In virtù dell'articolo 45a della legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40), la Confederazione concede contributi per i costi di eliminazione dei sottoprodotti di origine animale. Questi vengono versati a titolo fiduciario da Identitas AG, che gestisce la banca dati sul traffico di animali (BDTA), alle aziende dove nascono i bovini, ovini e caprini e ai macelli, sulla base delle notifiche relative al traffico di animali. Attualmente si applicano le seguenti aliquote (cfr. ordinanza del 10 novembre 2004 concernente l'assegnazione di contributi ai costi per l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale; RS 916.407):
nascita bovino: 25 fr.
nascita ovino o caprino: 4.50 fr
macellazione bovino: 25 fr.
macellazione ovino o caprino: 4.50 fr.
macellazione suino: 4.50 fr.
macellazione equide: 25 fr.
macellazione pollame: 12 fr. per tonnellata di peso vivo.
Il vincolo dei contributi di eliminazione alle notifiche BDTA è la colonna portante del sistema di incentivi e garantisce l'affidabilità nella rintracciabilità degli animali dalla nascita alla macellazione.