Qualora venga constatata la presenza di un organismo da quarantena in Svizzera, devono essere prese tutte le misure necessarie per eradicarlo ed evitarne la diffusione. Per gli organismi da quarantena vige dunque un obbligo di notifica (articolo 8 dell’ordinanza sulla salute dei vegetali, OSalV; RS 916.20).
Sono soggetti all'obbligo di notifica tutti gli organismi da quarantena presenti in merci o in colture che figurano nell’allegato 1 dell'ordinanza del DEFR e del DATEC sulla salute dei vegetali (OSalV–DEFR–DATEC).
Il fuoco batterico è soggetto all’obbligo di notifica nelle «regioni con prevalenza limitata».
Non sono soggetti all'obbligo di notifica gli organismi nocivi indigeni o ampiamente diffusi in Svizzera come, ad esempio, la piralide del mais.
L'obbligo di notifica vige, di norma, per chiunque sospetti o constati la presenza di un organismo da quarantena.
Le aziende omologate per il rilascio di passaporti fitosanitari devono contattare il Servizio fitosanitario federale SFF il prima possibile. Le aziende non omologate, così come i privati, devono contattare in caso di sospetto da infestazione il servizio cantonale competente.
Informazioni complementari
Ultima modifica 20.06.2023
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