Lo scopo dei concimi è fornire alle piante o ai funghi le sostanze nutritive di cui hanno bisogno oppure di migliorare l’efficienza di assorbimento di tali sostanze. Ne stimolano la crescita, ne aumentano la resa o ne migliorano la qualità.
I prodotti considerati concimi ai sensi di legge sono definiti nell'ordinanza sulla messa in commercio di concimi (ordinanza sui concimi, OCon). Non rientrano nei concimi l'anidride carbonica, l'acqua e la luce. Onde poter appurare eventuali effetti secondari inaccettabili per esseri umani, animali ed ambiente, i concimi soggiacciono all'obbligo di omologazione.
L’organo competente per l’omologazione dei concimi è l'UFAG. Esso esamina altresì le domande di autorizzazione e in caso di valutazione positiva autorizza l’importazione e la messa in commercio di determinati concimi.
Omologazione dei concimi
Si distinguono le seguenti procedure di omologazione dei concimi.
Sono soggetti all’obbligo di registrazione i concimi che corrispondono a una categoria funzionale del prodotto (PFC) e sono costituiti esclusivamente da materie prime appartenenti alle categorie di materiali costituenti (CMC) soggette a registrazione.
Le seguenti PFC sono soggette all’obbligo di registrazione:
PFC 1: concime
PFC 2: ammendante minerale basico
PFC 4: substrato di coltivazione
PFC 7: miscela fisica di concimi (ad eccezione dei concimi costituiti da una PFC o una CMC soggetta ad autorizzazione)
PFC 100: concime aziendale
PFC 101(A): compost
PFC 101(B): digestato
Le seguenti CMC sono soggette all’obbligo di registrazione:
CMC 1: sostanze e miscele a base di materiale grezzo
CMC 2: piante, parti di piante o estratti di piante
CMC 3: compost
CMC 4: digestato di colture fresche
CMC 5: digestato diverso da quello di colture fresche
CMC 6: sottoprodotti dell’industria alimentare
CMC 8: polimeri nutrienti
CMC 9: polimeri diversi dai polimeri nutrienti
CMC 10: prodotti derivati da sottoprodotti di origine animale
CMC 100: concime aziendale
Requisiti
I requisiti in merito a tenori minimi, qualità (p.es. valori limite per agenti patogeni o inquinanti), produzione, etichettatura e pubblicità devono essere adempiuti in qualsiasi momento. Questi sono contenuti nelle seguenti ordinanze:
Ordinanza del 1° novembre 2023 sulla messa in commercio di concimi (ordinanza sui concimi, OCon), RS 916.171
Allegato 2.6 dell’ordinanza del 18 maggio 2005 concernente la riduzione dei rischi nell'utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim), RS 814.81
Ordinanza del 5 giugno 2015 sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (ordinanza sui prodotti chimici, OPChim), RS 813.11
Ordinanza del 25 maggio 2011 concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn), RS 916.441.22
I concimi con obbligo di autorizzazione possono essere importati e/o messi in commercio soltanto se l'UFAG ha rilasciato un’autorizzazione. Sono soggetti all’obbligo di autorizzazione i concimi che corrispondono a una determinata categoria funzionale del prodotto (PFC) o sono costituiti da materie prime appartenenti a una CMC soggetta ad autorizzazione.
Le seguenti PFC sono soggette all’obbligo di autorizzazione:
PFC 3: ammendante
PFC 5: inibitore
PFC 6: biostimolanti delle piante
PFC 101: concime ottenuto dal riciclaggio (eccetto PFC 101(A) Compost e PFC 101(B) Digestato)
PFC 102: additivo per concimi
PFC 103: altro concime
Le seguenti CMC sono soggette all’obbligo di autorizzazione:
CMC 7: microrganismi
CMC 11: sottoprodotti ai sensi della direttiva 2008/98/CE
CMC 12: precipitati di sali di fosfato e loro derivati
CMC 13: materiali di ossidazione termica e loro derivati
CMC 14: materiali di pirolisi e gassificazione
CMC 15: materiali di elevata purezza recuperati
L’obbligo di autorizzazione vige anche nei casi seguenti:
Concimi costituiti da materie prime che non corrispondono a una CMC
Miscele fisiche di concimi di una PFC e/o di una CMC soggetta all’obbligo di autorizzazione
Concimi costituiti integralmente o in parte da sottoprodotti di origine animale che non hanno ancora raggiunto il punto finale della catena di produzione
Concimi che contengono un inibitore della nitrificazione, un inibitore della denitrificazione o un inibitore dell’ureasi
Concimi costituiti integralmente o in parte da fanghi presenti nelle acque di scarico dei macelli, delle aziende di sezionamento o delle aziende addette alla lavorazione della carne
Registro dei prodotti chimici (RPC)
Nel Registro dei prodotti chimici (RPC) possono essere registrati vari gruppi di prodotti. Nel settore dei concimi ciò significa registrarli, presentare una domanda di autorizzazione o inoltrare domande di rinnovo nonché modifiche in virtù dell’ordinanza sui concimi OCon. Inoltre è possibile registrare la notifica conformemente all’ordinanza sui prodotti chimici (OPChim).
Registrazione nel Registro dei prodotti chimici (RPC)
Le imprese sono tenute a iscrivere i concimi nel Registro dei prodotti chimici (RPC). Per quelli soggetti all’obbligo di autorizzazione i dati registrati sono verificati dall’UFAG prima di essere pubblicati nel RPC. Per quelli soggetti all’obbligo di registrazione la responsabilità in materia di qualità, correttezza e completezza dei dati registrati nel RPC è invece unicamente delle imprese.
In alcuni casi i concimi devono essere annunciati anche ai sensi dell’ordinanza sui prodotti chimici (OPChim), ad esempio se contengono una sostanza pericolosa (cfr. sito Internet dell’Organo comune di notifica di prodotti chimici). La notifica può avvenire all’atto della registrazione o della presentazione di una domanda di autorizzazione.
Per poter registrare un concime nel Registro dei prodotti chimici (RPC) è necessario un accesso all’area concimi. Informazioni in merito alla procedura per l’apertura di un account dell’utente principale o del sottoutente sono disponibili sulla pagina Internet dell’Organo comune di notifica per prodotti chimici al seguente link: Account utente. Per i concimi, solo l’utente principale può effettuare una registrazione o presentare una domanda di autorizzazione. Gli utenti principali sono gli importatori, i distributori o i fabbricanti di concimi, ovvero le persone fisiche o giuridiche con domicilio o sede sociale in Svizzera.
Un utente principale può richiedere l’accesso per uno o più sottoutenti. Questa procedura è prevista per il caso in cui la composizione/ricetta del concime (materie prime) sia confidenziale. I sottoutenti possono registrare dati nella rubrica del prodotto senza che l’utente principale o altri sottoutenti possano visualizzare le informazioni confidenziali sulla composizione.
Solo i concimi soggetti all’obbligo di autorizzazione sono valutati dall’UFAG. Per i concimi soggetti all’obbligo di registrazione la responsabilità in materia di qualità, correttezza e completezza dei dati registrati nel RPC è unicamente delle imprese.
Per procedere alla registrazione di nuovi concimi si può scaricare un manuale d'uso:
Per l’etichettatura e la pubblicità dei concimi si applicano i requisiti di cui agli articoli 31, 32 e 33 nonché all’allegato 3 dell’ordinanza sui concimi (OCon). Come ausilio per l’attuazione di tali requisiti per le PFC 1 - PFC 7 si rimanda alla guida dell’UE al seguente link: EUR-Lex (europa.eu).