La base per la valutazione della politica agricola è costituita dall’articolo 185 capoverso 1ter della legge sull’agricoltura.
Art. 185 Dati per l'esecuzione, monitoraggio e valutazione
1ter [la Confederazione] Valuta l’efficacia dei provvedimenti presi in virtù della presente legge.
L’attività di valutazione dell’UFAG si basa su una strategia di valutazione emanata dal Consiglio di direzione e su una guida per
l’esecuzione di progetti concreti. La pianificazione dei progetti avviene nell’arco di quattro anni.
I progetti di valutazione conclusi sono pubblicati sulla pagina Internet della Cancelleria federale sotto «Studi esterni».