Per qualsiasi domanda riguardante la salute, vi rimandiamo alle raccomandazioni dell’Ufficio federale della sanità pubblica.
FAQ per l'agricoltura
I coronavirus (CoV) sono un’ampia famiglia di virus che possono essere patogeni nell’uomo e negli animali. Si sa che nell’uomo possono causare infezioni respiratorie i cui sintomi vanno dal comune raffreddore a malattie più gravi. Il nuovo coronavirus SARS-CoV-2 è stato segnalato per la prima volta a Wuhan, in Cina, il 31 dicembre 2019. L’11 febbraio, l’OMS ha annunciato che il nome ufficiale dato alla malattia che causa questo nuovo coronavirus è COVID-19. È l’abbreviazione di «coronavirus disease 2019» detta anche malattia respiratoria acuta da SARS-CoV-2. La Svizzera deve al momento fare i conti anche con la presenza di nuove varianti del coronavirus.
Si deve distinguere tra trasmissione e propagazione.
Si considera che questo nuovo coronavirus abbia un’origine animale. È molto simile a un coronavirus che colpisce una specie di pipistrelli asiatici. Vi è dunque un passaggio da una fonte animale all’uomo. Sono in corso studi per determinare quali specie animali potrebbero essere infette.
La propagazione attuale è essenzialmente interumana. Non vi sono prove del fatto che gli animali da reddito abbiano un ruolo nella propagazione del coronavirus.
Maggiori informazioni:
Campagna d'informazione UFSP «Così ci proteggiamo»
Le persone in quarantena devono restare a casa per dieci giorni (Vedi anche: Quarantena abbreviata) ed evitare qualsiasi contatto con altre persone, salvo quelle che sono anch’esse in quarantena e che vivono nella stessa economia domestica. Vanno rispettate le regole di igiene e di comportamento della campagna «Così ci proteggiamo».
Le persone in isolamento (per insorgenza di sintomi o positività del test) devono restare a casa. La cura del bestiame da reddito deve essere possibilmente delegata a un’altra persona o, se ciò non fosse possibile, si deve limitare al minimo indispensabile il contatto. La cura degli animali deve essere garantita. Nell’azienda agricola si devono rispettare le raccomandazioni dell'UFSP.
Se si è risultati positivi al test o ci si deve mettere in quarantena, si verrà contattati dal competente servizio cantonale che fornirà le informazioni su come procedere.
Per tutte le strutture e le aziende accessibili al pubblico (p.es. negozi in fattoria, ristorantini in fattoria, ecc.) nonché per le manifestazioni, continua a essere obbligatorio un piano di protezione, mentre ne sono esenti le strutture e le aziende non accessibili al pubblico.
I datori di lavoro devono garantire che i lavoratori possano rispettare le norme e le raccomandazioni dell’UFSP in materia di igiene e comportamento. A tal fine vanno previste e attuate le rispettive misure, adottate secondo il principio STOP (Sostituzione, Misure tecniche, Misure organizzative, Protezione individuale). Ai datori di lavoro e ai responsabili delle aziende spetta scegliere e attuare queste misure.
La Segreteria di Stato dell’economia SECO ha stilato un elenco di domande frequenti d’interesse per le aziende, comprese quelle agricole. Le persone particolarmente a rischio vengono protette in modo specifico.
Nell’azienda deve essere attuato un piano di protezione a tutela degli impiegati.
Maggiori informazioni:
Finora non si è a conoscenza di trasmissioni del virus attraverso i mezzi di produzione.
Le aziende agricole che cercano manodopera o persone che desiderano aiutarle (p.es. a causa della riconversione al lavoro ridotto) possono informarsi per esempio sulle piattaforme Agrix.ch, Agrarjobs.ch, zalp ou Agriculture de futur.
In linea di principio si raccomanda di ridurre i contatti. Se persone esterne hanno accesso all’azienda, è importante seguire le norme in materia di igiene e di distanziamento dell’UFSP.
Per il Consiglio federale il contenimento dell’epidemia di coronavirus è prioritario. L’obiettivo delle sue misure è quello di evitare, laddove possibile, ulteriori trasmissioni del coronavirus da uomo a uomo.
Ogni azienda produttrice di derrate alimentari deve garantire l’elaborazione e l’applicazione di un piano di protezione a tutela degli impiegati e dei clienti. In questo modo si intende ridurre al minimo il rischio di trasmissione per i clienti e le persone che lavorano nell’azienda.
Nella collaborazione di più persone occorre mantenere la distanza di sicurezza reciproca raccomandata e rispettare le misure d’igiene personale, come lavarsi regolarmente le mani.
Con l’elaborazione e l’attuazione di un piano di protezione si deve garantire la tutela degli impiegati.
Vedasi anche le informazioni della Seco sulla Protezione della salute sul posto di lavoro – Coronavirus.
Vedasi anche:
La gestione di superfici nelle zone di confine è tuttora possibile a condizione che tali zone non figurino nell’elenco degli Stati e delle regioni con rischio elevato di contagio. Per chi proviene dalle regioni di confine non vi è obbligo di quarantena.
Per l’entrata di manodopera proveniente da Stati che non figurano nell’elenco degli Stati e delle regioni con rischio elevato di contagio si applicano le consuete condizioni di entrata.
Per la manodopera proveniente da Stati o regioni con rischio elevato di contagio vige in via suppletiva un obbligo di quarantena di 10 giorni (Vedi anche: Quarantena abbreviata). Sono esclusi dall’obbligo di quarantena di 10 giorni i frontalieri e la manodopera proveniente dalle regioni di confine.
Maggiori informazioni:
FAQ Quarantena 11.09.20
Le misure decise dal Consiglio federale per arginare le conseguenze economiche della crisi innescata dal coronavirus si applicano in linea di principio anche all’agricoltura. Questo vale in particolare per l’estensione delle indennità per il lavoro ridotto per gli impiegati e per le indennità di perdita di guadagno per i lavoratori indipendenti (cfr. anche Pacchetto di misure per arginare le conseguenze economiche).
Le difficoltà di liquidità delle aziende agricole potranno essere superate anche in futuro mediante mutui nel quadro dell’aiuto per la conduzione aziendale.
Se è (o è stato) necessario applicare un orario di lavoro ridotto (LR) per i collaboratori, l’assicurazione contro la disoccupazione (AD) copre una parte dei costi dei salari dei lavoratori la cui durata normale di lavoro è ridotta. Spetta al datore di lavoro fare valere il diritto all’indennità in caso di LR presso l’ufficio cantonale competente secondo una determinata procedura.
Per quanto riguarda il diritto alle indennità per perdita di guadagno i gestori di aziende agricole devono adempiere gli stessi requisiti degli altri lavoratori indipendenti.
Hanno diritto all’indennità i lavoratori indipendenti che, a causa della chiusura dell’azienda ordinata dal Consiglio federale o del divieto di manifestazioni, subiscono una perdita di guadagno.
Anche tutti gli altri lavoratori indipendenti, che sono colpiti soltanto indirettamente dai provvedimenti per la protezione contro il coronavirus, ma subiscono comunque una perdita di guadagno possono far valere il diritto all’indennità per perdita di guadagno a condizione che adempiano i requisiti.
In caso di lavoro ridotto è possibile dedicarsi a un’occupazione provvisoria. In tal caso si crea un normale rapporto di lavoro senza rinunciare a quello originario. A tal fine è necessario il consenso del datore di lavoro. I motivi di un diniego del consenso da parte del datore di lavoro sono limitati. In linea di principio, l’impiegato deve comunicare al datore di lavoro il reddito derivante da lavoro interinale.
L’approvvigionamento delle aziende con mezzi di produzione agricola è in generale garantito. Questo vale anche per gli alimenti per animali. Per questi ultimi vi è una copertura del fabbisogno di 2 mesi per quelli sia energetici sia proteici. A livello generale per gli agricoltori è tuttora possibile rifornirsi dei mezzi di produzione agricola nei relativi negozi.
Finora non sono note limitazioni delle forniture di prodotti fitosanitari.
L’approvvigionamento della popolazione svizzera con derrate alimentari è garantito. La produzione indigena, al momento, non è pregiudicata. Il traffico internazionale di merci funziona e quindi l'importazione di derrate alimentari è garantita.
Nell’eventualità di una grave penuria, esistono scorte obbligatorie di derrate alimentari di importanza vitale che servono a coprire il fabbisogno di 3–4 mesi. La produzione agricola prosegue come di consueto. Sono disponibili quantità sufficienti sia di concimi sia di prodotti fitosanitari. Date queste circostanze, in termini di approvvigionamento non vi sono motivi per modificare il portafoglio di produzione.
Dal 1° marzo 2021 non ci sono più limitazioni per quanto concerne i prodotti. Tuttavia, in ogni caso occorre attuare il piano di protezione prescritto conformemente all’ordinanza sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nella situazione particolare e garantire il rispetto delle norme in materia di igiene e di distanziamento dell’UFSP.
I mercati all’aperto possono essere svolti senza limitazioni per quanto concerne l’offerta di merci.
Questo vale anche per i mercati del bestiame e del bestiame da macello. Tuttavia vige l’obbligo di mascherina per tutti i presenti e di attuazione di un piano di protezione.
È vietato lo svolgimento di mercati (di alimenti, del bestiame, del bestiame da macello) in spazi chiusi (cfr. Ordinanza COVID-19 situazione particolare, art. 6 cpv. 3).
Le persone in auto-quarantena di norma dovrebbero rimanere a casa. I prodotti possono continuare a essere forniti, tuttavia occorre garantire che sia un’altra persona ad avere a che fare con i prodotti destinati alla vendita e alla fornitura.
Maggiori informazioni:
Durante un controllo in un’azienda agricola occorre osservare le raccomandazioni dell’UFSP in materia di igiene e di distanziamento sociale nonché le raccomandazioni per le persone particolarmente a rischio. Se le persone coinvolte (controllore/gestore) sono malate, non è possibile eseguire il controllo.
Finora non vi sono indizi che gli animali da reddito abbiano un ruolo nella trasmissione del coronavirus.
Quando si lavora a contatto con gli animali da reddito è molto importante rispettare le consuete norme igieniche.
Gli agricoltori che sono in auto-quarantena o in auto-isolamento per il coronavirus dovrebbero delegare la cura del loro bestiame da reddito a un’altra persona o, se ciò non fosse possibile, limitare al minimo indispensabile il contatto con gli animali. La cura di questi ultimi deve essere garantita.
Gli agricoltori e chiunque acceda all’azienda devono rispettare le raccomandazioni dell’UFSP. Seguirle è fondamentale!
Maggiori informazioni:
Vanno rispettate le consuete norme igieniche e di biosicurezza per l’allevamento. Nell’azienda agricola si devono rispettare le raccomandazioni dell’UFSP.
Le persone con sintomi da COVID-19 dovrebbero restare a casa (auto-quarantena o auto-isolamento) ed evitare, per quanto possibile, il contatto con gli altri e gli animali.
Bisogna distinguere tra trasmissione e propagazione.
Il rischio di trasmissione è ritenuto molto basso. Finora non c’è alcuna indicazione che gli animali da reddito possano essere affetti dal nuovo coronavirus. Gli animali da reddito non hanno alcun ruolo in relazione all’attuale decorso dell’epidemia.
La propagazione è essenzialmente interumana e non vi sono indicazioni in base alle quali gli animali da reddito abbiano un ruolo nella propagazione del coronavirus.
Maggiori informazioni:
Al momento non sono previste misure di quarantena.
Quando si lavora a contatto con gli animali da reddito è molto importante rispettare le consuete norme igieniche. Gli agricoltori che sono in auto-quarantena o in auto-isolamento per il coronavirus dovrebbero delegare la cura del loro bestiame da reddito a un’altra persona o, se ciò non fosse possibile, limitare al minimo indispensabile il contatto con gli animali. La cura di questi ultimi deve essere garantita.
Al momento non si prevedono misure relative al commercio di animali.
Informazioni complementari
Ultima modifica 26.02.2021
Contatto
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG