Obbligo di notifica

Qualora venga constatata la presenza di un organismo da quarantena in Svizzera, devono essere prese tutte le misure necessarie per eradicarlo ed evitarne la diffusione. Per gli organismi da quarantena vige dunque un obbligo di notifica (articolo 8 dell’ordinanza sulla salute dei vegetali, OSalV; RS 916.20). 

 

Informazioni complementari

Ultima modifica 02.11.2023

Inizio pagina

Contatto

Ufficio federale dell’agricoltura UFAG Servizio fitosanitario federale SFF
Schwarzenburgstrasse 165
3003 Berna
Tel.
+41 58 462 25 50

phyto@blw.admin.ch

Stampare contatto

https://www.blw.admin.ch/content/blw/it/home/nachhaltige-produktion/Pflanzengesundheit/schaedlingeundkrankheiten/meldepflicht.html