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Pubblicato il 7 febbraio 2025

Commercio di vegetali e materiale vegetale

I vegetali e il materiale vegetale possono essere infestati da malattie o parassiti pericolosi, per cui è necessario osservare le norme che ne disciplinano la produzione e la vendita. Organismi nocivi particolarmente pericolosi possono causare ingenti danni all'agricoltura e alla silvicoltura, all'ortoflorovivaismo e all'ambiente. Qui sono indicate tutte le norme che disciplinano il commercio di vegetali. Rispettandole, si contribuisce a proteggere la salute dei vegetali in Svizzera.

Uomo che annaffia le piante nel vivaio con un annaffiatoio verde

L’essenziale in breve

  • Nel commercio tra Svizzera e UE, in molti casi i vegetali devono essere scortati da un passaporto fitosanitario.
  • Nel commercio con Paesi non UE è necessario un certificato fitosanitario.
  • Le disposizioni vigenti sono tese a evitare l’introduzione e la diffusione di malattie e parassiti pericolosi. In questo modo si protegge la salute dei vegetali.

Commercio tra Svizzera, UE e Liechtenstein

In base all'accordo agricolo bilaterale tra Svizzera e UE, nello spazio fitosanitario comune costituito da Svizzera, UE e Liechtestein si applicano ovunque le stesse regole per il commercio di vegetali e materiale vegetale, rendendolo più semplice. Di norma, ad esempio, non sono previsti controlli fitosanitari sistematici al confine.

Anche in questo spazio comune è però necessario prevenire la diffusione di malattie e parassiti particolarmente pericolosi. Pertanto, anche i vegetali commercializzati in Svizzera e nell'UE devono essere indenni da questi organismi nocivi.

Sistema del passaporto fitosanitario

Passaporto delle piante su una pianta di mele
I vegetali e le parti di vegetali destinati alla piantagione devono essere scortati da un passaporto fitosanitario durante il trasporto. Questo attesta che la merce è conforme alle norme fitosanitarie e che è stata sottoposta a regolari controlli ufficiali. Tuttavia, esistono eccezioni in cui il passaporto fitosanitario non è necessario.

Per sapere in che casi è richiesto il passaporto fitosanitario e per ulteriori informazioni, consultare la rubrica «Sistema del passaporto fitosanitario».

Materiale di riproduzione forestale

Per l’importazione di materiale di riproduzione forestale è necessaria un’autorizzazione dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM).

Conservazione delle specie

Sono fatte salve le disposizioni per le specie vegetali assoggettate alla conservazione delle specie (CITES). Per informazioni sulla conservazione delle specie rivolgersi all’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV).

Commercio al di fuori dell’UE

Il sistema del passaporto fitosanitario è limitato alla Svizzera, all’UE e al Liechtenstein. Per l’importazione e l’esportazione verso e da Paesi non UE si applicano altre norme. In questo caso il materiale vegetale deve essere scortato da un certificato fitosanitario. In determinate circostanze, l'importazione o l'esportazione è tassativamente vietata.

Le disposizioni pertinenti sono spiegate nelle rubriche Importazione di vegetali e Esportazione di vegetali.

Campo di applicazione del sistema del passaporto fitosanitario.

Piante alloctone invasive

Dal 1° settembre 2024 determinate piante alloctone invasive non possono più essere messe in commercio, ossia è vietato cederle a terzi, venderle, donarle, affittarle e introdurle in Svizzera. Le piante interessate dal divieto, fra le quali la Buddleja, il lauroceraso, la palma di Fortune (nota anche come «palma ticinese») e la Paulownia, sono elencate nell’allegato 2.2 ordinanza sull’emissione deliberata nell’ambiente (OEDA).

Maggiori informazioni sulla regolamentazione relativa alle piante alloctone invasive

Informazioni complementari

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Contatto per domande

Ufficio federale dell'agricoltura UFAG
Servizio fitosanitario federale SFF
Schwarzenburgstrasse 165
Svizzera - 3003 Berna