Omologazione dei concimi

Si distinguono le seguenti procedure di omologazione dei concimi.

Le imprese sono tenute a iscrivere i concimi nel Registro dei prodotti chimici (RPC). Per quelli soggetti all’obbligo di autorizzazione i dati registrati sono verificati dall’UFAG prima di essere pubblicati nel RPC. Per quelli soggetti all’obbligo di registrazione la responsabilità in materia di qualità, correttezza e completezza dei dati registrati nel RPC è invece unicamente delle imprese.

In alcuni casi i concimi devono essere annunciati anche ai sensi dell’ordinanza sui prodotti chimici (OPChim), ad esempio se contengono una sostanza pericolosa (cfr. sito Internet dell’Organo comune di notifica di prodotti chimici). La notifica può avvenire all’atto della registrazione o della presentazione di una domanda di autorizzazione.

Etichettatura e pubblicità

Per l’etichettatura e la pubblicità dei concimi si applicano i requisiti di cui agli articoli 31, 32 e 33 nonché all’allegato 3 dell’ordinanza sui concimi (OCon). Come ausilio per l’attuazione di tali requisiti per le PFC 1 - PFC 7 si rimanda alla guida dell’UE al seguente link: EUR-Lex (europa.eu).
 

Informazioni complementari

Documentazione

Requisiti per l’omologazione di concimi

Esecuzione

Concimi minerali ottenuti dal riciclaggio

Carico di inquinanti

Carbonio vegetale

Ultima modifica 17.01.2024

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