Prodotti di montagna e d'alpe
I prodotti di montagna e d’alpe sono protetti e sottostanno all’ordinanza sulle designazioni «montagna» e «alpe». Le caratterizzazioni «montagna» e «alpe» delle derrate alimentari garantiscono la provenienza dei prodotti agricoli dalla regione di montagna o dalla regione d’estivazione (dall’alpe). Proteggendo le caratterizzazioni si tutela il valore aggiunto dell’agricoltura di montagna. I prodotti recanti tali designazioni sono sottoposti a verifica da parte di un ente di certificazione accreditato.
I prodotti di montagna e d'alpe in breve
Perché un prodotto possa recare la designazione di prodotto di montagna, come per esempio «erbe di montagna», occorre che le materie prime provengano dalla regione di montagna, inclusi i Comuni limitrofi, e che vengano anche trasformate in tale regione. Se trasformazione avviene al di fuori della regione di montagna, la designazione può riferirsi soltanto alla materia prima (p.es. «yogurt da latte di montagna»). Per quanto riguarda il formaggio, sia la produzione del latte sia la trasformazione devono avvenire nella regione di montagna.
Un prodotto può recare la designazione di prodotto d’alpe (p.es. «formaggio dell'alpe») soltanto se la produzione e la fabbricazione hanno luogo nella regione d'estivazione. Quest’ultima comprende la superficie tradizionalmente utilizzata per l'economia alpestre nella regione di montagna. Nel caso del formaggio dell’alpe, sia la mungitura del latte sia la fabbricazione del formaggio devono avere luogo sull’alpe.
Una definizione più precisa di tali prescrizioni è data dall’ordinanza sulle designazioni «montagna» e «alpe» (ODMA). Secondo l’ordinanza, i prodotti contenenti la caratterizzazione «montagna» o «alpe» devono essere controllati da un ente di certificazione accreditato.
Label per prodotti di montagna e d'alpe
I contrassegni ufficiali per prodotti di montagna e d’alpe garantiscono che i prodotti provengono dalla regione di montagna o d’estivazione. Sono stati definiti per proteggere ufficialmente questi prodotti e promuovono la trasparenza. Tali contrassegni possono essere utilizzati quando i prodotti così designati o reclamizzati adempiono le esigenze dell’ordinanza sulle designazioni «montagna» e «alpe». L’impiego dei contrassegni ufficiali è facoltativo e gratuito.
L’impiego improprio dei contrassegni è vietato.
