I vegetali e le parti di vegetali portati con sé dall’estero possono essere infestati da malattie e da parassiti di vegetali pericolosi. Dal 1° gennaio 2020 per l’importazione di merci vegetali provenienti da Stati non membri dell’UE vigono nuove restrizioni legali, analogamente all’UE.
È vietato portare con sé in Svizzera vegetali, frutta, verdura, fiori recisi, sementi e altre parti di vegetali freschi, terra e determinato legno di ritorno da Stati non membri dell’UE, dalle isole Canarie, Ceuta, Melilla e dai territori d’oltremare francesi.
A seguito di un controllo in dogana («Merci da dichiarare») eseguito dal Servizio fitosanitario federale SFF, l’importazione di materiale vegetale può essere autorizzata a condizione che questo sia scortato da un certificato fitosanitario del Paese di origine. L’importazione di merci ad alto rischio (patate, terra, foglie di Citrus, ecc.) è vietata in qualsiasi caso.
Eccezioni
I frutti di ananas, noce di cocco, durian, banano e dattero possono continuare a essere portati in Svizzera e nell’UE di ritorno da tutti i Paesi e senza controllo.
Nota: Dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito (ad eccezione dell’Irlanda del Nord) viene considerato come Stato non membro dell’UE nell’ambito del commercio di merci vegetali (per maggiori informazioni, v. sotto).