Intendete esportare vegetali o prodotti vegetali, come frutti, semi, fiori recisi, legno o macchine e veicoli agricoli e forestali usati dalla Svizzera verso un altro Paese? In tal caso è importante attenersi alle disposizioni vigenti. Con l’esportazione vi è il rischio di trasportare anche malattie delle piante e parassiti pericolosi che successivamente possono insediarsi e diffondersi nel Paese destinatario.
Per l’esportazione di vegetali e materiale vegetale verso Paesi UE normalmente è necessario un passaporto fitosanitario.
Per l’esportazione verso Paesi non UE è necessario un certificato fitosanitario.
Affinché possano essere adempiute le prescrizioni fitosanitarie del Paese destinatario, nella maggior parte dei casi sono necessarie ispezioni delle merci, analisi di laboratorio o controlli sul campo.
Si raccomanda di verificare tempestivamente le disposizioni vigenti nel Paese destinatario e, se necessario, di richiedere un certificato fitosanitario al Servizio fitosanitario federale (SFF) all’indirizzo www.phytosanitarycertificate.ch.
Esportazione nell’UE e nel Liechtenstein
L’Accordo agricolo bilaterale tra la Svizzera e l’UE garantisce che le norme per l'importazione e l'esportazione di vegetali e materiale vegetale siano uniformi all'interno della Svizzera, dell'UE e del Liechtenstein. In quest'area si applica il cosiddetto sistema del passaporto fitosanitario.
In linea di principio le merci con obbligo di passaporto fitosanitario possono essere importate in Svizzera o esportate nell'UE soltanto se scortate da un passaporto fitosanitario. Tutte le altre merci vegetali non necessitano di un passaporto fitosanitario.
Chiunque desideri portare con sé o spedire vegetali o merci vegetali dalla Svizzera verso un Paese UE, è tenuto a informarsi preventivamente sulle norme vigenti. La soluzione migliore è rivolgersi direttamente al servizio fitosanitario del rispettivo Paese destinatario.
Qualora le merci con obbligo di passaporto fitosanitario siano trasportate nel bagaglio personale o come masserizie di trasloco e siano destinate esclusivamente all’uso privato, all’interno dell’UE di norma non è necessario un passaporto fitosanitario. Tuttavia, alcuni Paesi UE possono esigerlo anche in questi casi.
I vegetali spediti per posta o tramite corriere devono essere sempre scortati da un passaporto fitosanitario.
In generale, frutta, verdura e fiori recisi possono essere esportati senza passaporto fitosanitario. Le eccezioni sono elencate sotto «Merci con obbligo di passaporto fitosanitario».
Vegetali e parti di vegetali (escl. sementi) piantati, che saranno piantati o ripiantati, indipendentemente dalla specie botanica. Per esempio piante in vaso, composizioni floreali in vaso, piantine, talee, marze, colture di tessuti, bulbi, tuberi, eccetera. Tra questi rientrano, per esempio, anche piante aromatiche in vaso, manti erbosi in rotoli e piante acquatiche.
Patate da semina (Solanum tuberosum), pino (Pinus), abete di Douglas (Pseudotsuga menziesii)
Agrumi, se ci sono ancora piccioli e foglie sui frutti
Legno dei generi Juglans (noce reale), Platanus (platano) e Pterocarya (noce alato)
Vegetali e parti di vegetali non destinati alla piantagione (escl. frutti e sementi) di determinati generi: Choisya (arancio del Messico) e i suoi ibridi; Citrus (agrumi), Fortunella (kumquat), Poncirus (arancio amaro) e i suoi ibridi (incl. frutti con foglie e peduncoli); Casimiroa, Clausena, Murraya (gelsomino arancio, albero del curry), Vepris, Zanthoxylum e Vitis (vite)
Prima che un’azienda possa esportare merci vegetali verso l’UE o Paesi non UE, deve compilare il modulo «Richiesta: aziende con obbligo di notifica» e registrarsi in tal modo come azienda con obbligo di notifica. Maggiori informazioni sono disponibili nel «Promemoria n. 19 «Obbligo di notifica aziendale» e alla pagina Sistema del passaporto fitosanitario.
I passaporti fitosanitari possono essere rilasciati esclusivamente da aziende omologate. L’omologazione può essere concessa anche a privati, a condizione che commercializzino vegetali a scopo commerciale e adempiano i requisiti di legge. Maggiori informazioni sono disponibili sotto «Aziende omologate».
Sono fatte salve le disposizioni per le specie vegetali assoggettate alla conservazione delle specie (CITES). Per informazioni concernenti la conservazione delle specie rivolgersi all’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV).
Buono a sapersi
Dal 1° gennaio 2021, il Regno Unito (ad eccezione dell'Irlanda del Nord) è considerato un Paese non UE per quanto concerne l'importazione e l'esportazione di merci vegetali.
Le Isole Canarie, Ceuta, Melilla e i dipartimenti e territori d'oltremare della Francia sono considerati Paesi non UE dal profilo fitosanitario.
Esportazione verso Paesi non UE
Per l’esportazione di vegetali, parti di vegetali e prodotti vegetali (p.es. frutti, semi, fiori recisi) nonché di legno, prodotti in legno e macchine forestali e agricole usate verso Paesi non UE si applicano le disposizioni del Paese destinatario.
È necessario chiarire preventivamente, rivolgendosi direttamente al servizio fitosanitario del Paese destinatario, quali merci sono soggette a tali disposizioni e quali requisiti fitosanitari devono essere adempiuti (cfr. Procedura: Domanda di un certificato fitosanitario).
Nella maggior parte dei casi la merce proveniente dalla Svizzera può essere importata in un Paese non UE soltanto con un certificato fitosanitario (Phytosanitary Certificate).
Il certificato fitosanitario è un documento ufficiale internazionale il quale attesta che i vegetali, le parti di vegetali o altre merci regolamentate destinate all’esportazione adempiono i requisiti fitosanitari del Paese destinatario. Il certificato fitosanitario (in formato cartaceo) scorta l’invio destinato all’esportazione durante il trasporto ed è valido, di norma, due settimane a partire dalla data di rilascio. La validità dipende dalla data in cui la merce lascia il Paese d’esportazione.
In caso di trasporto marittimo il certificato rimane valido fino all’arrivo della merce nel Paese destinatario, a condizione che i documenti d’esportazione confermino che il carico ha lasciato il Paese d’esportazione entro il termine di due settimane.
Il certificato fitosanitario è disponibile anche in formato digitale, il cosiddetto ePhyto («electronic phytosanitary certificate»). Contiene le stesse informazioni di quello cartaceo, ma non è necessario che scorti fisicamente l’invio. Per ora la Svizzera non utilizza ePhyto per le esportazioni.
È possibile richiedere un certificato fitosanitario all’indirizzo www.phytosanitarycertificate.ch presso il Servizio fitosanitario federale (SFF).
Il SFF rilascia il certificato fitosanitario per l’esportazione dopo aver verificato che la merce sia conforme ai requisiti fitosanitari del Paese destinatario. A seconda delle disposizioni, tale verifica viene effettuata mediante controlli visivi, analisi di laboratorio e/o controlli sul campo. In determinati casi è inoltre necessaria una sorveglianza del territorio pluriennale per individuare determinati organismi. Al fine di evitare ritardi, si raccomanda di annunciare il più presto possibile al SFF le esportazioni programmate.
Importante: un certificato fitosanitario può essere rilasciato solo per:
aziende o privati con un indirizzo in Svizzera e
vegetali e parti di vegetali che si trovano in Svizzera
Domanda di un certificato fitosanitario
Per ottenere il certificato fitosanitario sono previste tre fasi: accertare i requisiti d’importazione del Paese destinatario, richiedere il certificato e, infine, sottoporsi alla verifica da parte del SFF. Di seguito illustriamo cosa occorre fare in ciascuna fase.
Le norme d’importazione relative a vegetali, parti di vegetali, prodotti vegetali, legno e prodotti in legno o macchine forestali e agricole usate variano a seconda del Paese. Pertanto, prima dell’esportazione è necessario informarsi sui requisiti precisi presso l’organizzazione nazionale della protezione dei vegetali (NPPO) del Paese destinatario. Il modo più semplice è delegare tale compito al destinatario in loco. La NPPO comunica i requisiti fitosanitari d’importazione sotto forma di un’autorizzazione d’importazione o di un documento equivalente. Qualora tale documento non fosse disponibile in inglese, è necessario farlo tradurre in una delle seguenti lingue: italiano, tedesco, francese o inglese.
Gli indirizzi di contatto delle competenti NPPO sono disponibili sul sito web della Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali (IPPC).
Qualora le disposizioni d’importazione del Paese destinatario esigano un certificato fitosanitario per la merce da esportare è possibile richiederlo online all’indirizzo www.phytosanitarycertificate.ch.
Si prega di richiedere il certificato fitosanitario il più presto possibile. In caso di dubbi, il SFF sarà lieto di assistervi nelle fasi successive. Una volta ricevuta la domanda, l’elaborazione da parte del SFF comporterà un certo tempo. A seconda degli accertamenti, dei controlli o delle analisi di laboratorio prescritti possono essere necessari alcuni giorni, settimane o mesi.
Nella compilazione della domanda devono essere indicate o fornite le seguenti informazioni.
Nome e indirizzo del mittente (incl. indirizzo e-mail, numero di telefono e persona di riferimento)
Nome e indirizzo del destinatario
Servizio fitosanitario del Paese destinatario
Provenienza/luogo di origine della merce
Mezzo di trasporto
Punto di ingresso nel Paese destinatario (nome dell’aeroporto, del porto o dell’ufficio doganale, se noto)
Descrizione dettagliata dei vegetali o delle parti di vegetali (nome scientifico in latino) oppure marca e numero di telaio della macchina
Quantità della merce
Norme d’importazione della NPPO del Paese destinatario in italiano, tedesco, francese o inglese
È inoltre necessario allegare documenti rilevanti ai fini della valutazione della domanda o che forniscono indicazioni sull’origine della merce e/o sul suo stato fitosanitario, come, ad esempio, l’autorizzazione all’importazione, il bollettino di consegna, la fattura, il certificato di origine o i risultati delle analisi.
Il SFF verifica che la domanda sia completa. Se necessario, richiede ulteriori informazioni oppure dispone controlli fitosanitari all’esportazione o analisi di laboratorio sulla merce. I controlli vengono effettuati solo nei giorni lavorativi. A seconda del volume delle domande, possono essere necessarie fino a due settimane prima che sia possibile effettuare un controllo. Se la merce è conforme alle disposizioni d’importazione, il certificato viene rilasciato, inviato per posta A e fatturato. Le tariffe sono consultabili all’indirizzo www.phytosanitarycertificate.ch.
Contatti in caso di domande
Esportazione di piante campicole, orticole e frutticole, bacche, viti, piante medicinali e ornamentali, semi, piante come masserizie di trasloco nonché macchine e veicoli forestali e agricoli usati:
Servizio fitosanitario federale (SFF), ufficio di Ginevra phyto.geneve@blw.admin.ch | tel. +41 58 464 33 88
Esportazione di legno, prodotti in legno e sementi forestali:
Esistono diverse modalità per esportare merci vegetali verso Paesi non UE: per posta o tramite corriere, come bagaglio a mano o attraverso un Paese UE. In tutti i casi sono determinanti le norme fitosanitarie d’importazione del Paese destinatario. Di seguito sono disponibili le informazioni relative a cosa occorre tenere presente a seconda della modalità scelta.
Anche in caso di spedizione per posta o tramite altri servizi di corriere è necessario rispettare le norme fitosanitarie d’importazione del Paese destinatario. Di conseguenza, occorre richiedere un certificato fitosanitario e allegarlo al collo. A seconda del Paese destinatario, potrebbero essere previsti requisiti supplementari, ad esempio relativi all’etichettatura del collo o alla comunicazione del numero di tracciamento.
Si consiglia pertanto di informarsi per tempo presso la competente organizzazione nazionale della protezione dei vegetali del Paese destinatario in merito alle disposizioni vigenti.
Anche nel caso in cui si trasportino souvenir o regali nell’ambito del traffico viaggiatori è necessario rispettare i requisiti fitosanitari d’importazione del Paese destinatario. Di conseguenza, occorre richiedere un certificato fitosanitario e portarlo con sé a bordo dell’aereo. In alcuni Paesi, tuttavia, nel traffico viaggiatori vengono tollerate quantità ammesse in franchigia per determinati prodotti. È opportuno informarsi in anticipo presso la competente organizzazione nazionale della protezione dei vegetali del Paese destinatario se ciò sia effettivamente il caso.
Su domanda, il SFF rilascia un certificato di pre-esportazione qualora le seguenti merci, coltivate, immagazzinate o trasformate in Svizzera, vengano esportate in un Paese non UE attraverso uno Stato membro dell’UE:
vegetali
parti di vegetali
prodotti vegetali
legno
prodotti in legno
macchine e veicoli forestali e agricoli usati
Il certificato di pre-esportazione attesta nei confronti dello Stato membro dell’UE che la merce è conforme ai requisiti fitosanitari del Paese destinatario. Indica inoltre la provenienza della merce e lo stato fitosanitario del luogo di produzione. Contiene altresì informazioni relative alle ispezioni, alle analisi e alle misure volte alla tutela della salute dei vegetali.
Su questa base, lo Stato membro dell’UE può rilasciare il certificato fitosanitario definitivo per la riesportazione verso il Paese destinatario.
Importante: un certificato di pre-esportazione può essere rilasciato soltanto se sono noti i requisiti fitosanitari d’importazione del Paese destinatario. Come per il certificato fitosanitario, è pertanto necessaria un’autorizzazione d’importazione o un documento equivalente.
Contatti in caso di domande
Certificati di pre-esportazione per piante campicole, orticole e frutticole, bacche, viti, piante medicinali e ornamentali, semi, piante come masserizie di trasloco nonché macchine e veicoli forestali e agricoli usati:
Servizio fitosanitario federale (SFF), ufficio di Ginevra phyto.geneve@blw.admin.ch | tel.+41 58 464 33 88
Certificati di pre-esportazione per legno, prodotti in legno e sementi forestali:
Per determinate merci vigono requisiti fitosanitari d’esportazione particolari. Essi sono riportati di seguito.
È previsto un trasloco in un Paese non UE e si desidera portare con sé i vegetali come masserizie di trasloco? Verificare preventivamente le norme d’importazione del Paese destinatario e richiedere il certificato fitosanitario necessario all’indirizzo www.phytosanitarycertificate.ch.
A seconda delle norme d’importazione da rispettare, le masserizie di trasloco vengono sottoposte a un controllo fitosanitario e, se necessario, a specifiche analisi di laboratorio prima del rilascio del certificato fitosanitario. Tali controlli vengono effettuati dall’ufficio competente presso l’aeroporto di Ginevra, l’aeroporto di Zurigo o direttamente al domicilio del proprietario.
Da notare che non è possibile rilasciare un certificato fitosanitario per tutti i vegetali. A seconda del Paese destinatario, l’importazione di determinati vegetali è vietata. Altri sono soggetti a requisiti che i vegetali trasportati come masserizie di trasloco non sono in grado di adempiere.
Alcuni Paesi non UE richiedono un certificato fitosanitario per l’esportazione dalla Svizzera di macchine e veicoli forestali e agricoli usati perché sulle macchine usate possono essere presenti terriccio o residui vegetali che potrebbero essere vettori di organismi nocivi. Prima del rilascio di un certificato fitosanitario il SFF effettua pertanto un’ispezione volta a verificare che le macchine, le attrezzature o i veicoli agricoli destinati all’esportazione siano puliti e privi di terriccio o residui vegetali.
Occorre informarsi preventivamente se il Paese destinatario richiede un certificato fitosanitario per l’importazione di macchine e veicoli forestali e agricoli usati. La domanda va presentata per tempo all’indirizzo www.phytosanitarycertificate.ch, affinché il controllo e il rilascio possano essere organizzati tempestivamente. I controlli vengono effettuati soltanto nei giorni lavorativi. A seconda del volume delle domande, possono essere necessarie fino a due settimane prima che possa essere effettuato un controllo.
In caso di domande rivolgersi all’ufficio del SFF di Ginevra: phyto.geneve@blw.admin.ch | tel. +41 58 464 33 88.
Il commercio internazionale comporta il rischio che parassiti pericolosi, come il tarlo asiatico del fusto, vengano trasportati come «passeggeri clandestini» all’interno degli imballaggi in legno. Per ridurre tale rischio l’«International Standard for Phytosanitary Measures Nr. 15» (ISPM 15) prescrive che gli imballaggi in legno debbano essere trattati (cfr. UFAM: Imballaggi di legno secondo lo standard ISPM 15).
Gli imballaggi in legno trattati devono recare il timbro ISPM 15 oppure essere scortati da un certificato fitosanitario valido.
N.B.: per la spedizione di merci con imballaggi in legno è necessario adempiere i requisiti ISPM 15.
Domande frequenti
Poiché l’Inghilterra è un Paese non UE, per le Sue piante da appartamento, in quanto masserizie di trasloco, è necessario un certificato fitosanitario. A seconda della specie vegetale, tuttavia, è possibile che l’importazione di vegetali sia vietata in via generale e che, pertanto, non sia possibile rilasciare un certificato fitosanitario. La invitiamo a verificare preventivamente le disposizioni d’importazione del Paese destinatario e a richiedere il certificato fitosanitario necessario all’indirizzo www.phytosanitarycertificate.ch. Prima del rilascio del certificato fitosanitario, le Sue piante da appartamento saranno sottoposte a un controllo fitosanitario che potrà essere effettuato dal SFF presso l’aeroporto di Ginevra, l’aeroporto di Zurigo o direttamente a casa Sua. Se i vegetali risultano esenti da organismi nocivi, Le verrà rilasciato il certificato fitosanitario e l’importazione in Inghilterra sarà consentita. La fattura relativa alle tasse previste in questi casi Le sarà inviata per posta.
Importante: La invitiamo a contattare tempestivamente l'ufficio del SFF di Ginevra affinché sia possibile organizzare per tempo il controllo e il rilascio del documento.
Poiché la Macedonia del Nord è un Paese non UE, in determinati casi potrebbe essere necessario un certificato fitosanitario. Tale certificato attesta che le macchine, le attrezzature o i veicoli da esportare sono puliti e privi di terriccio o residui vegetali. Non tutti i Paesi non UE esigono un certificato fitosanitario per le macchine agricole. La invitiamo pertanto a informarsi preventivamente sulle norme d’importazione del Paese destinatario (in questo caso presso il servizio fitosanitario nazionale della Macedonia del Nord). Qualora fosse necessario un certificato fitosanitario, è possibile richiederlo online all’indirizzo www.phytosanitarycertificate.ch.
Successivamente, il SFF La contatterà per effettuare un sopralluogo del trattore al fine di verificare che la macchina sia priva di terriccio e residui vegetali. Se tutto è in regola, riceverà il certificato per posta. La fattura relativa alle tasse previste in questi casi Le sarà inviata separatamente per posta in un secondo momento.
Prima di spedire semi di mais dalla Svizzera negli Stati Uniti è importante conoscere i requisiti d’importazione previsti dal servizio fitosanitario nazionale del Paese destinatario (in questo caso gli Stati Uniti). A tal fine occorre richiedere un’autorizzazione d’importazione o un’informativa ufficiale recante le disposizioni vigenti. Tali informazioni devono essere trasmesse all’ufficio del SFF di Ginevra affinché possa verificare come procedere in relazione al rilascio del certificato fitosanitario. Ciò può comportare, tra l’altro, controlli delle colture, analisi di laboratorio o ulteriori misure.
Per l’esportazione sono determinanti i requisiti fitosanitari d’importazione del Paese destinatario. Le raccomandiamo pertanto di informarsi preventivamente presso il servizio fitosanitario tedesco e di chiarire lì il Suo caso specifico. Un elenco dei contatti di tutti i servizi fitosanitari è disponibile su questa pagina dell’IPPC (International Plant Protection Convention).
Per questo tipo di merce non si applicano i requisiti internazionali per il rilascio di un certificato fitosanitario. Un certificato fitosanitario è necessario solo per i vegetali e i prodotti vegetali che possono comportare un rischio fitosanitario. Per i seguenti prodotti ottenuti da materiale vegetale si presuppone che non rappresentino un pericolo di introduzione o diffusione di un organismo nocivo: sigarette, cioccolato, tè, caffè torrefatto, pomate, compresse, mangimi, pavimenti laminati e compensato. Per questi o simili prodotti non necessita pertanto di alcun certificato fitosanitario.