Legge federale sul principio di trasparenza dell’amministrazione (LTras)
È possibile presentare una domanda d'accesso soltanto per documenti ufficiali stilati dopo il 1° luglio 2006 (art. 23 LTras).
La domanda d'accesso deve essere formulata in modo da consentire all'UFAG di reperire i documenti richiesti. A tal fine vanno fornite indicazioni per quanto possibile precise. L'accesso a documenti ufficiali è soggetto al versamento di un emolumento (art. 17 LTras). L'emolumento dipende dall'onere dell'UFAG per il trattamento della domanda. La tariffa oraria è di 100 franchi. Gli emolumenti inferiori a tale importo non vengono fatturati. Qualora vi fosse la possibilità che i costi superino l'importo di 100 franchi, il richiedente viene informato. In tal caso esso è tenuto a confermare la domanda affinché possa essere trattata.
Tutti i dati forniti vengono utilizzati per il trattamento della domanda d'accesso.