Organizzazioni di categoria

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Ai sensi dell'articolo 8 della legge sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1), la promozione della qualità e dello smercio spetta alle organizzazioni dei produttori e alle rispettive organizzazioni di categoria.

A determinate condizioni ed entro certi limiti, il Consiglio federale può obbligare chi non è membro di un’organizzazione a contribuire al finanziamento delle misure di solidarietà previste dalla stessa (art. 9 LAgr). Si tratta dell’estensione delle misure di solidarietà ai non membri di un’organizzazione, finalizzata a contrastare gli utilizzatori di frodo che beneficiano delle misure senza parteciparvi finanziariamente. Il Consiglio federale al momento ha esteso ai non membri le misure di solidarietà di 6 organizzazioni di categoria e di produttori (cfr. allegati dell’ordinanza sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni di produttori, sotto “Basi legali” in basso).

In virtù dell'articolo 37 LAgr, il Consiglio federale può conferire carattere di obbligatorietà generale al contratto standard di un'organizzazione di categoria del settore lattiero in tutte le fasi del processo della compravendita di latte crudo. Il contratto standard prevede una durata e una proroga contrattuale di almeno un anno e contiene almeno norme su quantitativi, prezzi e modalità di pagamento. Al momento è stata conferita obbligatorietà generale al contratto standard dell’Interprofessione latte (cfr. pubblicazione decisione del Consiglio federale sotto “Basi legali” in basso).

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Ultima modifica 03.08.2022

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