Le basi legali per l'ordinanza sugli effettivi massimi (OEMas; RS 916.344) e l'ordinanza sulla costruzione di stalle sono state create alla fine degli anni '70. Entrambe avevano lo scopo di prevenire eccedenze preoccupanti nella produzione di carne e di uova nonché contrastare le aziende non vincolate al suolo. L'ordinanza sulla costruzione di stalle è stata abrogata dal Consiglio federale nel 1994, quella sugli effettivi massimi, invece, è stata consolidata nella legge sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1) nel quadro della Politica agricola 2002. In virtù di quanto sancito negli articoli 46 e 47 LAgr, il Consiglio federale ha facoltà di stabilire gli effettivi massimi.
Nell'ordinanza sugli effettivi massimi, questi ultimi vengono fissati, per azienda, per l'allevamento e l'ingrasso di suini, l'allevamento di galline ovaiole e per l'ingrasso di polli, tacchini e vitelli. Se il gestore detiene più animali degli effettivi consentiti, l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) riscuote una tassa per animale detenuto in sovrannumero. L'importo della tassa è fissato in modo che detenere più animali del dovuto non sia economicamente interessate.
Autorizzazione di un effettivo di animali superiore giusta la sezione 3 OEMas (bilancio equilibrato di sostanze nutritive)
Alle aziende che forniscono la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (PER) senza cedere concimi aziendali a terzi l'UFAG può autorizzare, su domanda, effettivi superiori (art. 5 OEMas). Nello spargere il concime aziendale deve essere rispettato un bilancio fosforico equilibrato.