Si distinguono 3 procedure di omologazione dei concimi:
I concimi con obbligo di autorizzazione possono essere importati e/o messi in commercio soltanto se l'UFAG ha rilasciato un’autorizzazione per la messa in commercio. Le domande di autorizzazione devono essere presentate elettronicamente tramite il Registro dei prodotti chimici (RPC). Per i seguenti concimi vige l'obbligo di autorizzazione.
- Tutti i concimi che non corrispondono ad alcun tipo di concime di cui all'allegato 1 OLCon (p.es. se non sono adempiuti i requisiti relativi ai tenori di elementi nutritivi).
- Additivi per concimi ad eccezione degli additivi per concimi aziendali.
- Colture di microrganismi per il trattamento dei terreni, delle sementi o delle piante.
- Prodotti che influiscono sui processi biologici del terreno (p.es. inibitori della nitrificazione).
- Tutti i concimi con microrganismi o contenenti organismi geneticamente modificati o organismi patogeni o da essi costituiti.
- Concimi contenenti o fabbricati a partire da sottoprodotti di origine animale. Sono esclusi dall'obbligo di autorizzazione i concimi contenenti i seguenti sottoprodotti di origine animale:
1. i resti alimentari non provenienti dal traffico transfrontaliero,
2. gli scarti verdi con resti alimentari,
3. le uova, il latte, i latticini e il colostro,
4. i prodotti apicoli,
5. la lana non trattata,
6. i prodotti di scarto del metabolismo, quali urina, contenuto del rumine, dello stomaco e dell'intestino. - Concimi fabbricati a partire da fanghi presenti nelle acque di scarico dei macelli, delle aziende di sezionamento o delle aziende addette alla lavorazione della carne.
- Ammendanti del suolo raccomandati quali concimi fogliari.
- Concimi minerali ottenuti dal riciclaggio.
Se un prodotto corrisponde a un tipo di concime ai sensi dell’OLCon di seguito riportato, deve essere notificato elettronicamente nel Registro dei prodotti chimici (RPC).
- Concimi organici e organo-minerali, cfr. allegato 1 parte 3 OLCon, n. di tipo di concime 910 - 981, con o senza aggiunta di microelementi (allegato 1 parte 4 OLCon, n. di tipo di concime 1011 e 1012).
- Il concime con microelementi del n. di tipo di concime 1340, cfr. allegato 1 parte 4 OLCon.
- Ammendanti minerali e organici, cfr. allegato 1 parte 5 OLCon, n. di tipo di concime 1810 - 1910.
- Concimi aziendali e concimi ottenuti dal riciclaggio nonché altri prodotti (p.es. additivi per concimi aziendali), cfr. allegato 1 parte 6 OLCon, n. di tipo di concime 2010 – 2080.
Documentazione
Sono liberamente commerciabili i concimi che non sono assoggettati all'obbligo di notifica né a quello di autorizzazione. Tra essi rientrano tutti i concimi che adempiono i requisiti dei seguenti tipi di concime.
- Concimi minerali semplici, cfr. allegato 1 parte 1 OLCon, n. di tipo di concime 110 - 445
- Concimi minerali composti, cfr. allegato 1 parte 2 OLCon, n. di tipo di concime 610 - 851
- Ammendanti minerali e organici, cfr. allegato 1 parte 5 numeri 1. - 6. OLCon, n. di tipo di concime 1710 - 1772
- Concimi con microelementi corrispondenti a un concime CE, contrassegnati da * nell'OLCon (eccezion fatta per i n. di tipo di concime 1011, 1012 e 1340 che sono assoggettati all'obbligo di notifica). Cfr. allegato 1 parte 4 OLCon, n. di tipo di concime 1010 e 1020 - 1660
Questi concimi non devono obbligatoriamente essere iscritti nel Registro dei prodotti chimici (RPC). La registrazione è facoltativa seppur raccomandata. Attenzione: l’UFAG non verifica la correttezza e la conformità dei dati forniti. L’azienda che compila i dati è responsabile della loro qualità ed esaustività.
Naturalmente anche questi concimi devono sempre rispettare le prescrizioni in materia di tenori minimi, qualità, sostanze nocive, caratterizzazione e pubblicità fissate dalle seguenti ordinanze:
- Ordinanza del 10 gennaio 2001 sulla messa in commercio di concimi (Ordinanza sui concimi, OCon; RS 916.171);
- Ordinanza del DEFR del 16 novembre 2007 sulla messa in commercio di concimi (Ordinanza DEFR sul libro dei concimi, OLCon; RS 916.171.1);
- Allegato 2.6 dell'ordinanza del 18 maggio 2005 concernente la riduzione dei rischi nell'utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim; RS 814.81);
- Ordinanza del 5 giugno 2015 sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim; RS 813.11).
Attuale situazione legislativa per i concimi minerali con sostanze nutritive rinnovabili
I concimi con sostanze nutritive minerali sono considerati concimi ottenuti dal riciclaggio quando la materia prima è costituita da sostanze nutritive secondarie (rinnovabili). Questi concimi ottenuti dal riciclaggio sono soggetti ad autorizzazione ed essa viene concessa solo se sono rispettate le disposizioni giuridiche vigenti, in particolare quelle concernenti i valori limite dei metalli pesanti, fissate nella ORRPChim.
Concimi senza obbligo di notifica che devono essere annunciati ai sensi dell’OPChim
Devono essere iscritti nel RPC i concimi che non sono assoggettati all'obbligo di notifica né a quello di autorizzazione ma che devono essere annunciati ai sensi dell’OPChim. Rientrano in questa sottoprocedura tutti i concimi della procedura 1 che inoltre devono essere annunciati secondo l’articolo 48 OPChim (concimi che devono essere classificati come sostanze pericolose).
Attenzione: la verifica della classificazione e dell’etichetta rientra nel quadro del controllo autonomo conformemente agli articoli 18 OCon e 81 OPChim. L’UFAG non verifica la correttezza e la conformità dei dati forniti. L’azienda che compila i dati è responsabile della loro qualità ed esaustività.
Documentazione
I concimi assoggettati all’obbligo di autorizzazione e a quello di notifica devono essere iscritti nel Registro dei prodotti chimici (RPC) dalle aziende. I dati forniti dall’azienda sono verificati dall’UFAG prima di essere pubblicati nel registro.
I concimi non assoggettati all’obbligo di notifica in alcuni casi devono essere annunciati ai sensi dell’ordinanza sui prodotti chimici (OPChim), ad esempio se contengono una sostanza pericolosa (cfr. sito Internet dell’Organo comune di notifica di prodotti chimici). Tali concimi devono essere iscritti nel RPC. I concimi che non devono essere annunciati ai sensi dell’OPChim e quelli senza obbligo di notifica possono essere iscritti facoltativamente nel RPC. In questi due casi, l’UFAG non verifica le informazioni fornite e i dati vengono pubblicati direttamente. La persona che compila i dati è responsabile della loro qualità ed esaustività.
Modifica dell’ordinanza sui concimi applicabile dal 16 luglio 2022
In alternativa all’etichettatura secondo l’articolo 23 e alle disposizioni del DEFR in merito, dal 16 luglio 2022 è consentita anche l’etichettatura dei concimi secondo le prescrizioni del Regolamento (UE) 2019/1009 (OCon, art. 23a Etichettatura prevista dal regolamento (UE) 2019/1009).
Il nuovo Regolamento sul mercato di prodotti fertilizzanti dell’UE entra in vigore il 16 luglio 2022. A partire da questa data i concimi in Svizzera potranno essere messi in commercio con un’etichetta conforme alle esigenze di etichettatura ai sensi del nuovo regolamento dell’UE oppure, come finora, in virtù degli attuali requisiti di cui all’ordinanza sui concimi (OCon) e all’ordinanza sul libro dei concimi (OLCon). Con l’attuale modifica dell’OCon i requisiti dell’etichettatura sono uniformati con l’UE. Questo consentirà anche in futuro di commercializzare concimi non sottoposti all’obbligo di notifica provenienti dall’UE senza limitazioni. I concimi non sottoposti all’obbligo di notifica sono, ad esempio, quelli minerali, con microelementi e a base di calce che corrispondono a un tipo di concime dell’elenco di cui all’allegato 1 OLCon.
In merito all’attuazione dei requisiti di etichettatura conformemente al regolamento europeo, l’UE ha elaborato una guida consultabile al seguente link: EUR-Lex (europa.eu).
Informazioni complementari
Documentazione
Requisiti per l’omologazione di concimi
Guida alla normativa sui concimi: etichettatura dei concimi (PDF, 1 MB, 13.01.2021)Questa guida illustra in modo concreto i requisiti per le diciture da apporre sulle etichette o su imballaggi e sacchi di concime, citando anche degli esempi. Essa vuole essere di aiuto ai commercianti di concimi tenuti a etichettare correttamente i loro prodotti.
Esecuzione
Verifica di concimi minerali contenenti fosforo, campagna svolta dal Canton Berna
Frequenze d’analisi del compost e dei prodotti della fermentazione (PDF, 504 kB, 24.08.2022)Raccomandazioni dell’UFAG redatta in collaborazione con l’UFAM e con i Cantoni
Rapporto concernente la Campagna di mercato sui concimi 2011-2012 (in tedesco) (PDF, 777 kB, 27.07.2016)Etichettatura e metalli pesanti
Concimi minerali ottenuti dal riciclaggio
Carico di inquinanti
Cadmium in mineral fertilisers – human and environmental risk update (PDF, 1 MB, 07.01.2020)SCAHT report for BLW
Human and environmental impact of uranium derived from mineral phosphate fertilizers (PDF, 2 MB, 27.07.2016)SCAHT report for BLW
Carbonio vegetale
Basi legali
Ultima modifica 14.06.2022
Contatto
Ufficio Federale dell'agricoltura Sistemi agro ambientali e sostanze nutritiveSchwarzenburgstrasse 165
3003 Berna
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