Gli organismi regolamentati non da quarantena sono determinati parassiti e malattie di vegetali particolarmente pericolosi già diffusi. A causa della loro diffusione non sono soggetti all’obbligo di notifica e di lotta (ad eccezione del fuoco batterico). Onde evitare tuttavia danni economici, determinato materiale vegetale e determinate sementi possono essere messi in commercio soltanto per scopi commerciali, a condizione che siano indenni da organismi regolamentati non da quarantena (risp. che presentino un’infestazione inferiore al valore soglia).
In Svizzera gli organismi regolamentati non da quarantena sono disciplinati nell’allegato 3 dell’ordinanza del DEFR e del DATEC sulla salute dei vegetali (OSalV–DEFR–DATEC, RS 916.201). Nell’allegato 4 della stessa ordinanza figurano le misure di gestione del rischio che devono essere prese contro questi parassiti nella produzione di materiale vegetale e di sementi.
Rientrano tra gli organismi regolamentati non da quarantena per esempio il fuoco batterico per la frutta a granelli, il virus sharka per la frutta a nocciolo, la malattia delle bande rosse per i pini oppure lo scopazzo del melo.