Swissness nelle derrate alimentari
Swissness è un importante argomento di vendita per numerose aziende. L’indicazione di provenienza svizzera e la croce svizzera godono di una straordinaria nomea a livello nazionale e internazionale. Il «marchio Svizzera» crea fiducia e garantisce a chi lo usa un valore aggiunto.
L'essenziale in breve
Il 1 gennaio 2017 è entrata in vigore la legislazione Swissness il cui scopo è migliorare la protezione ed evitare abusi dell’indicazione di provenienza «Svizzera» e dell'utilizzo della croce elvetica, affinché il valore aggiunto del «marchio Svizzera» possa essere garantito a lungo termine. Essa definisce i requisiti che merci e servizi devono adempiere per essere etichettati come «svizzeri». Chiunque soddisfi questi criteri può utilizzare l'indicazione di provenienza svizzera.
L’indicazione di provenienza svizzera di una derrata alimentare è pertinente se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
- almeno l’80 per cento delle materie prime proviene dalla Svizzera (per latte e latticini 100%); ci sono eccezioni per i prodotti naturali che non possono essere ottenuti in Svizzera;
- la fase di lavorazione principale ha luogo in Svizzera.
Nelle FAQ Swissness forniamo una panoramica sul tema e rispondiamo ad alcune delle domande più frequenti.
Prescrizioni Swissness
La disponibilità a pagare un importo maggiore per i prodotti commercializzati con un'indicazione di provenienza svizzera è comprovatamente più alta. Chiunque voglia utilizzare tali indicazioni e beneficiare del loro valore aggiunto può farlo. Non sono infatti necessarie né un’autorizzazione né un'ispezione ufficiale. Tuttavia, se un'indicazione di provenienza svizzera o la croce svizzera viene utilizzata per una derrata alimentare, occorre rispettare le disposizioni legali ed essere in grado di fornire mezzi di prova in caso di denuncia.
Le indicazioni di Swissness per le derrate alimentari devono pertanto essere conformi alla legge e non devono essere ingannevoli. Gli organi del controllo cantonale delle derrate alimentari (chimici cantonali) verificano la conformità alle disposizioni nell’ambito della protezione dagli inganni prevista dal diritto in materia di derrate alimentari. Se confrontati con indicazioni di provenienza non pertinenti, concorrenti, associazioni professionali ed economiche, organizzazioni per la protezione dei consumatori, l'IPI o i Cantoni interessati sono legittimati a intentare un'azione civile (cfr. art. 55 e 56 LPM). Inoltre, chiunque può sporgere denuncia all'autorità di perseguimento penale competente (cfr. art. 64 LPM).
Basi legali
La legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) costituisce la base legale della Swissness. Secondo la legislazione le merci sono suddivise in tre categorie:
- prodotti naturali (art. 48a LPM)
- derrate alimentari (art. 48b LPM)
- prodotti industriali (art. 48c LPM)
Nell'ordinanza sull'utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per le derrate alimentari (OIPSDA) vengono concretizzati i requisiti Swissness per le derrate alimentari.
Calcolo della quota minima di materie prime svizzere per le derrate alimentari
Per la designazione Swissness le derrate alimentari devono presentare una quota minima di materie prime svizzere. Lo strumento di calcolo OIPSDA fornisce un ausilio per calcolare la quota minima di materie prime svizzere nei relativi prodotti.
Per il calcolo occorre prestare attenzione ai seguenti punti:
- i prodotti naturali e le materie prime sono inclusi nel calcolo sulla base del grado di autoapprovvigionamento Swissness (GAAS) (art. 48b cpv. 3 LPM)
- l’elenco relativo al grado di autoapprovvigionamento dei singoli prodotti naturali nonché dei prodotti naturali non disponibili è riportato nell’allegato 1 (art. 7 OIPSDA)
- l’elenco del grado di autoapprovvigionamento di materie prime non disponibili in quantità sufficienti si trova sulla pagina Internet di ProCert (art. 7a OIPSDA)
- i prodotti naturali (temporaneamente) non disponibili sono esclusi dal calcolo (art. 6 e 8 OIPSDA)
- in generale l’acqua non viene computata, eccetto per bevande quali birra o acqua minerale, in cui è una componente essenziale (art. 3 cpv. 3 OIPSDA)
- gli ingredienti trascurabili dal profilo del peso (p.es. una presa di sale) possono essere ignorati nel calcolo, (art. 3 cpv. 4 OIPSDA)
- per i prodotti semilavorati è possibile, ma non necessario, distinguere le materie prime che li compongono (art. 3 cpv. 5)
- il calcolo può avvenire in base ai flussi di merci medi di un anno civile per una determinata derrata alimentare (art. 4 cpv. 1 OIPSDA)
Informazioni più dettagliate sul metodo di calcolo sono disponibili nel Rapporto esplicativo OIPSDA .
Grado di autoapprovvigionamento
L'inclusione delle materie prime nel calcolo della quota minima necessaria Swissness si basa sul grado di autoapprovvigionamento Swissness (GAAS) del rispettivo prodotto naturale. In generale vale quanto segue:
- GAAS inferiore al 20 per cento o per prodotti naturali non disponibili: la materia prima interessata non è considerata nel calcolo
- GAAS compreso tra il 20 e il 49,9 per cento: la materia prima interessata nel calcolo è considerata per la metà
- GAAS pari almeno al 50 per cento: la materia prima interessata nel calcolo è considerata completamente
Grado di autoapprovvigionamento di prodotti naturali
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) definisce il grado di autoapprovvigionamento di prodotti naturali (art. 7 OIPSDA). Questo è definito annualmente sulla base della media dei gradi di autoapprovvigionamento di tre anni civili consecutivi. Il grado di autoapprovvigionamento per i singoli prodotti naturali è descritto all’allegato 1 dell’ordinanza sull’utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per le derrate alimentari (OIPSDA).
Grado di autoapprovvigionamento di materie prime
Per materia prima s’intende un singolo prodotto naturale trasformato (compresa la conservazione oppure l’aggiunta di coadiuvanti o additivi), destinato a essere trasformato ulteriormente in derrata alimentare. Gli ingredienti composti che comprendono diversi prodotti naturali o prodotti semilavorati non sono considerati materie prime.
Se una materia prima non è disponibile in quantità sufficiente in Svizzera, le organizzazioni dell’agricoltura e della filiera alimentare possono pubblicare le informazioni relative alla materia prima (art. 7a OIPSDA). Questo è il caso se:
- il fabbisogno dell’industria alimentare non può essere temporaneamente coperto con le materie prime disponibili in Svizzera;
- in Svizzera le materie prime non sono prodotte in modo che adempiano i requisiti tecnici per un determinato scopo di utilizzazione.
Le organizzazioni dell’agricoltura e della filiera alimentare rappresentative per la materia prima interessata, si consultano sulla disponibilità della materia prima in questione e pubblicano le informazioni corrispondenti. L’Amministrazione federale non è coinvolta. I produttori possono basarsi sui dati pubblicati dalla categoria per fare supposizioni sul fatto che una materia prima non è disponibile o non è disponibile in quantità sufficiente in Svizzera. La materia prima può essere esclusa dal calcolo della quota minima Swissness o computata soltanto per metà.
Maggiori informazioni così come le indicazioni sulla procedura di domanda e l’elenco attualmente in vigore del grado di autoapprovvigionamento di materie prime non disponibili in quantità sufficiente sono reperibili sulla pagina Internet ProCert.
Prodotti naturali temporaneamente non disponibili
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) può definire i prodotti naturali che, a causa di caratteristiche inaspettate o che si presentano irregolarmente, temporaneamente non possono essere ottenuti in Svizzera o non in quantità sufficiente (art. 8 OIPSDA). Questi sono esclusi dal calcolo della quota minima necessaria di materie prime svizzere per un determinato periodo. L’elenco attuale dei prodotti naturali non disponibili si trova nell’OIPSDA-DEFR.
Sono previste eccezioni per quelle situazioni in cui vi è una carenza temporanea. Tra queste rientrano eventi quali perdita di raccolto, perdite causate dal fornitore, caratteristiche tecniche del prodotto, condizioni di produzione temporanee, eccetera. Maggiori informazioni sull’inclusione di eccezioni nell’OIPSDA-DEFR sono disponibili nella Guida concessione di un’eccezione secondo l’articolo 8.
Superfici all’estero
Per i prodotti provenienti dalle zone di frontiera può essere utilizzata l’indicazione di provenienza svizzera (art. 2 OIPSDA), segnatamente per:
- i prodotti naturali provenienti dalle enclavi doganali (Liechtenstein, Büsingen)
- i prodotti naturali provenienti da una zona di confine estera gestita da un'azienda agricola svizzera almeno dal 1 gennaio 2014
- i prodotti naturali delle zone franche francesi in prossimità di Ginevra
- il latte e i latticini ottenuti da bestiame da latte estivato tradizionalmente su alpi in zone transfrontaliere o in prossimità dei confini nazionali.
Maggiori informazioni sono disponibili nel Rapporto esplicativo OIPSDA.
Valutazione delle ripercussioni della legislazione Swissness
La valutazione mostra i benefici e i costi della legislazione Swissness in un’ottica imprenditoriale e macroeconomica. L'analisi economica evidenzia che, nel complesso, la nuova legislazione Swissness ha un effetto moderatamente positivo sull'economia svizzera. La Swissness ha una valenza relativamente alta per la commercializzazione delle derrate alimentari ed è utilizzata più frequentemente rispetto alla media dell’economia nazionale. I produttori di beni di consumo acquistano materie prime svizzere soprattutto quando ciò non comporta costi supplementari e, se possibile, ai prezzi del mercato mondiale.
Maggiori informazioni sugli studi sono disponibili sotto: Valutazione – Istituto Federale della Proprietà Intellettuale
