Supplementi per il latte trasformato in formaggio e per il foraggiamento senza insilati

In virtù dell'articolo 6 dell'ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (OSL; RS 916.350.2), i valorizzatori sono tenuti a trasmettere i supplementi entro il termine di un mese ai produttori dai quali hanno acquistato il latte trasformato in formaggio.

L'Ispettorato delle finanze dell'UFAG, nel quadro dei suoi controlli (ca. 200 l'anno), verifica a campione anche se i valorizzatori hanno effettivamente trasmesso i supplementi per il latte trasformato in formaggio ai produttori. Questi controlli sono svolti fin dall'introduzione di tali supplementi.

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Ultima modifica 14.12.2023

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