Fuoco batterico (Erwinia amylovora)

Vista la sua diffusione in Svizzera, il fuoco batterico non adempie più i criteri per la regolamentazione quale organismo da quarantena. Nel 2018 l’Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (OEPP) ha raccomandato la regolamentazione del batterio quale organismo regolamentato non da quarantena (ORNQ) nelle sementi delle piante ospiti note (Malus, Pyrus, Cydonia, Sorbus, ecc.). Queste sementi devono continuare a essere indenni dal fuoco batterico se sono destinate a un uso commerciale (produzione agricola di frutta, uso commerciale come piante ornamentali). In linea di principio, non vige più l’obbligo di notifica e di lotta.

Affinché la produzione agricola di frutta a granelli e quella di materiale vegetale continuino a essere protette dal fuoco batterico, i servizi fitosanitari cantonali, d’intesa con l’Ufficio federale dell’agricoltura, delimitano delle zone in cui devono ancora essere prese delle misure contro il batterio (obiettivo = grado d’infestazione basso). I proprietari di piante ospiti hanno un obbligo di sorveglianza, di notifica e di lotta in queste «regioni con prevalenza limitata». In caso d’infestazione da fuoco batterico, le parti di vegetali colpite devono essere rimosse e distrutte in modo adeguato (cimatura, potatura). Non vige più tuttavia l’obbligo di estirpazione.

È opportuno informarsi presso il servizio fitosanitario del proprio Cantone in merito alle «regioni con prevalenza limitata» delimitate con misure ufficiali contro il fuoco batterico.

Le misure contro il fuoco batterico in Svizzera nelle varie regioni sono descritte nella direttiva n. 3 dell’UFAG.

 
Quali regole si applicano?

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Ultima modifica 24.01.2024

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