. Per sapere se è necessario basta inserire la voce di tariffa doganale nella tariffa doganale elettronica sotto www.tares.ch
Se si detiene una quota di contingente, è possibile importare merce all'aliquota di dazio del contingente (ADC) più bassa. Altrimenti per le importazioni bisogna pagare l'aliquota di dazio fuori contingente (ADFC) - talvolta considerevolmente elevata.

Questa norma non concerne coloro che intendono importare tali prodotti nel quadro del traffico viaggiatori. L'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC ->Viaggiare e acquistare, quantità ammesse in franchigia e limite di franchigia secondo il valore (admin.ch) illustra le prescrizioni vigenti. 

Ripartizione delle categorie di carne e di prodotti carnei nonché determinazione dei quantitativi d'importazione

L'UFAG, tenendo conto della situazione del mercato, determina al massimo una volta per ogni periodo d'importazione, mediante decisione formale, i quantitativi delle categorie di carne e di prodotti carnei o dei pezzi di carne in esse contenuti che possono essere importati nel rispettivo periodo d'importazione; esso consulta preventivamente le cerchie interessate, rappresentate di regola dalle organizzazioni incaricate dei compiti definiti nell'articolo 26 dell’ordinanza sul bestiame da macello, (OBM; RS 916.341).

Ripartizione dei contingenti doganali

Il contingente doganale n. 5 «carne rossa» (prodotta prevalentemente sulla base di foraggio grezzo) è ripartito nei seguenti contingenti doganali parziali (CP). Per accedere ai numeri dei CP «carne rossa» cliccare sul link: Contingente doganale n. 5 «carne rossa»

Il contingente doganale n. 6 «carne bianca» (prodotta prevalentemente sulla base di foraggio concentrato) è ripartito nei seguenti contingenti doganali parziali (CP). Per accedere ai numeri dei CP «carne bianca» cliccare sul link:  Contingente doganale n. 6 «carne bianca»

Assegnazione delle quote del contingente doganale sulla base di una vendita all'asta

I contingenti doganali parziali 5.1-5.6, 6.1-6.3 nonché i quantitativi d'importazione stabiliti dall'UFAG secondo l'articolo 16 (OBM) delle categorie di carne e di prodotti carnei 5.76, 6.41 e 6.42 sono venduti all'asta nella misura del 100 per cento.

I quantitativi d'importazione seguenti stabiliti dall'UFAG secondo l'articolo 16 (OBM) sono venduti all'asta come segue:

  1. i quantitativi d'importazione delle categorie di carne e di prodotti carnei 5.72, 5.73 e 5.75: nella misura del 60 per cento;
  2. i quantitativi d'importazione delle categorie di carne e di prodotti carnei 5.71 e 5.74: nella misura del 50 per cento.

Assegnazione delle quote del contingente doganale in funzione di una prestazione all'interno del Paese

Assegnazione delle quote del contingente in base al numero di animali acquistati all'asta su mercati pubblici sorvegliati

Le quote del contingente sui quantitativi d'importazione stabiliti dall'UFAG secondo l'articolo 16 (OBM) delle categorie di carne e di prodotti carnei 5.71 e 5.74 sono assegnate nella misura del 10 per cento in base al numero di animali acquistati all'asta su mercati pubblici sorvegliati.

Assegnazione delle quote del contingente in base al numero di animali macellati

Le quote del contingente sui quantitativi d'importazione stabiliti dall'UFAG secondo l'articolo 16 (OBM) delle categorie di carne e di prodotti carnei 5.71-5.75 sono assegnate nella misura del 40 per cento in base al numero di animali macellati secondo l'articolo 24° (OBM).

Condizioni e disposizioni particolari per l'assegnazione delle quote del contingente di carne halal e kasher

Conformemente agli articoli 18 e 18a (OBM), le quote del contingente per i contingenti doganali parziali 5.5 e 5.6 sono assegnate ai membri delle comunità musulmana e ebraica nonché alle rispettive persone giuridiche e comunità di persone che si impegnano.

 

Informazioni complementari

Ultima modifica 26.01.2023

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