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Pubblicato il 11 marzo 2025

Igiene nella produzione primaria

Le aziende della produzione primaria devono fare tutto il necessario per garantire la sicurezza delle derrate alimentari e degli alimenti per animali. In particolare, devono rispettare le esigenze in materia di igiene e garantire la tracciabilità della loro produzione. I Cantoni controllano il rispetto delle esigenze nelle aziende.

Una persona guarda delle spighe con una lente.

Delimitazione della produzione primaria

Nel diritto sulle derrate alimentari la produzione primaria designa la produzione di vegetali, funghi e alghe nonché la detenzione di animali destinati a essere utilizzati per produrre derrate alimentari e alimenti per animali.

Comprende lo stoccaggio e il trattamento di prodotti primari (ovvero non trasformati) sul luogo di produzione e il loro trasporto fino al primo acquirente. I processi di trasformazione a valle, come ad esempio la macellazione degli animali, la lavorazione del latte in formaggio o la molitura dei cereali, non rientrano nella produzione primaria.

Registrazione delle aziende della produzione primaria

Tutte le aziende attive nella produzione primaria devono essere registrate presso il competente servizio cantonale. Se lo sono già, ad esempio per l’ottenimento di pagamenti diretti, non devono intraprendere nulla. In concreto, ciò significa che:

  • tutte le aziende agricole che ricevono pagamenti diretti sono aziende della produzione primaria;
  • le altre aziende agricole, ad esempio quelle attive nei settori dell’orticoltura, della produzione di funghi, dell'apicoltura e dell'allevamento di animali acquatici, devono essere registrate come aziende della produzione primaria.

Non sottostanno all’obbligo di registrazione le aziende agricole molto piccole che soddisfano cumulativamente i seguenti criteri:

  • la superficie dell'azienda è inferiore a 1 ettaro di superficie agricola utile, 30 are di colture speciali e 10 are di superficie coltivata tutto l'anno al coperto;
  • l'azienda non detiene animali a unghia fessa, equidi, pollame da cortile, apiari o animali acquatici (ordinanza sulle epizoozie, art. 7, 18a e 21);
  • l'azienda vende solo piccole quantità dei suoi prodotti primari tramite vendita diretta ai consumatori o tramite negozi locali attivi nel commercio al dettaglio.

Esigenze in materia di igiene e tracciabilità

Le aziende sono responsabili della sicurezza dei prodotti primari. Devono adottare tutte le misure necessarie per garantirla. Le esigenze generali in materia di igiene e tracciabilità sono definite nell'ordinanza concernente la produzione primaria e nell'ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria.

Riguardano in particolare:

  • la pulizia delle strutture e delle attrezzature nonché dell'ambiente di produzione;
  • il rispetto delle prescrizioni sull'uso di mezzi di produzione: prodotti fitosanitari, biocidi, detergenti, additivi per alimenti per animali e farmaci per uso veterinario;
  • la qualità dell'acqua e la qualità degli alimenti per animali;
  • l'igiene del personale;
  • misure per proteggere le piante e gli animali dalle malattie;
  • la tracciabilità dei mezzi di produzione;
  • la tracciabilità delle vendite (eccetto le vendite dirette);
  • i risultati delle analisi dei prodotti;
  • misure in caso di rischio per la salute umana.

Alla produzione lattiera si applicano ulteriori disposizioni, sancite nell'ordinanza del DFI concernente l'igiene nella produzione lattiera.

Le organizzazioni di categoria della produzione primaria possono elaborare linee guida per le aziende relative alla buona prassi.

Controlli in materia di igiene nella produzione primaria

Un ispettore tiene in mano un tablet e osserva le mucche in una stalla.
I Cantoni controllano che siano adempiute le esigenze in materia di igiene e tracciabilità nelle aziende della produzione primaria. Organizzano controlli basati sul rischio in virtù dei principi e degli intervalli massimi stabiliti dall’ordinanza sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso.

Al fine di evitare doppi controlli, i controlli in materia di igiene sono coordinati con quelli veterinari e con i controlli relativi ai pagamenti diretti. I dati di controllo vengono registrati o trasmessi nel sistema d’informazione Acontrol.

L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) e l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) emanano istruzioni sui controlli dopo aver consultato i servizi cantonali competenti. Vigilano sull’esecuzione delle prescrizioni concernenti la produzione primaria nei Cantoni.

Equivalenza con la legislazione alimentare europea

La legislazione alimentare dell'Unione Europea (UE) si applica sia agli Stati membri dell'UE sia agli Stati terzi che desiderano esportare alimenti nell'UE. Le prescrizioni svizzere sulla produzione primaria garantiscono il rispetto delle disposizioni della legislazione UE in materia di igiene degli alimenti e degli alimenti per gli animali. Ciò consente di partecipare al mercato interno senza controlli in materia di igiene all’esportazione.

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