Bilancio di concimazione equilibrato e analisi del suolo (art. 13 OPD)

Bilancio di concimazione equilibrato (bilancio delle sostanze nutritive)

Ausgeglichene Düngerbilanz

Conformemente all'articolo 13 dell'ordinanza sui pagamenti diretti (OPD, RS 910.13), affinché la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate possa essere considerata adempiuta i cicli delle sostanze nutritive devono essere possibilmente chiusi e il numero degli animali da reddito va adattato alle condizioni locali.

Mediante un bilancio delle sostanze nutritive si deve dimostrare che non vi sono eccedenze di fosforo e azoto. Per il calcolo del bilancio si applica il metodo «Suisse-Bilanz». La quantità di fosforo e azoto ammessa è calcolata in base al fabbisogno delle piante e al potenziale di produzione aziendale. «Suisse-Bilanz», oltre che sull’OPD, si basa sui Principi della concimazione delle colture agricole in Svizzera (PRIC 2017, pric.ch) e comprende, tra le altre cose, la Guida a Suisse Bilanz. Altre disposizioni sono (elenco non esaustivo):

  • Tutti i trasferimenti di concimi aziendali e concimi ottenuti dal riciclaggio all’interno e fuori dell’agricoltura nonché tra le aziende devono essere registrati nell’applicazione Internet HODUFLU.
  • Le aziende che nell’allevamento di suini, pollame o conigli intendono far valere una produzione annua di sostanze nutritive diversa dai PRIC 2017 devono calcolarla applicando la «Correzione lineare» in funzione dei tenori degli alimenti per animali (modulo complementare 6) o con il «Bilancio import/export» (modulo complementare 7).
  • Il modulo complementare 8 di Suisse-Bilanz è utile per armonizzare l’esecuzione dei flussi di sostanze nutritive per gli impianti agricoli di fermentazione che, oltre ai concimi aziendali, trasformano anche materiali di industria, artigianato e Comuni. Inoltre disciplina l’apporto di sostanze nutritive provenienti da impianti di fermentazione artigianali/industriali nel circuito agricolo.

Versioni vigenti della Guida a Suisse-Bilanz e moduli complementari 6/7/8

In linea di principio:

  • Per il calcolo del bilancio delle sostanze nutritive sono determinanti i dati dell’anno civile precedente l’anno di contribuzione. Il bilancio delle sostanze nutritive deve essere calcolato ogni anno. All’atto del controllo è determinante il bilancio chiuso delle sostanze nutritive dell’anno precedente.
  • Si applicano le versioni della guida con validità a partire dal 1° gennaio del relativo anno e con validità dal 1° gennaio dell’anno precedente. Il gestore può scegliere quale intende rispettare.

Eccezione del periodo di riferimento vigente:

  • La chiusura della «Correzione lineare» secondo il modulo complementare 6 e del «Bilancio import/export» secondo il modulo complementare 7 del metodo «Suisse-Bilanz» deve avvenire tra il 1° aprile e il 31 agosto dell’anno di contribuzione. Il periodo di calcolo comprende almeno i dieci mesi precedenti.
Versioni vigenti della Guida a Suisse-Bilanz

Versione 

 

2023

2024

2025 2026
1.16 X      
1.17* X X    
1.18**   X X  
1.19     X X
Versioni vigenti del modulo complementare 6 «Correzione lineare»

Versione

Metodo «Lineare»

Anni civili*  

2023

2024

2025
1.13 2.6 X X  
1.14 2.7     X
* Vedasi eccezione del periodo di riferimento vigente per «Correzione lineare» secondo il modulo complementare 6 e «Bilancio import/export» secondo il modulo complementare 7
Versioni vigenti del modulo complementare 7 «Bilancio import/export»

Versione

Metodo «Impex»

Anni civili*

2023

2024

2025

1.13 2.12 X X  
1.14 2.13     X
* Vedasi eccezione del periodo di riferimento vigente per «correzione lineare» secondo il modulo complementare 6 e «bilancio import/export» secondo il modulo complementare 7
Versioni vigenti del modulo complementare 8

Versione

Anni civili

2023

2024

2025
1.3 X    
1.4   X X

Applicazione e omologazione di programmi software

Le varie versioni di «Suisse-Bilanz» e «Correzione lineare» sono offerte mediante diversi programmi software per il calcolo, la cui omologazione spetta all’UFAG:

Informazioni complementari

Ultima modifica 23.02.2024

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