Grado di autoapprovvigionamento di materie prime che, secondo le informazioni accessibili al pubblico delle organizzazioni dell’agricoltura e della filiera alimentare, non sono disponibili in Svizzera in quantità sufficiente (meccanismo di cui si può avvalere la categoria) – art. 7a OIPSDA
L’articolo 7a OIPSDA disciplina il grado di autoapprovvigionamento di materie prime che, secondo le informazioni accessibili al pubblico delle organizzazioni dell’agricoltura e della filiera alimentare, non sono disponibili in Svizzera in quantità sufficiente. Questa disposizione è entrata in vigore il 1° gennaio 2023.
Consente ai vari attori della categoria (organizzazioni di categoria della filiera agroalimentare, organizzazioni dei produttori del settore agricolo nonché associazioni della trasformazione alimentare), di pubblicare le informazioni relative alla disponibilità di determinate materie prime se il grado di autoapprovvigionamento del prodotto naturale di cui all’articolo 7 OIPSDA non rispecchia la disponibilità della materia prima in questione. Questo è il caso se:
- il fabbisogno dell’industria alimentare non può essere temporaneamente coperto con le materie prime disponibili in Svizzera;
- in Svizzera le materie prime non sono prodotte in modo che adempiano i requisiti tecnici per un determinato scopo di utilizzazione, perché non esistono i necessari processi di produzione o perché l‘infrastruttura presente non consente di coprire il fabbisogno dell’industria.
Le organizzazioni dei produttori o di categoria del settore agricolo e le associazioni della trasformazione alimentare rappresentative per una determinata materia prima, si consultano sulla disponibilità della materia prima in questione e pubblicano le informazioni corrispondenti. L’Amministrazione federale non è più coinvolta. Il nuovo meccanismo di cui si può avvalere la categoria da un lato assicura che i criteri di esclusione per il calcolo non si riferiscano solo ai prodotti naturali, bensì anche alla materia prima, dall’altro permette di considerare una disponibilità parziale.
Mediante questo meccanismo un produttore può basarsi sull’ipotesi che una materia prima possa essere esclusa dal calcolo della quota minima Swissness o computata solo per metà, poiché, conformemente ai dati pubblicati dalla categoria, in Svizzera non è disponibile o non lo è in quantità sufficiente. Le materie prime per le quali il grado di autoapprovvigionamento è compreso tra 20 e 49,9 per cento, sono computate solo per metà. Quelle il cui grado di autoapprovvigionamento ammonta a meno del 20 per cento, possono essere escluse dal calcolo.
Per materia prima s’intende un singolo prodotto naturale trasformato (compresa la conservazione oppure l’aggiunta di coadiuvanti o additivi), destinato a essere trasformato ulteriormente in derrata alimentare. Gli ingredienti composti che comprendono diversi prodotti naturali o prodotti semilavorati non sono considerati materie prime in virtù dell’articolo 7a OIPSDA.
Maggiori informazioni sul meccanismo di cui si può avvalere la categoria, sulla procedura di domanda nonché sull’elenco attualmente in vigore del grado di autoapprovvigionamento di materie prime non disponibili in quantità sufficiente sono reperibili sulla pagina Internet ProCert (crf. Informazioni complementari).
Prodotti naturali temporaneamente non disponibili - eccezioni in virtù dell’articolo 8 OIPSDA
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR), in virtù dell’articolo 8 OIPSDA, può definire nell’OIPSDA-DEFR i prodotti naturali che, a causa di caratteristiche inaspettate o che si presentano irregolarmente, temporaneamente non possono essere ottenuti in Svizzera o non in quantità sufficiente. Con l’inserimento di un prodotto naturale nell’ordinanza dipartimentale, il DEFR stabilisce per quanto tempo lo stesso è escluso dal calcolo della quota minima necessaria di materie prime svizzere giusta l’articolo 48b capoverso 3 lettera b LPM.
Sono previste eccezioni per i prodotti naturali temporaneamente non disponibili per quelle situazioni in cui vi è una carenza temporanea.
Possono essere concesse deroghe se, a causa di caratteristiche inaspettate o che si presentano irregolarmente, i prodotti naturali non sono temporaneamente disponibili (perdita di raccolto, perdite causate dal fornitore, ecc.).
Si considerano prodotti naturali temporaneamente non disponibili anche quei prodotti che, a causa delle condizioni meteorologiche o di produzione (temporanee), non possono adempiere i requisiti tecnici necessari per un determinato scopo di utilizzazione (p.es. tenore di proteine nel grano tenero per l’utilizzo in farine per pane e prodotti da forno).
Nei casi in cui i prodotti naturali con determinate caratteristiche tecniche non siano temporaneamente disponibili in Svizzera (p.es. patate per la produzione di chips, pere Williams per la produzione di acquavite di frutta a causa di un cattivo raccolto), anche questi in virtù dell’articolo 8 OIPSDA possono essere inclusi dal DEFR nella rispettiva ordinanza dipartimentale (OIPSDA-DEFR).
Maggiori informazioni sul processo per la formulazione delle voci che inserisce il DEFR in relazione alle eccezioni di cui all’articolo 8 OIPSDA, per la consultazione all’interno della categoria nonché per l’inclusione delle eccezioni nell’OIPSDA-DEFR sono disponibili nella rispettiva guida (cfr. documentazione).