Ordinanza sugli effettivi massimi
L’ordinanza sugli effettivi massimi (OEMas) stabilisce il numero massimo di animali detenuti per azienda al fine di evitare eccedenze nella produzione di carne e uova.

Genesi dell’OEMas
Le basi legali dell’OEMas (RS 916.344) e dell'ordinanza sulla costruzione di stalle vennero create alla fine degli anni '70. Entrambe le ordinanze miravano a evitare eccedenze incombenti nella produzione di carne e di uova nonché la nascita di aziende non vincolate al suolo. L'ordinanza sulla costruzione di stalle venne abrogata dal Consiglio federale nel 1994, l’OEMas, invece, è stata consolidata nella legge sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1) nel quadro della Politica agricola 2002.
Specie di animali da reddito interessate dall’OEMas
L’OEMas stabilisce gli effettivi massimi per azienda nell’allevamento e nell’ingrasso di suini, nella detenzione di galline ovaiole, nonché nell’ingrasso di polli, tacchini e vitelli. In caso di superamento di tali effettivi massimi, l’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) riscuote una tassa per animale tenuto in sovrannumero. L’ammontare della tassa è fissato in modo che detenere più animali del dovuto non sia economicamente vantaggioso. A determinate condizioni l’UFAG può concedere autorizzazioni per detenere effettivi superiori di animali.
Autorizzazioni per un effettivo di animali superiore
Autorizzazione di un effettivo di animali superiore giusta la sezione 3 OEMas (bilancio equilibrato di sostanze nutritive)
Alle aziende che forniscono la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (PER) senza cedere concimi aziendali a terzi, l'UFAG può autorizzare, su domanda, effettivi superiori (art. 5 OEMas). Con il concime aziendale risultante deve essere rispettato un bilancio fosforico equilibrato.
Autorizzazione per un effettivo superiore giusta la sezione 4 OEMas (valorizzazione dei sottoprodotti)
Alle aziende di allevamento di suini che valorizzano i sottoprodotti di aziende di trasformazione del latte o di derrate alimentari e pertanto svolgono un compito di smaltimento d'importanza regionale e nell'interesse pubblico, l'UFAG autorizza, su domanda, effettivi superiori (art. 10 OEMas). Le aziende devono coprire almeno il 25 per cento del fabbisogno energetico dei suini con sottoprodotti provenienti dalla trasformazione del latte o almeno il 40 per cento con sottoprodotti di derrate alimentari non provenienti dalla trasformazione del latte. Oltre ai suini, l’azienda non può detenere altri animali per i quali si applica l’OEMas.
Autorizzazione di un effettivo di animali superiore per attività sperimentale e di ricerca giusta la sezione 4 OEMas
L'UFAG, su domanda, autorizza effettivi superiori alle aziende sperimentali della Confederazione e alle stazioni di ricerca agronomica della Confederazione, all'Aviforum di Zollikofen e al Centro degli esami funzionali d'ingrasso e di macellazione di Sempach a condizione che sia necessario per l'esecuzione di esperimenti e prove (art. 12 OEMas).