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Pubblicato il 1 maggio 2025

Concimi

I concimi soggiacciono all’obbligo di omologazione. In Svizzera l’organo competente è l’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG).

Una mano sparge granuli di fertilizzante sul terreno, un seme di fagiolo germoglia.

L’essenziale in breve

Lo scopo dei concimi è fornire alle piante o ai funghi le sostanze nutritive di cui hanno bisogno oppure di migliorare l’efficienza di assorbimento di tali sostanze. Ne stimolano la crescita, ne aumentano la resa o ne migliorano la qualità.

I prodotti considerati concimi ai sensi di legge sono definiti nell'ordinanza sulla messa in commercio di concimi (ordinanza sui concimi, OCon). Non rientrano nei concimi l'anidride carbonica, l'acqua e la luce. Onde poter appurare eventuali effetti secondari inaccettabili per esseri umani, animali ed ambiente, i concimi soggiacciono all'obbligo di omologazione.

L’organo competente per l’omologazione dei concimi è l'UFAG. Esso esamina altresì le domande di autorizzazione e in caso di valutazione positiva autorizza l’importazione e la messa in commercio di determinati concimi.

Omologazione dei concimi

Si distinguono le seguenti procedure di omologazione dei concimi.

Registro dei prodotti chimici (RPC)

Nel Registro dei prodotti chimici (RPC) possono essere registrati vari gruppi di prodotti. Nel settore dei concimi ciò significa registrarli, presentare una domanda di autorizzazione o inoltrare domande di rinnovo nonché modifiche in virtù dell’ordinanza sui concimi OCon. Inoltre è possibile registrare la notifica conformemente all’ordinanza sui prodotti chimici (OPChim).

Registrazione nel Registro dei prodotti chimici (RPC)

Le imprese sono tenute a iscrivere i concimi nel Registro dei prodotti chimici (RPC). Per quelli soggetti all’obbligo di autorizzazione i dati registrati sono verificati dall’UFAG prima di essere pubblicati nel RPC. Per quelli soggetti all’obbligo di registrazione la responsabilità in materia di qualità, correttezza e completezza dei dati registrati nel RPC è invece unicamente delle imprese.

In alcuni casi i concimi devono essere annunciati anche ai sensi dell’ordinanza sui prodotti chimici (OPChim), ad esempio se contengono una sostanza pericolosa (cfr. sito Internet dell’Organo comune di notifica di prodotti chimici). La notifica può avvenire all’atto della registrazione o della presentazione di una domanda di autorizzazione.

Etichettatura e pubblicità

Per l’etichettatura e la pubblicità dei concimi si applicano i requisiti di cui agli articoli 31, 32 e 33 nonché all’allegato 3 dell’ordinanza sui concimi (OCon). Come ausilio per l’attuazione di tali requisiti per le PFC 1 - PFC 7 si rimanda alla guida dell’UE al seguente link: EUR-Lex (europa.eu).

Informazioni complementari

Contatto per domande

Ufficio federale dell'agricoltura UFAG
Settore Sistemi agro ambientali e sostanze nutritive
Schwarzenburgstrasse 165
Svizzera - 3003 Berna