Ordinanza sugli effettivi massimi

Le basi legali per l'ordinanza sugli effettivi massimi (OEMas; RS 916.344) e l'ordinanza sulla costruzione di stalle sono state create alla fine degli anni '70. Entrambe avevano lo scopo di prevenire eccedenze preoccupanti nella produzione di carne e di uova nonché contrastare le aziende non vincolate al suolo. L'ordinanza sulla costruzione di stalle è stata abrogata dal Consiglio federale nel 1994, quella sugli effettivi massimi, invece, è stata consolidata nella legge sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1) nel quadro della Politica agricola 2002. In virtù di quanto sancito negli articoli 46 e 47 LAgr, il Consiglio federale ha facoltà di stabilire gli effettivi massimi.

Nell'ordinanza sugli effettivi massimi, questi ultimi vengono fissati, per azienda, per l'allevamento e l'ingrasso di suini, l'allevamento di galline ovaiole e per l'ingrasso di polli, tacchini e vitelli. Se il gestore detiene più animali degli effettivi consentiti, l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) riscuote una tassa per animale detenuto in sovrannumero. L'importo della tassa è fissato in modo che detenere più animali del dovuto non sia economicamente interessate.

Autorizzazione di un effettivo di animali superiore giusta la sezione 3 OEMas (bilancio equilibrato di sostanze nutritive)

Alle aziende che forniscono la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (PER) senza cedere concimi aziendali a terzi l'UFAG può autorizzare, su domanda, effettivi superiori (art. 5 OEMas).  Nello spargere il concime aziendale deve essere rispettato un bilancio fosforico equilibrato.  

Autorizzazione per un effettivo superiore giusta la sezione 4 OEMas (valorizzazione dei sottoprodotti)

Alle aziende di allevamento di suini che svolgono un compito di smaltimento d'importanza regionale e nell'interesse pubblico, valorizzando i sottoprodotti di aziende di trasformazione del latte o di derrate alimentari, l'UFAG autorizza, su domanda, effettivi superiori (art. 10 OEMas).

Almeno il 25 per cento o il 40 per cento del fabbisogno energetico dei suini deve essere coperto rispettivamente con sottoprodotti provenienti dalla trasformazione del latte oppure con sottoprodotti di derrate alimentari non provenienti dalla trasformazione del latte. Il richiedente, oltre ai suini, non deve detenere altri animali per i quali si applica l'OEMas.

Autorizzazione di un effettivo di animali superiore per attività sperimentale e di ricerca giusta la sezione 4 OEMas

L'UFAG, su domanda, autorizza effettivi superiori alle aziende sperimentali della Confederazione e alle stazioni di ricerca agronomica della Confederazione, all'Aviforum di Zollikofen e al Centro degli esami funzionali d'ingrasso e di macellazione di Sempach a condizione che sia necessario per l'esecuzione di esperimenti e prove (art. 12 OEMas).

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Ultima modifica 01.01.2021

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