Il versamento dei pagamenti diretti presuppone che il beneficiario dei contributi adempia o abbia adempiuto le prescrizioni relative alla prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (PER) in tutta l'azienda (art.11 OPD).
La PER comprende:
Il versamento dei pagamenti diretti presuppone che il beneficiario dei contributi adempia o abbia adempiuto le prescrizioni relative alla prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (PER) in tutta l'azienda (art.11 OPD).
La PER comprende:
La quota di superfici per la promozione della biodiversità deve ammontare almeno al 3,5 per cento della superficie agricola utile messa a colture speciali e al 7 per cento per la rimanente superficie agricola utile.
Qui sono disponibili maggiori informazioni sulle superfici per la promozione della biodiversità (SPB).
Devono essere rispettate le prescrizioni sulla gestione di paludi, prati e pascoli secchi e siti di riproduzione di anfibi che sono biotopi d'importanza nazionale, a condizione che le superfici siano state delimitate in maniera vincolante per il gestore.
Le aziende con oltre 3 ettari di superficie coltiva aperta devono fornire la prova di un avvicendamento disciplinato delle colture. Per farlo, hanno a disposizione le due seguenti possibilità.
Nel caso di aziende gestite secondo le esigenze dell'ordinanza sull'agricoltura biologica, per la prova di un avvicendamento disciplinato delle colture si applicano i criteri di Bio-Suisse.
Nella presente variante si applicano i seguenti criteri:
Coltura |
in % |
|
---|---|---|
a. |
Cereali complessivamente (senza mais e avena) |
66 |
b. |
Frumento e spelta |
50 |
c. |
Mais |
40 |
d. |
Mais con sottosemine, mais con semina su lettiera, a bande fresate o con semina diretta dopo il sovescio invernale, colture intercalari o prato artificiale |
50 |
e. |
Prato a mais (uso di erbicidi possibile solo tra le file) |
60 |
f. |
Avena |
25 |
g. |
Barbabietole |
25 |
h. |
Patate |
25 |
i. |
Colza |
25 |
j. |
Soia |
25 |
k. |
Favette |
25 |
l. |
Tabacco |
25 |
m. |
Piselli proteici |
15 |
n. |
Girasoli |
25 |
o. |
Colza e girasoli |
33 |
All'interno dell'avvicendamento delle colture e per particella non devono essere superate le quote massime delle colture principali (convertite in pause di coltivazione).
Ulteriori considerazioni sui criteri dell'avvicendamento delle colture sono riportate al numero 4 dell'allegato 1 OPD.
Le aziende con oltre 3 ettari di superficie coltiva aperta devono fornire la prova di un'adeguata protezione del suolo. La protezione del suolo comprende le esigenze sulla copertura del suolo e la protezione contro l'erosione.
Le scadenze fisse per la semina e la durata delle colture intercalari e dei sovesci invernali prescritti nella guida PER sono state abrogate; d'ora in poi sono i gestori a fissarle direttamente. Questo provvedimento è stato adottato allo scopo di semplificare l'amministrazione. Ma attenzione: le esigenze restano le stesse.
Nella nuova guida PER persiste l’obbligo su ogni particella con colture raccolte prima del 31 agosto di seminare una coltura autunnale, una coltura intercalare o un sovescio invernale. La semina della coltura intercalare o del sovescio invernale in autunno deve avvenire secondo la buona pratica agricola, cosicché il suolo sia interamente coperto dalla coltura intercalare o dal sovescio invernale. L'unica novità sta nel fatto che sono i gestori a decidere il termine di semina e la durata della coltura intercalare o del sovescio invernale, sulla base delle proprie conoscenze in materia, delle condizioni meteorologiche e della posizione della particella, allo scopo di evitare il dilavamento di nitrati o l'erosione. Le nuove disposizioni PER relative alla protezione dall'erosione sono specificatamente tese a rafforzare la responsabilità dei gestori nell'attuare misure preventive. Detto ciò non va dimenticato che le colture intercalari e i sovesci invernali sono aspetti importanti della protezione dall'erosione.
Date le conoscenze specifiche acquisite e la consapevolezza dei gestori riguardo ai vantaggi legati alle colture intercalari e ai sovesci invernali in autunno, non era più necessario prescrivere scadenze fisse per la semina e la lavorazione del suolo. La guida PER tiene conto di questi sviluppi ed è anche per questo che le scadenze prescritte sono state abrogate.
Alla protezione contro l'erosione si applicano i seguenti requisiti.
Ulteriori considerazioni sui criteri dell'adeguata protezione del suolo sono riportate al numero 5 dell'allegato 1 OPD.
Limitazione di erbicidi in preemergenza, granulati e insetticidi. Osservare le soglie nocive nonché i servizi di previsione e di allerta. Finestra di controllo non trattata in caso di utilizzo di regolatori della crescita nei cereali, di fungicidi nella colza e qualora siano state rilasciate autorizzazioni speciali.
10. prescrizioni concernenti le sementi e i tuberi-seme (art. 19 OPD)
11. le prescrizioni concernenti le colture speciali (art. 20 OPD)
12. le prescrizioni concernenti le fasce tampone (art. 21 OPD)
Le esigenze relative alle norme PER di organizzazioni nazionali specializzate e d'esecuzione sono disciplinate all'articolo 20 OPD.
La PER fornita congiuntamente da più aziende è disciplinata all'articolo 22 OPD.
Ultima modifica 15.04.2024