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Pubblicato il 11 marzo 2025

Supplementi per il latte trasformato in formaggio e per il foraggiamento senza insilati

I supplementi per il latte trasformato in formaggio e per il foraggiamento senza insilati sono versati per il latte che viene trasformato in formaggio.

Cantina dei formaggi a Orsières

Supplemento per il latte trasformato in formaggio

Per il latte vaccino, di pecora e di capra è versato alle produttrici e ai produttori un supplemento di 15 ct./kg di latte (compreso il supplemento per il latte commerciale) se il latte è trasformato in:

  • formaggio che adempie i requisiti dell’ordinanza del 16 dicembre 2016 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr) e che presenta un tenore di grasso nella sostanza secca di almeno 150 g/kg;
  • formaggio bianco, quale materia prima per Glarner Schabziger;
  • Werdenberger Sauerkäse, Liechtensteiner Sauerkäse o Bloderkäse.

Supplemento per il foraggiamento senza insilati

Per il latte che viene trasformato in formaggio proveniente da vacche, pecore e capre nutrite senza insilati alle produttrici e ai produttori è versato un supplemento per il foraggiamento senza insilati di 3 ct./kg di latte se:

  • il latte è trasformato in formaggio di uno dei seguenti gradi di consistenza secondo le disposizioni dell’ODerr: pasta extradura, pasta dura, pasta semidura, pasta molle, se il formaggio è registrato dall'UFAG come denominazione di origine protetta (DOP) e se l’elenco degli obblighi prescrive un foraggiamento del bestiame da latte senza insilati;
  • il formaggio presenta un tenore di grasso nella sostanza secca di almeno 150 g/kg.

Domande

Le domande per i supplementi per il latte trasformato in formaggio e il foraggiamento senza insilati sono presentate dai valorizzatori. A tal fine, questi notificano ogni mese a un servizio d’amministrazione esterno in che modo hanno valorizzato il latte. Sulla base di tale notifica, il servizio d’amministrazione calcola l'importo dei supplementi. La Confederazione versa poi i supplementi su un conto dei valorizzatori. Conformemente all’articolo 6 dell'ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (OSL; RS 916.350.2), i valorizzatori sono tenuti a trasmettere i supplementi entro il termine di un mese alle produttrici e ai produttori dai quali hanno acquistato il latte trasformato in formaggio.

Controlli

Nel quadro dei suoi controlli presso i valorizzatori (ca. 140 l'anno), il settore Revisioni e ispezioni dell'UFAG verifica a campione se i dati relativi alla valorizzazione sono corretti e se i valorizzatori hanno effettivamente trasmesso i supplementi per il latte trasformato in formaggio e il foraggiamento senza insilati alle produttrici e ai produttori. In caso di contestazioni, l'UFAG può sanzionare i valorizzatori. Se la Confederazione ha versato supplementi eccessivi ai valorizzatori, questi devono restituirli.

Informazioni complementari

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Contatto per domande

Ufficio federale dell'agricoltura UFAG
Settore Prodotti animali e allevamento
Schwarzenburgstrasse 165
Svizzera - 3003 Berna