Igiene nella produzione primaria

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Nel diritto sulle derrate alimentari la produzione primaria designa la produzione di vegetali e l’allevamento nonché la detenzione di animali destinati a essere utilizzati per produrre di derrate alimentari o alimenti per animali.

Comprende lo stoccaggio e il trattamento di prodotti primari (ovvero non trasformati) sul luogo di produzione e il loro trasporto fino al primo acquirente. I processi a valle concernenti la trasformazione, come, ad esempio, la macellazione, la lavorazione del latte in formaggio o la molitura dei cereali, non rientrano nella produzione primaria.

Aziende dedite alla produzione primaria

Tutte le aziende dedite alla produzione primaria devono notificarsi presso il competente servizio cantonale, qualora non siano già registrate giusta l’ordinanza sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura (RS 919.117.71). Nello specifico ciò significa che:

  • tutte le aziende agricole che ricevono pagamenti diretti sono aziende dedite alla produzione primaria;
  • altre aziende che devono essere registrate come aziende dedite alla produzione primaria sono, ad esempio, quelle dedite all’orticoltura professionale, alla produzione di funghi prataioli, all’apicoltura o alla piscicoltura.

Una deroga all’obbligo di registrazione si applica alle aziende molto piccole che adempioni a tutti i criteri seguenti:

  • la superficie aziendale è inferiore ad 1 ettaro di superficie agricola utile, 30 are di colture speciali e 10 are di superficie coltivata tutto l'anno al coperto;
  • l'azienda non detiene artiodattili, equini, pollame domestico, api o animali acquatici (articoli 7, 18a e 21 dell'ordinanza sulle epizoozie, RS 916.401);
  • l'azienda vende i suoi prodotti primari in piccole quantità solo tramite vendita diretta al consumatore oppure attraverso negozi al dettaglio locali.
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Controlli

Le prescrizioni per la produzione primaria sono contenute nell’ordinanza concernente la produzione primaria (RS 916.020) e nell’ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (RS 916.020.1). Per la produzione lattiera sono definite prescrizioni supplementari nell’ordinanza del DFI concernente l’igiene nella produzione lattiera (RS 916.351.021.1). I cantoni verificano il rispetto delle disposizioni presso le aziende. Queste norme garantiscono il rispetto dei requisiti fissati dal diritto sull’igiene dell'Unione Europea, entrato in vigore il 1° gennaio 2006. Da allora questo deve essere osservato sia dai Paesi membri dell’UE sia dai Paesi terzi che vogliono esportare derrate alimentari nell’UE. Ciò permette di prendere parte al mercato comune senza controlli in materia d’igiene all’esportazione e presenta numerosi vantaggi per l’agricoltura.

Informazioni complementari

Ultima modifica 07.11.2022

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