Pubblicato il 10 gennaio 2025
Domande e risposte sul diritto sull’affitto agricolo
Nelle nostre FAQ relative al diritto sull’affitto agricolo sono disponibili le risposte alle domande poste più di frequente. Abbiamo riassunto le informazioni principali, in modo da potervi aiutare rapidamente. Se la vostra domanda non è presente nell'elenco o se avete bisogno di ulteriori chiarimenti, non esitate a contattare il Cantone competente.
Ai sensi della LAAgr, la durata iniziale dell’affitto è di almeno nove anni per le aziende agricole.
La durata iniziale dell’affitto è di almeno sei anni per i singoli fondi (LAAgr, art. 7). Se proseguito senza modifiche, il contratto d’affitto di aziende agricole e di fondi agricoli è rinnovato per altri sei anni (LAAgr, art. 8). Una durata più breve può essere pattuita soltanto previa autorizzazione (LAAgr, art. 7, cpv. 3). L’autorizzazione è rilasciata quando circostanze personali o economiche di una parte o altri motivi obiettivi lo giustifichino.
Chi intende affittare singoli fondi o parti di singoli fondi di un’azienda agricola necessita di un’autorizzazione. L’autorizzazione non è necessaria ove la superficie totale affittata non ecceda il dieci per cento della superficie iniziale utile dell’azienda e la cosa affittata non comprenda alcun edificio (LAAgr, art. 30). Se il locatore affitta la sua azienda a un successore, ma continua a utilizzare lui stesso singoli edifici o parti di edifici (p.es. l’appartamento del capoazienda e/o singole stanze negli edifici di economia rurale), ciò corrisponde a un contratto di affitto particella per particella che necessita di un’autorizzazione.
L’autorizzazione per l’affitto particella per particella può essere rilasciata nei casi seguenti:
- l’azienda agricola non è più adatta a essere conservata;
- l’azienda agricola è ubicata interamente o prevalentemente in una zona edificabile ai sensi dell’articolo 15 della legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio;
- l’azienda è affittata particella per particella soltanto temporaneamente e sarà poi nuovamente gestita quale unità economica;
- per ragioni personali del locatore (malattia grave o età avanzata).
L’autorizzazione per l’affitto particella per particella può essere rilasciata anche se sono adempiute tutte le condizioni seguenti:
- se l’affitto particella per particella serve in primo luogo a migliorare strutturalmente altre aziende agricole;
- nessun parente titolare di un diritto di prelazione o di un diritto all’attribuzione intende riprendere l’azienda agricola per la coltivazione diretta o nessun’altra persona che potrebbe chiedere l’attribuzione nella divisione successoria (LDFR, art. 11, cpv. 2) vuole riprendere integralmente l’azienda per affittarla; e
- il coniuge che ha gestito l’azienda con il proprietario acconsente all’affitto particella per particella.
Il fitto per un’azienda agricola deve essere autorizzato. Non deve eccedere la misura consentita. Il locatore deve chiedere l’autorizzazione entro tre mesi dall’inizio dell’affitto o dalla modifica del fitto convenuta con l’affittuario.
Il fitto per un’azienda agricola si basa sulle disposizioni dell’ordinanza del’11 febbraio 1987 concernente la determinazione dei fitti agricoli (ordinanza sui fitti agricoli, OFAgr). Si compone di una percentuale del valore di reddito dell’azienda (tutti gli edifici e le colture perenni) e di un’indennità degli oneri del locatore (LAAgr, art. 36 segg.). I servizi cantonali sono preposti al rilascio dell’autorizzazione.
La disdetta di un contratto d’affitto è valida solo se data per scritto. Il termine di disdetta è di un anno; salvo patto contrario, la disdetta può essere data soltanto per il termine primaverile o autunnale ammesso dall’uso locale (LAAgr, art. 16).
Se l’esercente di un’azienda agricola consistente in parte di terreno proprio e in parte di terreno affittato cede l’azienda ad altri, l’assuntore può dichiarare per scritto al locatore che intende continuare l’affitto complementare di un determinato lotto.
Se, nei tre mesi da quando ha ricevuto la dichiarazione, il locatore non vi si oppone o non chiede la conclusione di un nuovo contratto d’affitto, l’assuntore subentra nel contratto (LAAgr, art. 19).
Se una parte ha disdetto il contratto d’affitto, la controparte può, entro tre mesi dal ricevimento della disdetta, agire in giudizio per ottenere una protrazione dell’affitto. Se il contratto concluso a tempo determinato giunge a scadenza e non si perviene alla conclusione di un nuovo contratto, ciascuna parte può, il più tardi nove mesi prima della scadenza, agire in giudizio per ottenere una protrazione dell’affitto. Ove si possa ragionevolmente pretendere dal convenuto che continui l’affitto, il giudice protrae la durata di quest’ultimo. Se la disdetta è stata data dal locatore, questi deve provare che non si può ragionevolmente pretendere che egli continui l’affitto o che la protrazione è ingiustificata per altri motivi. Il giudice protrae l’affitto per una durata compresa fra tre e sei anni. Egli valuta le circostanze personali e tiene conto, in particolare, della natura della cosa affittata e di un’eventuale riduzione della durata dell’affitto (LAAgr, art. 26 segg.).
L’uso a breve termine da parte di terzi, ad esempio per la coltivazione di una seconda coltura in autunno, è consentito e non è soggetto al diritto sull’affitto agricolo. Non è necessaria alcuna autorizzazione. Allo stesso modo, non sorge alcun rapporto di locazione in caso di scambio di superfici ai sensi dell’articolo 23 dell’ordinanza sui pagamenti diretti nel quadro della collaborazione interaziendale. In entrambi i casi non è necessario il consenso del locatore se il terreno è affittato. Tuttavia, si raccomanda di informare il locatore.