Si distinguono le seguenti procedure di omologazione dei concimi.
Sono soggetti all’obbligo di registrazione i concimi che corrispondono a una categoria funzionale del prodotto (PFC) e sono costituiti esclusivamente da materie prime appartenenti alle categorie di materiali costituenti (CMC) soggette a registrazione.
Le seguenti PFC sono soggette all’obbligo di registrazione:
- PFC 1: concime;
- PFC 2: ammendante minerale basico;
- PFC 4: substrato di coltivazione;
- PFC 7: miscela fisica di concimi (ad eccezione dei concimi costituiti da una PFC o una CMC soggetta ad autorizzazione);
- PFC 100: concime aziendale;
- PFC 101(A): compost;
- PFC 101(B): digestato.
Le seguenti CMC sono soggette all’obbligo di registrazione:
- CMC 1: sostanze e miscele a base di materiale grezzo;
- CMC 2: piante, parti di piante o estratti di piante;
- CMC 3: compost;
- CMC 4: digestato di colture fresche;
- CMC 5: digestato diverso da quello di colture fresche;
- CMC 6: sottoprodotti dell’industria alimentare;
- CMC 8: polimeri nutrienti;
- CMC 9: polimeri diversi dai polimeri nutrienti;
- CMC 10: prodotti derivati da sottoprodotti di origine animale;
- CMC 100: concime aziendale.
I requisiti in merito a tenori minimi, qualità (p.es. valori limite per agenti patogeni o inquinanti), produzione, etichettatura e pubblicità devono essere adempiuti in qualsiasi momento. Questi sono contenuti nelle seguenti ordinanze.
- Ordinanza del 1° novembre 2023 sulla messa in commercio di concimi (ordinanza sui concimi, OCon), RS 916.171
- Allegato 2.6 dell’ordinanza del 18 maggio 2005 concernente la riduzione dei rischi nell'utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim), RS 814.81
- Ordinanza del 5 giugno 2015 sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (ordinanza sui prodotti chimici, OPChim), RS 813.11
- Ordinanza del 25 maggio 2011 concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn), RS 916.441.22
I concimi con obbligo di autorizzazione possono essere importati e/o messi in commercio soltanto se l'UFAG ha rilasciato un’autorizzazione.
Sono soggetti all’obbligo di autorizzazione i concimi che corrispondono a una determinata categoria funzionale del prodotto (PFC) o sono costituiti da materie prime appartenenti a una CMC soggetta ad autorizzazione.
Le seguenti PFC sono soggette all’obbligo di autorizzazione:
- PFC 3: ammendante;
- PFC 5: inibitore;
- PFC 6: biostimolanti delle piante;
- PFC 101: concime ottenuto dal riciclaggio (eccetto PFC 101(A) Compost e PFC 101(B) Digestato);
- PFC 102: additivo per concimi;
- PFC 103: altro concime.
Le seguenti CMC sono soggette all’obbligo di autorizzazione:
- CMC 7: microrganismi;
- CMC 11: sottoprodotti ai sensi della direttiva 2008/98/CE;
- CMC 12: precipitati di sali di fosfato e loro derivati;
- CMC 13: materiali di ossidazione termica e loro derivati;
- CMC 14: materiali di pirolisi e gassificazione;
- CMC 15: materiali di elevata purezza recuperati.
L’obbligo di autorizzazione vige anche nei casi seguenti.
- Concimi costituiti da materie prime che non corrispondono a una CMC.
- Miscele fisiche di concimi di una PFC e/o di una CMC soggetta all’obbligo di autorizzazione.
- Concimi costituiti integralmente o in parte da sottoprodotti di origine animale che non hanno ancora raggiunto il punto finale della catena di produzione.
- Concimi che contengono un inibitore della nitrificazione, un inibitore della denitrificazione o un inibitore dell’ureasi.
- Concimi costituiti integralmente o in parte da fanghi presenti nelle acque di scarico dei macelli, delle aziende di sezionamento o delle aziende addette alla lavorazione della carne.
Le imprese sono tenute a iscrivere i concimi nel Registro dei prodotti chimici (RPC). Per quelli soggetti all’obbligo di autorizzazione i dati registrati sono verificati dall’UFAG prima di essere pubblicati nel RPC. Per quelli soggetti all’obbligo di registrazione la responsabilità in materia di qualità, correttezza e completezza dei dati registrati nel RPC è invece unicamente delle imprese.
In alcuni casi i concimi devono essere annunciati anche ai sensi dell’ordinanza sui prodotti chimici (OPChim), ad esempio se contengono una sostanza pericolosa (cfr. sito Internet dell’Organo comune di notifica di prodotti chimici). La notifica può avvenire all’atto della registrazione o della presentazione di una domanda di autorizzazione.
Etichettatura e pubblicità
Per l’etichettatura e la pubblicità dei concimi si applicano i requisiti di cui agli articoli 31, 32 e 33 nonché all’allegato 3 dell’ordinanza sui concimi (OCon). Come ausilio per l’attuazione di tali requisiti per le PFC 1 - PFC 7 si rimanda alla guida dell’UE al seguente link: EUR-Lex (europa.eu).
Informazioni complementari
Documentazione
Requisiti per l’omologazione di concimi
Esecuzione
Verifica di concimi minerali contenenti fosforo, campagna svolta dal Canton Berna
Rapporto concernente la Campagna di mercato sui concimi 2011-2012 (in tedesco) (PDF, 777 kB, 20.12.2023)Etichettatura e metalli pesanti
Concimi minerali ottenuti dal riciclaggio
Carico di inquinanti
Cadmium in mineral fertilisers – human and environmental risk update (PDF, 1 MB, 07.01.2020)SCAHT report for BLW
Human and environmental impact of uranium derived from mineral phosphate fertilizers (PDF, 2 MB, 27.07.2016)SCAHT report for BLW
Carbonio vegetale
Basi legali
Ultima modifica 17.01.2024
Contatto
Ufficio Federale dell'agricoltura Sistemi agro ambientali e sostanze nutritiveSchwarzenburgstrasse 165
3003 Berna
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