Assicurazioni per il raccolto: Contributi per la riduzione dei premi
Dal 2025 la Confederazione versa contributi per la riduzione dei premi delle assicurazioni per il raccolto a copertura dei rischi siccità e gelo.

Novità dal 2025: contributi per la riduzione dei premi delle assicurazioni per il raccolto
Con la Politica agricola PA22+ il Parlamento ha deciso di introdurre contributi per la riduzione dei premi delle assicurazioni per il raccolto. La nuova misura è sancita nell’LAgr, articolo 86b.
I suoi obiettivi sono: migliorare la copertura di rischi aventi un impatto su larga scala, come siccità e gelo, nonché promuovere la diffusione di assicurazioni per il raccolto tramite un finanziamento iniziale. La misura è limitata per legge a otto anni.
L’ordinanza concernente i contributi per la riduzione dei premi delle assicurazioni per il raccolto (ORPAR, RS 918.1) disciplina l’attuazione. È entrata in vigore il 1° gennaio 2025.
Punti chiave
- Nuovo strumento in virtù dell’articolo 86b LAgr
- Rischi coperti: siccità e gelo a livello sovraregionale
- Riduzione dei premi: 30 %
- Franchigia: min. 15 %
- Condizione per l’assicuratore: autorizzazione dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA)
- Condizione per l’agricoltore: diritto ai pagamenti diretti
- Condizione per la particella: ubicazione sul territorio svizzero
- Versamento tramite l’assicuratore
- Introduzione l’1.1.2025, durata limitata a 8 anni
Iter dell’autorizzazione per la riduzione dei premi
Questo processo si applica in generale all'autorizzazione di riduzioni dei premi.
L’UFAG versa l’importo residuo entro il 30 novembre
I seguenti contenuti fanno parte del contratto tra l'UFAG e gli assicuratori. Il contratto viene firmato prima della registrazione e della ricezione delle riduzioni di premio.
- Obbligo di conservare tutte le registrazioni e tutti i documenti
- Modello delle prove attuariali per la valutazione
- Contenuto e periodicità del resoconto
- Controlli da parte dell’UFAG
- Protezione dei dati
- Scadenze
- Pagamento della riduzione dei premi
- Entrata in vigore / durata contrattuale
Contenuto della polizza
I punti seguenti sono elencati nella polizza e/o nei documenti contrattuali tra l'assicuratore e il gestore:
- Dati dell’assicurato
- Dati del gestore e dell’azienda
- Data di inizio e di fine della polizza
- Per la parte dell’assicurazione per la quale viene concessa una riduzione dei premi:
- la rispettiva superficie utile;
- la somma assicurata per ettaro;
- la somma assicurata totale;
- la franchigia in riferimento alla somma assicurata o al valore di risarcimento;
- l’importo del premio assicurativo;
- l’importo della riduzione dei premi concessa.
- Importo dei premi dell’azienda per la parte dell’assicurazione per la quale viene concessa una riduzione dei premi.
- Importo della riduzione dei premi complessivamente concessa all’azienda interessata.
- Consenso del gestore alla trasmissione dei dati assicurativi all’UFAG.
Fatturazione e versamento
Come vengono gestiti la fatturazione e il pagamento all'assicuratore?
L’assicuratore fattura annualmente entro il 30 giugno all’UFAG le riduzioni dei premi che ha concesso nell’anno in corso.
Indicazioni:
- elenco dei gestori che nell’anno di contribuzione hanno beneficiato di una riduzione dei premi;
- dati su ogni gestore (n. RIS, assicurazione, tipo di cultura, superficie utile, importo della riduzione dei premi).
Nei limiti dei crediti stanziati l’UFAG versa:
- entro il 31 agosto dell’anno di contribuzione al massimo il 75 per cento;
- entro il 30 novembre dell’anno di contribuzione l’importo residuo.
Se i fondi a disposizione non sono sufficienti per il versamento dei contributi, i contributi da versare sono ridotti proporzionalmente.
Elenco degli assicuratori notificati
I nomi degli assicuratori e delle loro polizze di assicurazione del raccolto verranno aggiunti di volta in volta, man mano che si riceveranno gli assicuratori registrati.