L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG), l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) e i servizi fitosanitari del Paese destinatario, su richiesta, possono autorizzare per determinati scopi eccezioni alle disposizioni commerciali.
- Autorizzazioni per l’utilizzo di organismi da quarantena (incl. trasferimento, importazione) al di fuori di sistemi chiusi.
- Importazione da Stati membri dell’UE e messa in commercio in Svizzera: eccezioni dall’obbligo del passaporto fitosanitario a scopo di ricerca, diagnosi, scelta varietale e programmi di selezione, conservazione di risorse fitogenetiche direttamente minacciate e formazione. Per le autorizzazioni eccezionali deve essere inviata una richiesta specifica (v. modulo di richiesta sotto «Moduli»).
- Importazione da Stati non membri dell’UE: per merci la cui importazione è vietata (v. Promemoria n. 1) o che non soddisfano i requisiti per l'importazione, il SFF può rilasciare un’autorizzazione eccezionale in casi giustificati (ricerca, diagnosi, scelta varietale e programmi di selezione, conservazione di risorse fitogenetiche direttamente minacciate e formazione). Per le autorizzazioni eccezionali deve essere inviata una richiesta specifica (v. modulo di richiesta sotto «Moduli»).
- Esportazione in Stati membri dell’UE e non membri dell’UE: per lo scambio di specifico materiale vegetale per scopi di ricerca e per invii di materiale vegetale che potrebbe essere infestato da organismi da quarantena (oppure la cui infestazione è nota), per esempio a laboratori di diagnosi, è richiesto un permesso d’importazione rilasciato dal servizio fitosanitario del Paese destinatario.