I concimi soggiacciono all’obbligo di omologazione. In Svizzera l’organo competente è l’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG).
I concimi sono sostanze o prodotti che servono al nutrimento delle piante. Ne stimolano la crescita, ne aumentano la resa o ne migliorano la qualità. In tal senso non rientrano nei concimi l'anidride carbonica, l'acqua, la luce e nemmeno i prodotti non contenenti una quantità sufficiente di nutrienti, sostanze organiche o microelementi. I prodotti considerati concimi ai sensi di legge sono definiti nell'ordinanza sulla messa in commercio di concimi (Ordinanza sui concimi, OCon).
Questi ultimi soggiacciono all'obbligo di omologazione onde poter appurare eventuali effetti secondari inaccettabili per esseri umani, animali ed ambiente.
La loro omologazione in Svizzera spetta all'UFAG, che esamina la documentazione inoltrata, conferma le notifiche e rilascia le autorizzazioni per la messa in commercio di concimi.