Esportazione di vegetali
Intendete esportare vegetali o prodotti vegetali quali frutti, sementi, fiori recisi o legno dalla Svizzera verso un altro Paese? In tal caso è importante attenersi alle disposizioni vigenti. Con l’esportazione c'è il rischio di introduzione e diffusione di malattie e parassiti pericolosi.

Esportazione nell’UE e nel Liechtenstein
L’Accordo agricolo bilaterale tra la Svizzera e l’UE garantisce che le norme per l'importazione e l'esportazione di vegetali e materiale vegetale siano uniformi all'interno della Svizzera, dell'UE e del Liechtenstein. In quest'area si applica il cosiddetto sistema del passaporto fitosanitario.
Esigenze per privati, aziende e specialisti

Per l’esportazione dalla Svizzera verso un Paese UE si raccomanda di informarsi anticipatamente direttamente presso il servizio fitosanitario del Paese destinatario sulle disposizioni vigenti.
Frutta, verdura e fiori recisi possono essere importati ed esportati senza passaporto fitosanitario.
Ulteriori informazioni sul tema dei passaporti delle piante sono disponibili alla pagina Sistema del passaporto fitosanitario.
Merci con obbligo di passaporto fitosanitario
- Vegetali e parti di vegetali piantati, che saranno piantati o ripiantati come ad esempio piante in vaso, piantine, talee, colture di tessuti, bulbi, tuberi, composizioni floreali in vaso.
- Patate da semina (Solanum tuberosum), pino (Pinus), abete di Douglas (Pseudotsuga menziesii).
- Agrumi, se ci sono ancora piccioli e foglie sui frutti.
- Legno di noce (Juglans), platano (Platanus), noce alato (Pterocarya).
- Parti di vegetali, esclusi frutti e sementi di fiori d’arancio (Choisya), agrumi (Citrus), mandarino cinese (Fortunella), arancio amaro (Poncirus), sapota bianco (Casimiroa), wampi (Clausena), murraya / albero di curry (Murraya), vepris, Zanthoxylum e vite (Vitis).
Conservazione delle specie (CITES).
Sono fatte salve le disposizioni per le specie vegetali assoggettate alla conservazione delle specie (CITES). Per informazioni concernenti la conservazione delle specie rivolgersi all’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV).
Buono a sapersi
- Dal 1° gennaio 2021, il Regno Unito (ad eccezione dell'Irlanda del Nord) è considerato un Paese non UE per quanto concerne l'importazione e l'esportazione di merci vegetali.
- Le Isole Canarie, Ceuta, Melilla e i dipartimenti e territori d'oltremare della Francia sono considerati Paesi non UE dal profilo fitosanitario.
Esportazione verso Paesi non UE
Per l’esportazione verso Paesi non UE si applicano le disposizioni vigenti nel Paese destinatario. Pertanto si raccomanda di informarsi anticipatamente direttamente presso il servizio fitosanitario del Paese destinatario sulle disposizioni vigenti. Nella maggior parte dei casi, è necessario un certificato fitosanitario (Phytosanitary Certificate) che può essere richiesto online. Il rilascio di certificati fitosanitari è di competenza del Servizio fitosanitario federale (SFF) (phyto.geneve@blw.admin.ch).
È necessario informarsi il più presto possibile sulle esigenze fitosanitarie vigenti nel Paese destinatario. Alcuni Paesi rilasciano autorizzazioni d’importazione ed esigono ulteriori controlli sul campo o analisi di laboratorio. Le autorizzazioni d'importazione e altri documenti devono essere presentati unitamente alla richiesta online di un certificato fitosanitario.
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Contatto per domande
Servizio fitosanitario federale SFF
Schwarzenburgstrasse 165
Svizzera - 3003 Berna