Se una parte ha disdetto il contratto d’affitto, la controparte può, entro tre mesi dal ricevimento della disdetta, agire in giudizio per ottenere una protrazione dell’affitto. Se il contratto concluso a tempo determinato giunge a scadenza e non si perviene alla conclusione di un nuovo contratto, ciascuna parte può, il più tardi nove mesi prima della scadenza, agire in giudizio per ottenere una protrazione dell’affitto.
Ove si possa ragionevolmente pretendere dal convenuto che continui l’affitto, il giudice protrae la durata di quest’ultimo. Se la disdetta è stata data dal locatore, questi deve provare che non si può ragionevolmente pretendere che egli continui l’affitto o che la protrazione è ingiustificata per altri motivi.
Il giudice protrae l’affitto per una durata compresa fra tre e sei anni. Egli valuta le circostanze personali e tiene conto, in particolare, della natura della cosa affittata e di un’eventuale riduzione della durata dell’affitto (art. 26 segg. LAAgr).