Importazione di vegetali
Intendete importare in Svizzera vegetali o prodotti vegetali quali frutti, sementi, fiori recisi o legno? In tal caso è importante attenersi alle disposizioni vigenti. Con l’importazione c’è il rischio di introduzione e diffusione di malattie e parassiti pericolosi.

L’essenziale in breve
- Nell’importazione di vegetali e materiale vegetale vigono delle prescrizioni di cui occorre tener conto.
- Se i vegetali vengono importati da Paesi UE di norma è necessario un passaporto fitosanitario.
- Se i vegetali vengono importati da Paesi non UE è necessario un certificato fitosanitario.
- L'importazione di determinati vegetali da Paesi non UE è tassativamente vietata.
- L'importazione di terriccio e substrato organico da Paesi non UE è vietata. In alcuni casi, può essere rilasciata un'autorizzazione eccezionale.
- Frutti di ananas, noci di cocco, durian, banane e datteri possono essere importati in Svizzera da tutti i Paesi senza certificato fitosanitario.
- Le disposizioni vigenti hanno lo scopo di prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie e parassiti pericolosi. In questo modo proteggiamo la salute dei nostri vegetali.
Importazione dall’UE e dal Liechtenstein
L’Accordo agricolo bilaterale tra la Svizzera e l’UE garantisce che le norme per l'importazione e l'esportazione di vegetali e materiale vegetale siano uniformi all'interno della Svizzera, dell'UE e del Liechtenstein. In quest'area si applica il cosiddetto sistema del passaporto fitosanitario.
Esigenze per privati, aziende e specialisti

Se le merci con obbligo di passaporto fitosanitario sono trasportate nel bagaglio personale o come masserizie di trasloco e destinate all’uso privato non è necessario un passaporto fitosanitario. Se la merce viene spedita per posta o tramite corriere è necessario un passaporto fitosanitario.
Frutta, verdura e fiori recisi possono di norma essere importati ed esportati senza passaporto fitosanitario. Le eccezioni sono indicate alla voce «Merci soggette all’obbligo del passaporto fitosanitario».
Ulteriori informazioni sul tema dei passaporti delle piante sono disponibili alla pagina Sistema del passaporto fitosanitario.
Merci soggette all’obbligo del passaporto fitosanitario
- Vegetali e parti di vegetali piantati, che saranno piantati o ripiantati come ad esempio piante in vaso, piantine, talee, colture di tessuti, bulbi, tuberi, composizioni floreali in vaso.
- Patate da semina (Solanum tuberosum), pino (Pinus), abete di Douglas (Pseudotsuga menziesii).
- Agrumi, se ci sono ancora piccioli e foglie sui frutti.
- Legno di noce (Juglans), platano (Platanus), noce alato (Pterocarya).
- Parti di vegetali, esclusi frutti e sementi di fiori d’arancio (Choisya), agrumi (Citrus), mandarino cinese (Fortunella), arancio amaro (Poncirus), sapota bianco (Casimiroa), wampi (Clausena), murraya / albero di curry (Murraya), vepris, Zanthoxylum e vite (Vitis).
Materiale di riproduzione forestale
Per l'importazione di Materiale di riproduzione forestale come sementi, talee, polloni radicati, eccetera è necessaria un’autorizzazione dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM).
Conservazione delle specie (CITES)
Sono fatte salve le disposizioni per le specie vegetali assoggettate alla conservazione delle specie (CITES). Per informazioni concernenti la conservazione delle specie rivolgersi all'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV).
Buono a sapersi
- Dal 1° gennaio 2021, il Regno Unito (ad eccezione dell'Irlanda del Nord) è considerato un Paese non UE per quanto concerne l'importazione e l'esportazione di merci vegetali.
- Le Isole Canarie, Ceuta, Melilla e i dipartimenti e territori d'oltremare della Francia sono considerati Paesi non UE dal profilo fitosanitario.
Importazione da Paesi non UE

Frutti di ananas, noci di cocco, durian, banane e datteri possono essere importati in Svizzera da tutti i Paesi senza certificato fitosanitario e senza controlli.
A prescindere dal certificato fitosanitario, le norme di importazione dei prodotti vegetali dipendono anche dal Paese di provenienza, dalla specie vegetale nonché da che parti di vegetali si tratta e per quale scopo saranno utilizzate. La legislazione è costantemente adattata. Pertanto si raccomanda di informarsi anticipatamente presso il Servizio fitosanitario federale (SFF) (phyto@blw.admin.ch) sulle norme di importazione vigenti.
Modalità di importazione
Esigenze per aziende e specialisti
Le aziende e gli specialisti che intendono importare merci vegetali da Paesi non UE per le quali è richiesto un certificato fitosanitario devono annunciarsi al Servizio fitosanitario federale (SFF) (phyto@blw.admin.ch). Solo le aziende che si sono annunciate possono importare tali merci. Ogni importazione deve essere annunciata e controllata (incl. le merci inviate per posta/corriere o trasportate nel bagaglio personale).
Le spedizioni di merci con obbligo di certificato devono essere scortate da un certificato fitosanitario e vanno annunciate al SFF al più tardi un giorno prima dell'importazione. L’annuncio avviene tramite il sistema online «TRACES». Ulteriori informazioni sull’annuncio e sul controllo sono disponibili in basso alla pagina, sotto «Documentazione». Si raccomanda di incaricare una ditta di spedizioni esperta di importazioni di merci vegetali.
I controlli del SFF si svolgono negli aeroporti di Zurigo e Ginevra. Per le spedizioni non annunciate possono verificarsi ritardi nello sdoganamento.
Prima dell’importazione si raccomanda di informarsi presso il Servizio fitosanitario federale (SFF) (phyto@blw.admin.ch) sulla procedura e sulle disposizioni precise.
Merci vegetali vietate
Le merci provenienti da determinate aree possono rappresentare vie di introduzione di malattie e parassiti pericolosi per i vegetali. Se il rischio fitosanitario per merci specifiche è troppo elevato («merci ad alto rischio»), la loro importazione da Paesi non UE è vietata in via precauzionale.
Ad esempio, è vietata l'importazione di tuberi di patata, viti, piante di agrumi e terriccio da tutti i Paesi non UE.
Ulteriori merci vietate sono elencate nell’allegato 5 dell’OSalV-DEFR-DATEC, nell’allegato 5 dell’OMF-UFAG e nell’allegato 2.1 dell’ordinanza sull’emissione deliberata nell’ambiente OEDA.
Autorizzazione eccezionale
In determinati casi (ricerca, diagnosi, scelta varietale, programmi di selezione, conservazione di risorse fitogenetiche minacciate e formazione), può essere concessa un'autorizzazione eccezionale per merci vietate o che non soddisfano le condizioni di importazione. Possono essere richieste autorizzazioni eccezionali anche per l’utilizzo (p.es. importazione e trasferimento) di organismi da quarantena.
Buono a sapersi
- I prodotti vegetali già trasformati (p.es. essiccati, in polvere, congelati, in conserva o altrimenti trasformati) non necessitano di un certificato fitosanitario e possono essere importati senza controllo da parte del Servizio fitosanitario federale (SFF).
- Sono fatte salve le disposizioni per le specie vegetali assoggettate alla conservazione delle specie (CITES). Per informazioni concernenti la conservazione delle specie rivolgersi all'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV).
Domande frequenti
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