Sistema del passaporto fitosanitario
Il sistema del passaporto fitosanitario della Svizzera e dell’UE è una misura volta a rendere più sicuro il commercio di vegetali e sementi e in tal modo a meglio proteggerli da malattie e parassiti particolarmente pericolosi. Il passaporto fitosanitario è un documento ufficiale che attesta che determinati prodotti vegetali adempiono le prescrizioni in materia di salute dei vegetali. È richiesto per la vendita di tali prodotti all’interno della Svizzera e negli scambi con l’UE.

L’essenziale in breve
- Il passaporto fitosanitario è la conferma per gli acquirenti che il materiale vegetale è indenne da organismi da quarantena e che è conforme alle prescrizioni vigenti per gli organismi regolamentati non da quarantena.
- Il passaporto fitosanitario può essere rilasciato soltanto da aziende omologate a tal fine.
- Se la merce regolamentata è importata dall’UE per il consumo privato e nei bagagli personali, di norma non è richiesto un passaporto fitosanitario.
- Le aziende che importano, esportano o cedono merci vegetali in Svizzera, per le quali è necessario un certificato fitosanitario (Paesi non UE) o un passaporto fitosanitario (Svizzera e UE) devono annunciarsi presso il SFF.
Sistema del passaporto fitosanitario
Scopo del passaporto fitosanitario

Il passaporto fitosanitario garantisce inoltre la tracciabilità della merce lungo l’intera catena commerciale in entrambe le direzioni. Se nella catena commerciale si verifica un'infestazione da parassiti o da malattie, è possibile risalire all'origine della merce fino alla particella di produzione. Viceversa, è possibile identificare rapidamente anche i vegetali che sono già stati commercializzati e che potrebbero essere infestati. In questo modo si blocca la diffusione del parassita o dell'agente patogeno e si evitano ulteriori danni.
Queste merci sono soggette all’obbligo del passaporto fitosanitario
Vegetali
- Vegetali e parti di vegetali (escl. sementi) piantati, che saranno piantati o ripiantati, indipendentemente dalla specie botanica. Per esempio piante in vaso, composizioni floreali in vaso, piantine, talee, colture di tessuti, bulbi, tuberi, eccetera
- Sementi di alcune specie (v. sotto)
- Frutti di agrumi con foglie e peduncoli
- Legno dei generi Juglans (noce reale), Platanus (platano) e Pterocarya (noce alato)
- Vegetali e parti di vegetali non destinati alla piantagione (escl. frutti e sementi) di determinati generi: Choisya (arancio del Messico) e i suoi ibridi; Citrus (agrumi), Fortunella (kumquat), Poncirus (arancio amaro) e i suoi ibridi (incl. frutti con foglie e peduncoli); Casimiroa, Clausena, Murraya (gelsomino arancio, albero del curry), Vepris, Zanthoxylum e Vitis (vite)

Sementi

Una panoramica dettagliata è disponibile nel documento «Sementi soggette all'obbligo del passaporto fitosanitario».
In questi casi vige l’obbligo del passaporto fitosanitario
Il passaporto fitosanitario è richiesto per la cessione (a titolo oneroso o gratuito) di merci vegetali regolamentate all’interno della Svizzera e negli scambi con l’UE.
Deve essere apposto in maniera ben visibile e permanente sulla singola merce o sul lotto prima della sua messa in commercio. Accompagna fisicamente le merci in tutti i loro spostamenti.
Per l’importazione e l’esportazione da e verso Paesi non UE si applicano altre disposizioni. In questo caso il materiale vegetale deve essere scortato da un certificato fitosanitario. In determinate circostanze, l'importazione o l'esportazione può essere tassativamente vietata. Le disposizioni pertinenti sono spiegate nelle rubriche Importazione di vegetali e Esportazione di vegetali.
Buono a sapersi
- Le isole Canarie, Ceuta, Melilla e i dipartimenti e territori d’oltremare della Francia sono considerati Paesi non UE dal profilo fitosanitario.
- Dal 1° gennaio 2021, il Regno Unito (ad eccezione dell’Irlanda del Nord) è considerato un Paese non UE per quanto concerne l’importazione e l’esportazione di merci vegetali.
Eccezioni all’obbligo del passaporto fitosanitario
Cessione a privati
Di norma, il passaporto fitosanitario non è richiesto se i prodotti con obbligo di passaporto fitosanitario sono ceduti direttamente a persone che non ne fanno un uso commerciale o professionale, ad esempio a chi fa giardinaggio per hobby. Tuttavia sono previste eccezioni nei casi seguenti:
- Commercio a distanza: le merci ordinate tramite mezzi di comunicazione a distanza (Internet, telefono, fax, catalogo, ecc.) cedute a privati devono essere scortate da un passaporto fitosanitario, se queste vengono spedite per posta o tramite corriere. Nel commercio online, in linea di principio è quindi prescritto un passaporto fitosanitario per le merci regolamentate. Non è necessario il rilascio di un passaporto fitosanitario se le merci sono ordinate in Internet o per telefono, ma ritirate in loco dai clienti privati (p.es. «click and collect»).
- Zone protette: per l’introduzione di determinate merci in una zona protetta e per la cessione all’interno di una zona protetta l’obbligo del passaporto fitosanitario si applica anche ai privati. Attualmente non ci sono zone protette in Svizzera.
Traffico viaggiatori
Se la merce regolamentata è importata dall’UE per il consumo privato e nei bagagli personali, non è richiesto un passaporto fitosanitario.
Scambi tra privati in Svizzera
Lo scambio tra privati a titolo gratuito, anche tramite mezzi di comunicazione a distanza (p.es. Internet), di vegetali e parti di vegetali destinati alla piantagione all’interno della Svizzera non è soggetto all’obbligo del passaporto fitosanitario, a condizione che sia il mittente sia il destinatario non utilizzino la merce a scopi professionali o commerciali.
Autorizzazioni eccezionali
L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG), l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) e il servizio fitosanitario del Paese destinatario, su richiesta, possono autorizzare per determinati scopi eccezioni alle disposizioni vigenti:
- Importazione da Paesi UE e messa in commercio in Svizzera: a scopo di ricerca, diagnosi, scelta varietale e programmi di selezione, conservazione di risorse fitogenetiche direttamente minacciate e formazione.
- Utilizzo di organismi da quarantena (p.es. importazione e trasferimento).
Check online sull’obbligo del passaporto fitosanitario
Grazie allo strumento online sul passaporto fitosanitario (plantpassport.ch) è possibile verificare in pochi passaggi se vige l'obbligo di passaporto fitosanitario, in base al tipo di merce, all'acquirente e alla forma di distribuzione (p.es. vendita a distanza). Se vige l’obbligo, lo strumento indica il tipo di passaporto fitosanitario che fa al caso.
Vai allo strumento online: www.plantpassport.ch
Per domande o chiarimenti ci si può rivolgere anche al Servizio fitosanitario federale (SFF): phyto@blw.admin.ch
Omologazione per il rilascio di passaporti fitosanitari
Le aziende possono richiedere l’omologazione per il rilascio di passaporti fitosanitari. Solo le aziende omologate e il Servizio fitosanitario federale (SFF) possono rilasciare passaporti fitosanitari.
Le aziende omologate sono soggette a controlli periodici per verificare se adempiono ancora le condizioni di omologazione. Se un’azienda produce merce soggetta all’obbligo di passaporto fitosanitario è tenuta a notificare annualmente al SFF le superfici e le unità di produzione nonché le merci prodotte. Inoltre per tutte le aziende omologate vige l’obbligo di tenere un elenco degli acquisti e delle vendite.
L’omologazione può essere richiesta con questo modulo.
Manuale sul sistema del passaporto fitosanitario
Il manuale contiene informazioni esaustive sul sistema del passaporto fitosanitario. Si rivolge in primo luogo ai professionisti che devono rilasciare passaporti fitosanitari e hanno bisogno di informazioni dettagliate in merito. Si rivolge altresì ad altri professionisti nonché a persone private interessate che desiderano saperne di più sul passaporto fitosanitario e sul sistema su cui esso si basa. Contiene pertanto sia informazioni generali sul passaporto fitosanitario sia spiegazioni dettagliate delle disposizioni legali per la loro attuazione nella pratica.
Newsletter Passaporto fitosanitario
Questa newsletter offre periodicamente una sintesi di tutte le novità e delle prescrizioni rilevanti nell’ambito del sistema del passaporto fitosanitario.
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Obbligo di notifica aziendale
Dal 2020 le aziende che importano, esportano o cedono merci vegetali in Svizzera, per le quali è necessario un certificato fitosanitario (Stati non membri dell’UE) o un passaporto fitosanitario (Svizzera e UE), devono notificarsi presso il SFF. Tale obbligo vige anche per le imprese di trasporto (persone e merci) che operano a livello internazionale, i servizi postali e le imprese che offrono questo genere di merci tramite mezzi di comunicazione a distanza (p.es. commercio online).
L’obbligo di notifica aziendale effettuato indicando un indirizzo mail valido, è utile in particolare perché il SFF in questo modo può trasmettere alle aziende informazioni sulle nuove disposizioni fitosanitarie e sui rischi (p.es. in caso di comparsa di un organismo da quarantena).
Gli aeroporti internazionali, le imprese di trasporto che operano a livello internazionale, i servizi postali e le imprese che offrono le loro merci tramite mezzi di comunicazione a distanza devono mettere a disposizione dei loro clienti tutte le informazioni utili (sotto forma di poster, opuscoli ecc.) in sedi adeguate e sui propri siti Internet.
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