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Pubblicato il 7 febbraio 2025

Esportazione di vegetali

Intendete esportare vegetali o prodotti vegetali, come frutti, semi, fiori recisi, legno o macchine e veicoli agricoli e forestali usati dalla Svizzera verso un altro Paese? In tal caso è importante attenersi alle disposizioni vigenti. Con l’esportazione vi è il rischio di trasportare anche malattie delle piante e parassiti pericolosi che successivamente possono insediarsi e diffondersi nel Paese destinatario.

Carrello con piante in vaso caricato su un camion

L’essenziale in breve

  • Per l’esportazione di vegetali e materiale vegetale verso Paesi UE normalmente è necessario un passaporto fitosanitario.
  • Per l’esportazione verso Paesi non UE è necessario un certificato fitosanitario.
  • Affinché possano essere adempiute le prescrizioni fitosanitarie del Paese destinatario, nella maggior parte dei casi sono necessarie ispezioni delle merci, analisi di laboratorio o controlli sul campo.
  • Si raccomanda di verificare tempestivamente le disposizioni vigenti nel Paese destinatario e, se necessario, di richiedere un certificato fitosanitario al Servizio fitosanitario federale (SFF) all’indirizzo www.phytosanitarycertificate.ch.

Esportazione nell’UE e nel Liechtenstein

L’Accordo agricolo bilaterale tra la Svizzera e l’UE garantisce che le norme per l'importazione e l'esportazione di vegetali e materiale vegetale siano uniformi all'interno della Svizzera, dell'UE e del Liechtenstein. In quest'area si applica il cosiddetto sistema del passaporto fitosanitario.

Esigenze per privati, aziende e specialisti

Passaporto fitosanitario CH-UE
In linea di principio le merci con obbligo di passaporto fitosanitario possono essere importate in Svizzera o esportate nell'UE soltanto se scortate da un passaporto fitosanitario. Tutte le altre merci vegetali non necessitano di un passaporto fitosanitario. 

Chiunque desideri portare con sé o spedire vegetali o merci vegetali dalla Svizzera verso un Paese UE, è tenuto a informarsi preventivamente sulle norme vigenti. La soluzione migliore è rivolgersi direttamente al servizio fitosanitario del rispettivo Paese destinatario.

Qualora le merci con obbligo di passaporto fitosanitario siano trasportate nel bagaglio personale o come masserizie di trasloco e siano destinate esclusivamente all’uso privato, all’interno dell’UE di norma non è necessario un passaporto fitosanitario. Tuttavia, alcuni Paesi UE possono esigerlo anche in questi casi.

I vegetali spediti per posta o tramite corriere devono essere sempre scortati da un passaporto fitosanitario.

In generale, frutta, verdura e fiori recisi possono essere esportati senza passaporto fitosanitario. Le eccezioni sono elencate sotto «Merci con obbligo di passaporto fitosanitario».

Ulteriori informazioni sul tema dei passaporti delle piante sono disponibili alla pagina Sistema del passaporto fitosanitario.

Merci con obbligo di passaporto fitosanitario

  • Vegetali e parti di vegetali (escl. sementi) piantati, che saranno piantati o ripiantati, indipendentemente dalla specie botanica. Per esempio piante in vaso, composizioni floreali in vaso, piantine, talee, marze, colture di tessuti, bulbi, tuberi, eccetera. Tra questi rientrano, per esempio, anche piante aromatiche in vaso, manti erbosi in rotoli e piante acquatiche.
  • Patate da semina (Solanum tuberosum), pino (Pinus), abete di Douglas (Pseudotsuga menziesii)
  • Agrumi, se ci sono ancora piccioli e foglie sui frutti
  • Legno dei generi Juglans (noce reale), Platanus (platano) e Pterocarya (noce alato)
  • Vegetali e parti di vegetali non destinati alla piantagione (escl. frutti e sementi) di determinati generi: Choisya (arancio del Messico) e i suoi ibridi; Citrus (agrumi), Fortunella (kumquat), Poncirus (arancio amaro) e i suoi ibridi (incl. frutti con foglie e peduncoli); Casimiroa, Clausena, Murraya (gelsomino arancio, albero del curry), Vepris, Zanthoxylum e Vitis (vite)

Buono a sapersi

  • Dal 1° gennaio 2021, il Regno Unito (ad eccezione dell'Irlanda del Nord) è considerato un Paese non UE per quanto concerne l'importazione e l'esportazione di merci vegetali.
  • Le Isole Canarie, Ceuta, Melilla e i dipartimenti e territori d'oltremare della Francia sono considerati Paesi non UE dal profilo fitosanitario.

Esportazione verso Paesi non UE

Per l’esportazione di vegetali, parti di vegetali e prodotti vegetali (p.es. frutti, semi, fiori recisi) nonché di legno, prodotti in legno e macchine forestali e agricole usate verso Paesi non UE si applicano le disposizioni del Paese destinatario.

È necessario chiarire preventivamente, rivolgendosi direttamente al servizio fitosanitario del Paese destinatario, quali merci sono soggette a tali disposizioni e quali requisiti fitosanitari devono essere adempiuti (cfr. Procedura: Domanda di un certificato fitosanitario).

Nella maggior parte dei casi la merce proveniente dalla Svizzera può essere importata in un Paese non UE soltanto con un certificato fitosanitario (Phytosanitary Certificate).

È possibile richiedere un certificato fitosanitario all’indirizzo www.phytosanitarycertificate.ch presso il Servizio fitosanitario federale (SFF).

Il SFF rilascia il certificato fitosanitario per l’esportazione dopo aver verificato che la merce sia conforme ai requisiti fitosanitari del Paese destinatario. A seconda delle disposizioni, tale verifica viene effettuata mediante controlli visivi, analisi di laboratorio e/o controlli sul campo. In determinati casi è inoltre necessaria una sorveglianza del territorio pluriennale per individuare determinati organismi. Al fine di evitare ritardi, si raccomanda di annunciare il più presto possibile al SFF le esportazioni programmate.

Importante: un certificato fitosanitario può essere rilasciato solo per:

  • aziende o privati con un indirizzo in Svizzera e
  • vegetali e parti di vegetali che si trovano in Svizzera

Domanda di un certificato fitosanitario

Per ottenere il certificato fitosanitario sono previste tre fasi: accertare i requisiti d’importazione del Paese destinatario, richiedere il certificato e, infine, sottoporsi alla verifica da parte del SFF. Di seguito illustriamo cosa occorre fare in ciascuna fase.

Contatti in caso di domande

Esportazione di piante campicole, orticole e frutticole, bacche, viti, piante medicinali e ornamentali, semi, piante come masserizie di trasloco nonché macchine e veicoli forestali e agricoli usati:

Servizio fitosanitario federale (SFF), ufficio di Ginevra
phyto.geneve@blw.admin.ch | tel. +41 58 464 33 88

Esportazione di legno, prodotti in legno e sementi forestali:

Ufficio federale dell’ambiente (UFAM)
antonello.speroni@bafu.admin.ch | tel. +41 58 469 08 00

Modalità d’esportazione verso Paesi non UE

Esistono diverse modalità per esportare merci vegetali verso Paesi non UE: per posta o tramite corriere, come bagaglio a mano o attraverso un Paese UE. In tutti i casi sono determinanti le norme fitosanitarie d’importazione del Paese destinatario. Di seguito sono disponibili le informazioni relative a cosa occorre tenere presente a seconda della modalità scelta.

Requisiti d’esportazione particolari

Trattore vicino a una fattoria
Per determinate merci vigono requisiti fitosanitari d’esportazione particolari. Essi sono riportati di seguito.

Domande frequenti

Informazioni complementari

Altri temi

Contatto per domande

Ufficio federale dell'agricoltura UFAG
Servizio fitosanitario federale SFF
Schwarzenburgstrasse 165
Svizzera - 3003 Berna