Alberi da frutta

Bilderserie Einfuhr Obstgehölze

Com'è disciplinata l'importazione di alberi da frutta ?

Per l'importazione di alberi da frutta non è richiesto un permesso generale d'importazione PGI. Dal 9 marzo 2021, i PGI corrispondenti non sono più validi. Il numero di PGI non deve più essere indicato nelle dichiarazioni doganali.
In alcuni casi è necessario un permesso del servizio fitosanitario federale.

Il contingente doganale annuale di 60 000 piante è ripartito in 4 parti in funzione dell'ordine di accettazione della dichiarazione doganale (procedura progressiva alla frontiera). A partire dal momento in cui il quantitativo disponibile è esaurito, è possibile effettuare altre dichiarazioni doganali unicamente all'aliquota di dazio fuori contingente (ADFC). Si applica la legislazione sulle dogane. 

Date e quantitativi di liberazione del contingente doganale:

2 febbraio - 31 dicembre = 20 000 piante
4 marzo - 31 dicembre = 20 000 piante
4 novembre - 31 dicembre = 10 000 piante
2 dicembre - 31 dicembre = 10 000 piante

Sono fatte salve le disposizioni speciali previste dall’ordinanza del 26 octobre 2011 sulle importazioni agricole (OIAgr; SR 916.01) e dalle rispettive regolamentazioni di mercato della legislazione in materia di agricoltura.

L'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC pubblica lo stato dell'utilizzo attuale dei contingenti doganali parziali sotto:

Situazione dei contingenti » Contingenti in base all'accordo agricolo (menzionati nell'ordinanza sul libero scambio, RS 632.421.0) » CD 104 Piante di frutta a granella e di frutta a nocciolo

Informazioni complementari

Ultima modifica 15.01.2024

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