Quantitativi commercializzati dei principi attivi di prodotti fitosanitari

In virtù dell’articolo 62 dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari (RS 916.161), i titolari dell’autorizzazione e gli importatori di prodotti fitosanitari (PF) sono tenuti a comunicare annualmente il volume di PF venduti in Svizzera. In base a questi volumi di vendita si effettua il calcolo dei quantitativi dei principi attivi di PF commercializzati.

Verkaufzahlen_Pflanzenschutz_2024_IT

Attuale rappresentazione dei dati

I principi attivi dei PF sono ripartiti, in base all’attuale versione della classificazione Eurostat, in «Gruppi principali» e «Categorie di prodotti» loro subordinate («Classificazione armonizzata delle sostanze» in virtù dell’Allegato III del Regolamento (CE) n. 1185/2009 relativo alle statistiche sui pesticidi; Eurostat). La classificazione subordinata si riferisce all’uso e comprende i gruppi principali «Fungicidi e battericidi», «Erbicidi», «Insetticidi e acaricidi», «Molluschicidi» «Regolatori della crescita» e «Altri prodotti fitosanitari»; le categorie di prodotti subordinate tengono conto delle proprietà chimiche dei principi attivi.

A causa della nuova classificazione Eurostat, le statistiche pubblicate finora non sono paragonabili a quelle attuali. È per questa ragione che l’UFAG riprende le cifre pubblicate a partire dal 2008. Contrariamente a quella precedentemente utilizzata fino al 2016, la classificazione Eurostat comprende principi attivi non classificati come i molluschicidi, i rodenticidi, i nematocidi e gli agenti repellenti. Eurostat rivede annualmente la classificazione dei principi attivi, ciò può comportare la riclassificazione di alcuni principi attivi. Ogni anno la classificazione più attuale viene applicata come alle statistiche.

Inoltre, la classificazione Eurostat permette di dividere i principi attivi in tre categorie:

  • Principi attivi utilizzabili nell’agricoltura biologica
    • Principi attivi omologati nell'agricoltura biologica per il rispettivo anno secondo l'allegato 1 dell'ordinanza del DEFR sull'agricoltura biologica (RS 910.181). Possono essere utilizzati nell'agricoltura sia convenzionale sia biologica e possono essere soggetti a restrizioni d'uso supplementari rispetto alle applicazioni convenzionali.
  • Principi attivi a particolare potenziale di rischio
    • Secondo il “Piano d'azione per la riduzione del rischio e l'utilizzo sostenibile di prodotti fitosanitari” per principi attivi a particolare potenziale di rischio si intendono quelli che in virtù dell'ordinanza sui prodotti fitosanitari (RS 916.161) sono candidati alla sostituzione oppure sono persistenti nel suolo (DT50 > 6 mesi). Alcuni principi attivi a particolare potenziale di rischio possono essere utilizzati nell’agricoltura biologica.
  • Altri principi attivi
    • Principi attivi non utilizzabili nell'agricoltura biologica né a particolare potenziale di rischio.

Informazioni complementari

Ultima modifica 19.11.2024

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