Mediante determinate merci, in particolare il materiale vegetale fresco, possono essere diffusi parassiti e malattie dei vegetali in nuove zone. Per evitare questo rischio sono vietate l’importazione e l’esportazione di tali merci oppure sono vincolate a determinate condizioni.
Per «Stati non membri dell’UE» s’intendono tutti gli Stati al di fuori della Svizzera, del Principato del Liechtenstein e degli Stati membri dell’Unione europea (UE). Anche le isole Canarie, Ceuta, Melilla e i dipartimenti e i territori francesi d’oltremare sono considerati dal punto di vista fitosanitario «Stati non membri dell’UE».
Nota: Dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito (ad eccezione dell’Irlanda del Nord) viene considerato come Stato non membro dell’UE nell’ambito del commercio di merci vegetali (per maggiori informazioni, v. sotto).
L’importazione
di materiale vegetale fresco (non vietato, v. sotto) proveniente da Stati non
membri dell’UE è possibile soltanto con un certificato fitosanitario. Ciò
concerne per esempio piante, frutta, verdura, fiori recisi, sementi e altre parti
di vegetali freschi. Il certificato fitosanitario deve essere richiesto presso
il servizio fitosanitario del Paese d’esportazione. I frutti di ananas, noce di
cocco, durian, banano e dattero sono gli unici che continuano a poter essere
importati in Svizzera e nell’UE senza certificato fitosanitario da tutti i
Paesi.
Ai fini
dell’importazione determinate merci, oltre a essere scortate dal certificato
fitosanitario, devono adempiere prescrizioni specifiche delle merci (v.
Promemoria 1) e sono controllate al momento dell’importazione dal servizio
fitosanitario competente.
Le aziende
che vogliono importare merci con obbligo del certificato provenienti da Stati
non membri dell’UE devono notificarlo al SFF (obbligo di notifica aziendale). Gli
invii d’importazione contenenti merci con obbligo di certificato vanno
generalmente notificati al Servizio fitosanitario federale (SFF) al più tardi
un giorno prima dell’importazione. La notifica d’importazione deve avvenire attraverso
l’applicazione web Trade Control and Expert System (TRACES). Per maggiori
dettagli in merito si rinvia alla rubrica «Procedura di notifica per
importazioni da Paesi terzi» (v. sotto). Gli uffici del SFF in cui si svolgono
i controlli fitosanitari all’importazione, si trovano negli aeroporti di Zurigo
e Ginevra. Per gli invii non notificati è necessario prevedere un ritardo nello
sdoganamento dal profilo fitosanitario. Per informazioni sulla procedura
d’importazione si rimanda alla rubrica «Procedura di notifica Importazione da
Stati terzi» (v. sotto). Sono fatte salve le disposizioni per le specie
vegetali protette (CITES). Informazioni sulla protezione delle specie sono
disponibili presso l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di
veterinaria (USAV).
Per l'esportazione in Stati non membri dell'UE si applica la legislazione del Paese destinatario. Nella maggior parte dei casi è necessario un certificato fitosanitario (phytosanitary certificate). Il certificato fitosanitario può essere richiesto online all'indirizzo: www.phytosanitarycertificate.ch. Il Servizio fitosanitario federale (SFA) è responsabile del rilascio dei certificati fitosanitari.
È opportuno informarsi il più presto possibile in merito alle norme d’importazione del Paese destinatario applicabili alle merci specifiche. Alcuni Paesi rilasciano autorizzazioni all’importazione, ma richiedono controlli supplementari sul campo o analisi di laboratorio. Le autorizzazioni all’importazione e ulteriori documenti vanno inoltrati unitamente alla richiesta online di rilascio di un certificato fitosanitario.
In ogni caso è raccomandato che il destinatario della merce si informi presso il competente servizio nel Paese destinatario sui vigenti requisiti fitosanitari e che li comunichi all'esportatore per la richiesta del certificato fitosanitario.
Per il legno da imballaggio si applicano disposizioni speciali (ISPM-15).
Indirizzi dei servizi fitosanitari nazionali nel Paese destinatario: