Commercio internazionale

Importazione di prodotti bio

La base legale per l’importazione di prodotti biologici è costituita in particolare dagli articoli 22-24a e 26 dell’ordinanza sull’agricoltura biologica (RS 910.18).

L’ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica (RS 910.181) concretizza le esigenze fissate nell’ordinanza sull’agricoltura biologica anche per l’importazione. In tal modo si garantisce che prodotti e derrate alimentari agricoli provenienti da altri Stati siano commercializzati in Svizzera come prodotti biologici solo se in questi Paesi vigono norme conformi o equivalenti sia in materia di prescrizioni di produzione sia in relazione alle misure di controllo.

I Paesi esaminati e riconosciuti equivalenti dall’UFAG sono inseriti nell’«Elenco dei Paesi» dell’allegato 1 dell’ordinanza dell’UFAG sull’agricoltura biologica (RS 910.184).

L’UFAG può altresì riconoscere enti di certificazione e autorità di controllo attivi in Paesi terzi. Da un lato si rimanda all’«Elenco delle autorità e degli organismi di controllo riconosciuti» nell’allegato II del (Regolamento UE) 2021/2325. 

Dall’altro l’UFAG, in casi speciali, autorizza autonomamente enti di certificazione e li elenca nell’allegato 2 dell’ordinanza dell’UFAG sull’agricoltura biologica (RS 910.184).

Esportazione di prodotti bio

Sulle specifiche condizioni dei Paesi di destinazione delle esportazioni non possono essere fornite informazioni. In questo ambito la competenza è delle autorità del Paese di destinazione.

In alcuni casi gli Stati terzi esigono un’attestazione di controllo o altri documenti. Per le esportazioni di prodotti biologici nell’UE non sono necessari ulteriori documenti per la caratterizzazione biologica.

Accordi sull'equivalenza

Le autorità dell’Unione europea (UE), del Canada, del Giappone, degli Stati Uniti d’America (USA), del Cile e del Regno Unito (UK) hanno confermato ufficialmente all’UFAG di aver riconosciuto l'equivalenza delle norme svizzere in materia di produzione biologica rispetto alle loro norme nazionali.

Dal canto suo la Svizzera riconosce l'equivalenza delle norme dei succitati Paesi per l'agricoltura biologica, la trasformazione
e l'etichettatura dei relativi prodotti nonché i sistemi di controllo rispetto alle norme elvetiche sulla produzione biologica. I reciproci riconoscimenti sono frutto di intensi negoziati bilaterali. Agevolano e incentivano il commercio di prodotti biologici.

Ultima modifica 23.08.2022

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